Sentenza n. 943/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, notificato a mezzo pec in pari data, con cui il SUI di Foggia ha decretato il rigetto dell'istanza del 26.11.2025, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, di rilascio del nulla-osta per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato; - di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato, ivi compreso, ove occorrer possa, il parere negativo espresso dall’ITL di Foggia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla-osta per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego del nulla-osta richiesto per convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il permesso stagionale, rilasciato per il periodo massimo di nove mesi, era scaduto il 10 settembre 2025; la domanda di conversione era stata presentata il 26 novembre 2025, ossia 77 giorni dopo la scadenza. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2-bis, l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti giuridici, istruttoria incongrua e insufficiente, motivazione erronea e apparente, vizio della funzione e violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità, efficienza, buona fede, lealtà e collaborazione. Sosteneva inoltre che il termine per la presentazione della domanda fosse ordinatorio e che l'eventuale ritardo costituisse un'irregolarità amministrativa sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il giudice ha rilevato, in fatto, che non era stata prodotta alcuna concreta proposta di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, munita degli elementi richiesti dalla normativa lavoristica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, deciso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo legittimo il diniego. L'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 consente la conversione al lavoratore stagionale che abbia lavorato regolarmente per almeno tre mesi e al quale sia offerto un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato; tuttavia, la domanda deve essere presentata nel rispetto dei termini previsti per il rilascio, rinnovo o conversione del titolo. Il termine di 90 giorni previsto per la presentazione della domanda è stato qualificato come perentorio, in quanto posto a tutela dei presupposti temporali del titolo di soggiorno e della natura temporanea del lavoro stagionale. Il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento ha invece natura ordinatoria: il suo superamento consente allo straniero, in presenza della ricevuta e degli altri requisiti, di soggiornare e lavorare temporaneamente nelle more della decisione. La domanda presentata 77 giorni dopo la scadenza del permesso stagionale era quindi tardiva e non poteva essere recuperata invocando l'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, poiché i nuovi elementi sopravvenuti e le irregolarità amministrative sanabili presuppongono comunque una domanda tempestiva e un procedimento validamente attivato. Il ricorrente, inoltre, non aveva provato l'esistenza di una concreta offerta di lavoro subordinato. Il provvedimento impugnato risultava pertanto adeguatamente motivato e immune dai vizi dedotti. Le spese sono state compensate per la natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 24, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza [...]
Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è perentorio e preclude la presentazione oltre il termine previsto e, comunque, dopo la scadenza del titolo.
art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi
Il permesso di lavoro stagionale ha durata massima di nove mesi; nel caso concreto il ricorrente aveva già fruito del periodo massimo consentito.
art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
Alla scadenza del periodo massimo di lavoro stagionale lo straniero deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo il possesso di altro valido titolo di soggiorno.
art. 24, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro novanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto [...]
Il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento è ordinatorio e riguarda l'attività dell'amministrazione, non la tempestività della domanda.
art. 24, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998
In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di novanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa [...]
Il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento non rende irregolare il soggiorno e consente il lavoro temporaneo nelle more, purché la domanda sia stata tempestivamente presentata e ricorrano gli altri requisiti.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La conversione richiede sia lo svolgimento di almeno tre mesi di attività stagionale sia una concreta offerta di lavoro subordinato e deve essere richiesta nel rispetto dei termini applicabili.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
[...] sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili [...]
La clausola sui nuovi elementi e sulle irregolarità sanabili opera nell'ambito di una domanda tempestiva e di un procedimento validamente attivato; non consente di sanare la tardiva presentazione della domanda dopo la scadenza del titolo.
art. 5, commi 4 e 9-bis, d.lgs. n. 286/1998
La disciplina distingue i termini per la presentazione della domanda, posti a carico dello straniero, dai termini per la conclusione del procedimento e dalle garanzie temporanee durante l'attesa del provvedimento.
art. 9, comma 1, d.P.R. n. 394/1999
La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, [...]
La disposizione regolamentare conferma l'obbligo di rispettare il termine previsto dal testo unico per la presentazione della richiesta.
art. 14, par. 1, direttiva 2014/36/UE
Gli Stati membri stabiliscono un periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali che non è inferiore a cinque mesi e non è superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo il cittadino del paese terzo lascia il territorio dello Stato membro a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno [...] per motivi diversi dal lavoro stagionale.
La disciplina europea configura il soggiorno stagionale come temporaneo, con un limite massimo e con obbligo di lasciare il territorio salvo il rilascio di altro titolo.
art. 3, par. 1, lett. b) e d), direttiva 2014/36/UE
Il lavoratore stagionale conserva la residenza principale in un Paese terzo e soggiorna temporaneamente nello Stato membro per un'attività soggetta al ritmo delle stagioni; il relativo permesso abilita al soggiorno e al lavoro stagionale.
art. 1, commi 1 e 2-bis, l. n. 241/1990
I principi di buon andamento, collaborazione, buona fede e correttezza non consentono di derogare ai termini legali per la presentazione della domanda né di ottenere un titolo di soggiorno extra ordinem.
Massime di principio
- La domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato deve essere presentata nel rispetto del termine legale previsto per la richiesta del titolo e, comunque, prima della scadenza del permesso stagionale; la presentazione successiva è tardiva e impedisce l'accoglimento della conversione.
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno ha natura ordinatoria e il suo superamento non pregiudica, in presenza degli altri requisiti e della ricevuta di presentazione, la possibilità dello straniero di soggiornare e lavorare temporaneamente nelle more della decisione.
- La clausola relativa ai nuovi elementi sopravvenuti e alle irregolarità amministrative sanabili non consente di sanare la tardiva presentazione della domanda dopo la scadenza del titolo di soggiorno; essa presuppone una domanda tempestiva e un procedimento amministrativo validamente instaurato.
- La conversione del permesso stagionale richiede la prova di una concreta offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, contenente gli elementi necessari secondo la normativa lavoristica; la mera dichiarazione dell'esistenza dell'offerta, non accompagnata dal relativo contratto o proposta documentata, non è sufficiente.
- La natura temporanea del lavoro stagionale, il limite massimo di nove mesi e l'obbligo di rientro al termine del periodo, salvo il possesso di altro titolo, impediscono interpretazioni flessibili o extra ordinem dei termini per la conversione.
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