Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/01/2017 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA - Elementi - Motivi aggiunti - Condizioni - Deposito di documenti non conosciuti dal ricorrente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda fatture emesse da un soggetto formalmente esistente, ma ritenuto privo di effettiva partecipazione alle operazioni commerciali. L'inesistenza soggettiva è stata desunta da una pluralità di elementi: l'emittente risultava privo di rapporti commerciali con soggetti diversi dal ricorrente e, quindi, apparentemente esercitava l'attività senza sostenere costi; mancavano documentazione su trattative e preventivi, documenti di trasporto attestanti la cessione delle merci, prove della presenza di personale nei cantieri, giornali di cantiere, documenti sulla sicurezza e DURC; non risultava presentata la dichiarazione quale sostituto d'imposta, circostanza compatibile con l'assenza di dipendenti o collaboratori; non risultavano utenze fisse, elettriche o telefoniche intestate all'impresa; infine, il successivo fallimento evidenziava l'assenza di una reale attività d'impresa. La sentenza affronta inoltre i presupposti per la proposizione di motivi aggiunti, ritenendoli collegati alla produzione di documenti non conosciuti dal ricorrente.

La decisione

La sentenza considera dimostrata l'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate sulla base della convergenza degli elementi presuntivi sopra indicati. Ne consegue il rigetto della contestazione del contribuente, con conferma della legittimità della pretesa fiscale fondata sulla non effettività del rapporto con il soggetto formalmente emittente. I motivi aggiunti sono ammissibili soltanto se fondati su documenti nuovi e non conosciuti dal ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

    comunicazioni di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010

    Le comunicazioni dei dati delle operazioni possono essere utilizzate per verificare l'esistenza di rapporti commerciali e la reale operatività dell'impresa emittente. L'assenza di rapporti con soggetti diversi dal ricorrente è stata valorizzata come elemento presuntivo di inesistenza soggettiva.

Massime di principio

  • Per dimostrare l'inesistenza soggettiva di un'operazione non è necessariamente richiesta una prova diretta dell'inesistenza della prestazione: può essere sufficiente una serie coerente e convergente di indizi riguardanti l'inoperatività del soggetto emittente.
  • L'assenza di struttura imprenditoriale effettiva, personale, utenze, documentazione commerciale, documenti di trasporto e costi compatibili con l'attività fatturata può assumere rilevanza decisiva, soprattutto se valutata complessivamente.
  • La prova della sola esistenza formale della società o della fattura non dimostra l'effettività soggettiva dell'operazione; occorre poter collegare concretamente il soggetto emittente alla prestazione o alla cessione indicata.
  • Il contribuente che intende difendersi dovrebbe conservare contratti, preventivi, ordini, corrispondenza, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, documentazione relativa al personale e ogni elemento idoneo a dimostrare la reale esecuzione dell'operazione e la diligenza nella scelta del fornitore.
  • I motivi aggiunti possono essere proposti quando si basano su documenti nuovi, non conosciuti dal ricorrente e rilevanti per la controversia; la mera rielaborazione di fatti o documenti già disponibili non è normalmente sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.