Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30119/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano (rinvio dalla Cassazione) con plurime censure: vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) e concorso; contestazione della valutazione probatoria attribuita al ruolo di Energetic Source nella compravendita dei pannelli, ai pagamenti tra Aion/Kerself, Helios, Eopply e Revolution Six, alla mail del 12/09/2011 sulla "sostituzione targhette", agli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e ai documenti di trasporto, nonché alla valutazione delle dichiarazioni liberatorie e accusatorie rese da testimoni (in particolare Gianpiero Coppola). Sono state altresì mosse censure in ordine a questioni civili (responsabilità delle società controllanti/controllate, quantificazione del danno/ provvisionale) e alla fondatezza della confisca e del sequestro di somme. Avelar Management ha sollevato, inoltre, questioni procedurali e di errata estensione delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di legittimità ha, nella sostanza, respinto i ricorsi principali proposti da Marco Giorgi, Sebastiano Maggi, Igor Akhmerov, dalle parti civili EAM Solar ASA e EAM Solar Italy Holding, nonché da Aveleos S.A. e SAEM Energie Alternative s.r.l., confermando l'esito sostanziale della sentenza di merito sul punto (rigetto delle doglianze). Ha invece accolto parzialmente il ricorso di Avelar Management Ltd.: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla condanna di Avelar Management Ltd. quale responsabile civile in relazione al capo B) (cioè la statuizione civile a carico di Avelar per quel capo è stata cancellata). La Cassazione ha altresì disposto la correzione di un errore materiale nel dispositivo (espungendo Avelar Management laddove indebitamente menzionata in relazione al capo F)). Per il resto i ricorsi sono stati respinti e le parti soccombenti condannate alle spese processuali e al riflusso delle spese di rappresentanza delle parti civili indicate. (In sintesi: salvo la cancellazione della specifica statuizione civile a carico di Avelar Management Ltd. sul capo B), la sentenza di merito è stata confermata).

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p. (truffa aggravata)

    La Corte ha richiamato i requisiti del reato di truffa aggravata (dolo, artifici/raggiri, conseguimento di ingiusto profitto) e ha valutato la rilevanza della documentazione falsa e delle condotte omissive/occultative (es. rietichettatura, schede tecniche false, mancata ostensione di atti) nel complesso fattuale quale idonea ad integrare il requisito della decettività verso l'ente erogatore.

  • art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)

    La Corte ha applicato i principi del concorso morale e materiale, ricercando il contributo causale e la compartecipazione nelle scelte aziendali e operative (logica di gruppo) per attribuire responsabilità agli esponenti apicali.

  • art. 192, comma 3, c.p.p. (riscontri alle dichiarazioni)

    art. 192, comma 3 codice procedura penale

    Le dichiarazioni liberatorie o confessorie di un coimputato (es. Coppola) possono avere valore di prova d'innocenza solo se corredate da riscontri esterni; la Corte ha riconosciuto la possibilità di valutazione frazionata delle dichiarazioni, ma richiede riscontri ove necessario.

  • art. 197-bis c.p.p. (testimone assistito)

    art. 197-bis codice procedura penale

    La sentenza ha considerato le dichiarazioni del teste assistito alla luce del suo status, valutandone la attendibilità e richiedendo adeguati riscontri esterni per quelle parti liberatorie.

  • art. 238-bis c.p.p. (utilizzo di sentenze irrevocabili)

    art. 238-bis codice procedura penale

    È richiamato il principio per cui le sentenze penali irrevocabili possono essere utilizzate come prova in altro processo penale; la Corte ha però ricordato i limiti di utilizzabilità di provvedimenti civili o arbitrali e la libertà del giudice penale di valutazione.

  • art. 606 lett. e) c.p.p. (vizio di motivazione)

    art. 606, lett. e) codice procedura penale

    La Cassazione ha svolto il controllo di legittimità sul vizio di motivazione (mancanza o manifesta illogicità) e ha valutato se il giudice del rinvio avesse adeguatamente esaminato e motivato rispetto alla sentenza rescindente.

  • art. 578 c.p.p. (effetti dell'estinzione del reato)

    art. 578 codice procedura penale

    Richiamata la giurisprudenza su estinzione per prescrizione: il giudice d'appello che dichiara estinto il reato deve comunque, in presenza della parte civile, valutare la sussistenza dei presupposti per un'assoluzione nel merito, se rilevante per le statuizioni civili.

  • art. 627 c.p.p. (prova di resistenza e atti non prodotti)

    art. 627 codice procedura penale

    La Corte ha esaminato il principio secondo cui la mancata ostensione di atti rilevanti nella data room può integrare un elemento decettivo nella trattativa; tuttavia ha valutato la concretezza del "quid pluris" e la corrispondenza temporale delle comunicazioni.

  • art. 42, comma 4-bis d.lgs. 3/3/2011 n.28 e successive modifiche (regime incentivante GSE)

    d.lgs. 3.3.2011 n.28, art. 42 comma 4-bis; legge 21.6.2017 n.96 art.57-quater

    La Corte ha considerato la normativa sugli incentivi (in particolare la possibilità amministrativa di scorporo del 'bonus europeo') ma ha ritenuto che la falsificazione documentale possa comunque avere attitudine eziologica ad indurre in errore l'ente erogatore e connotare l'ingiusto profitto.

  • art. 130 c.p.p. (correzione di errori materiali)

    art. 130 codice procedura penale

    Usato per ordinare la correzione di un errore materiale nel dispositivo (espungere riferimento indebito a Avelar Management in relazione al capo F)).

Massime di principio

  • In casi di frodi correlate a incentivi pubblici, il giudice valuta il quadro complessivo (logica di gruppo, ruoli apicali, triangolazioni commerciali) e non singoli atti isolati: la rietichettatura dei pannelli insieme a documentazione falsa può costituire artificio idoneo ad integrare la truffa.
  • Le dichiarazioni liberatorie di un coimputato/testimone assistito (es. confidenze o versioni che scagionano) possono essere valutate in modo frazionato ma richiedono riscontri esterni per sorreggerne efficacia assolutoria.
  • La mancata ostensione di atti rilevanti nella due diligence o in una data room può integrare un comportamento omissivo decettivo se quegli atti sarebbero stati utili e determinanti per la volontà dell'acquirente; il giudice valuta il "quid pluris" concreto e temporale.
  • Documenti tipici dell'attività edilizia/appalto (S.A.L., documenti di trasporto) possono avere valore probatorio in sede penale quando la loro provenienza e coerenza non siano contestate e si inseriscano in un sistema di riscontri documentali e dichiarativi.
  • L'utilizzo di sentenze civili o arbitrali come elemento di prova è consentito ma il giudice penale rimane libero di valutazione: i lodi civili non vincolano automaticamente la decisione penale.
  • Per la confisca e il sequestro di somme occorre motivare con riferimento alla derivazione causale dal reato; la mera natura 'di denaro' non è sufficiente senza prova della provenienza illecita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.