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Parere

Parere n. 1715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con domanda cautelare, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della Difesa-Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione e Reclutamento per l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico del 22/10/2024 per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Giustizia amministrativa202500683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Esclusione dal concorso pubblico, indetto il 27 maggio 2024, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, disposta il 22 ottobre 2024 in esito alle prove attitudinali.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, formulato il 22 ottobre 2024 dalla Commissione attitudinale all’esito dei test e del colloquio collegiale, deducendo un unico motivo di violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, ingiustizia e irragionevolezza. Secondo il ricorrente, il profilo risultante dai test sarebbe stato essenzialmente positivo e incompatibile con il giudizio negativo espresso nel colloquio, che lo descriveva come immaturo, insicuro e incerto nell’assunzione delle responsabilità del ruolo, oltre che sorretto da una motivazione generica e idealistica. La determinazione finale sarebbe perciò logicamente e motivazionalmente imperscrutabile. Il Ministero ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare è indicata nell’epigrafe, ma il parere non ne dà una distinta decisione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’unico motivo e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Il giudizio di idoneità attitudinale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopica ed evidente illogicità valutativa o travisamento dei fatti, immediatamente percepibili e supportati da allegazioni fattuali idonee a fornire un principio di prova. La valutazione concorsuale si sviluppa in due fasi: l’interpretazione dei test e del questionario informativo fornisce una base per il colloquio collegiale, mentre quest’ultimo è parte rilevante del procedimento e consente di approfondire le attitudini specifiche, anche mediante domande dirette e incalzanti. Inoltre, la fase testologica non era priva di elementi problematici, poiché riportava elevate difese, risposte socialmente desiderabili e alcune note di immaturità. La diversa tonalità degli esiti dei test e del colloquio, quindi, non dimostra da sola contraddittorietà né eccesso di potere; nel caso concreto non è stato provato alcuno sviamento logico o errore di fatto. La relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni, sicché la Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio.

Osservazioni

Unico motivo - Contraddittorietà e illogicità del giudizio attitudinale

Il motivo è infondato. La valutazione attitudinale è un procedimento articolato, nel quale i test e il questionario costituiscono una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale. Il colloquio ha autonoma e significativa rilevanza e può approfondire le criticità, anche attraverso domande stimolo dirette e incalzanti. La diversa tonalità tra gli esiti testologici e quelli del colloquio non evidenzia, di per sé, un vizio macroscopico, tanto più che anche i test riportavano elevate difese, tendenza a presentarsi in termini socialmente desiderabili e note di immaturità. Non è stato fornito un principio di prova di sviamento logico o di errore di fatto.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Il ricorrente si duole della contraddittorietà dei due giudizi, poiché solo il secondo avrebbe un tenore negativo. La circostanza - ad avviso della Sezione - non è tuttavia dirimente: innanzitutto il primo giudizio derivante dal protocollo testologico non appare del tutto privo di elementi di perplessità (il soggetto nel rispondere ai quesiti ha messo in atto elevate difese e si è descritto in termini socialmente desiderabili per ben apparire nel contesto selettivo… Trattandosi di soggetto molto giovane, presenta ancora qualche nota di immaturità relegata soprattutto alla sfera affettiva); ma soprattutto dev’essere chiarito che la valutazione è frutto di una procedimento complesso di cui la seconda fase – quella del colloquio – è parte estremamente rilevante e significativa, poiché è possibile sottoporre il candidato a una “stress interview”, attraverso una serie di domande stimolo dirette ed incalzanti finalizzate a valutare eventuali criticità ed a rilevare l’attitudine all’assunzione nello specifico ruolo, obliterando le difese che il candidato può avere eretto in sede di risposta ai test scritti.

    La Sezione non ravvisa, alla luce della complessità della valutazione e del ruolo sostanziale del colloquio, una contraddizione irragionevole tra le fasi che integri i vizi dedotti in riferimento ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La segnalata contraddittorietà non è pertanto un sintomo evidente di un vizio di eccesso di potere.

    La divergenza tra il profilo risultante dai test e il giudizio negativo formulato dopo il colloquio non basta a dimostrare un difetto di motivazione o un eccesso di potere, considerato che il giudizio finale deriva da un procedimento valutativo complesso.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni sui requisiti psico-attitudinali richiesti per il reclutamento nell’Arma dei Carabinieri costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto quando siano dimostrati elementi che evidenzino un macroscopico sviamento logico o un errore di fatto.
  • Quando la procedura attitudinale è articolata in test preliminari e colloquio collegiale, i risultati dei test costituiscono una base per il colloquio e non vincolano l’esito finale; la Commissione può approfondire nel colloquio le criticità e verificare l’attitudine allo specifico ruolo.
  • La sola differenza di segno o di tono tra gli esiti di test psicologici e quelli del colloquio non dimostra contraddittorietà manifesta se le diverse fasi hanno funzioni complementari e la valutazione complessiva contiene elementi che giustificano l’approfondimento.
  • Per contestare in sede giustiziale una valutazione tecnico-attitudinale occorrono allegazioni fattuali capaci di offrire un principio di prova dei vizi macroscopici dedotti; non è sufficiente opporre una diversa lettura degli elementi valutativi.

Esclusione da concorso per allievi carabinieri: valutazione attitudinale

Il parere riguarda il ricorso straordinario di un candidato escluso dal concorso pubblico, indetto il 27 maggio 2024 per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, dopo il giudizio di non idoneità attitudinale del 22 ottobre 2024. La Sezione Prima ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto.

Motivo di ricorso

Il candidato ha dedotto un unico motivo, invocando gli artt. 3 e 97 Cost. e l’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, erronea valutazione, contraddittorietà e irragionevolezza. Ha sostenuto che il giudizio negativo del colloquio collegiale fosse in contrasto con un profilo, a suo dire essenzialmente positivo, emergente dai test. Il colloquio lo aveva invece descritto come ancora immaturo, insicuro nell’assunzione delle responsabilità e sorretto da motivazioni generiche e idealistiche. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto. La relazione istruttoria è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni; la Sezione ha quindi ritenuto rispettato il contraddittorio.

Struttura della valutazione attitudinale e sindacato

La procedura prevista dalla disciplina richiamata dal bando si articola in una fase preliminare, con somministrazione e interpretazione dei test e del questionario informativo da parte dell’ufficiale psicologo, e in una fase successiva incentrata sul colloquio collegiale. Le risultanze preliminari costituiscono una base di lavoro; al termine del colloquio la Commissione formula il giudizio definitivo di idoneità o inidoneità.

Il giudizio sui requisiti psico-attitudinali è espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato amministrativo è circoscritto ai casi di macroscopica ed evidente illogicità valutativa o di travisamento dei fatti, da sostenere con allegazioni fattuali idonee a offrire un ragionevole principio di prova. La Sezione richiama, tra le altre, Cons. Stato, Sez. II, 21 settembre 2022, n. 8137, nonché le pronunce della stessa Sezione del 22 aprile 2022, n. 3056, dell’11 giugno 2021, n. 4518, del 5 maggio 2021, n. 3520 e del 6 febbraio 2025, n. 949.

Valutazione del caso concreto

La Sezione ha osservato che anche i risultati testologici contenevano elementi problematici: il candidato aveva manifestato elevate difese, si era descritto in termini socialmente desiderabili e presentava alcune note di immaturità nella sfera affettiva. Soprattutto, il colloquio è una componente rilevante della valutazione complessiva e consente alla Commissione di approfondire le criticità e verificare l’idoneità allo specifico ruolo, anche con domande dirette e incalzanti, eventualmente secondo modalità di “stress interview”.

Per queste ragioni la diversa tonalità tra test e colloquio non costituisce, da sola, un sintomo evidente di eccesso di potere. Il candidato non ha dimostrato uno sviamento logico o un errore di fatto idoneo a rendere sindacabile il giudizio tecnico.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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