Cassazione Penale, Sentenza n. 35172/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bergamo (29/01/2025) per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), contestando la carenza e l'illogicità della motivazione sulla insussistenza dell'elemento soggettivo. In particolare ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato elementi indiziari quali il tentativo di fuga dell'imputato al momento del controllo, l'assenza della carta di circolazione sul ciclomotore (presente invece sotto sella al momento del furto), la mancanza di copertura assicurativa e la mancata fornitura di una spiegazione attendibile circa l'origine del veicolo; tali circostanze, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere considerate probanti della consapevolezza dell'origine delittuosa del mezzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la motivazione del Tribunale come apparente e carente perché non ha adeguatamente considerato gli elementi logico-probatori richiamati (tentativo di fuga, mancanza documenti, assenza assicurazione, mancata spiegazione sulla provenienza). Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza può concorrere a provare l'elemento soggettivo della ricettazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per un nuovo giudizio, lasciando al giudice del rinvio la libertà di rivedere o confermare l'esito decisorio alla luce delle corrette valutazioni.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La norma richiede la consapevolezza della provenienza illecita della cosa. La Cassazione sottolinea che l'elemento soggettivo può emergere anche da elementi logico-probatori e dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza da parte del possessore.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 (Kebe, Rv. 270120-01)
Giurisprudenza di riferimento che afferma come l'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza della cosa possa essere ritenuta indice della volontà di occultare, compatibile con l'acquisto in mala fede.
Sez. 2, n. 28341 del 10/06/2025 (Amodio, non massimata)
Richiamata dalla Corte come recente conferma del principio secondo cui le esternazioni o la loro assenza, unitamente ad altri indizi, possono contribuire a provare l'elemento soggettivo della ricettazione.
Massime di principio
- La consapevolezza della provenienza illecita (elemento soggettivo della ricettazione) può essere provata anche con elementi indiziari e valutazioni logico-probatorie, non solo con prove dirette.
- Il comportamento dell'imputato al momento del controllo (per es. tentativo di fuga) costituisce un indizio rilevante e deve essere valutato nel complesso probatorio.
- L'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene in possesso è un elemento che può far ritenere l'acquisto in mala fede e quindi l'elemento soggettivo del reato.
- Il giudice deve motivare esplicitamente la valutazione di tali indizi; una motivazione approssimativa o omissiva può determinare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione e il rinvio per nuovo giudizio.
- Elementi materiali accessori (assenza di documenti, mancanza di assicurazione, presenza delle chiavi ecc.) non sono decisivi di per sé ma, considerati nel loro insieme, possono rafforzare la conclusione sulla consapevolezza dell'origine illecita.
- In sede di nuovo giudizio il giudice ha libertà di confermare l'assoluzione se ritiene non provato il dolo, oppure di riconoscere la responsabilità se valuta gli indizi come sufficienti a superare il dubbio.
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