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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32252/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (occupanti)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la loro domanda di rivendica di una porzione di immobile asseritamente occupata abusivamente e la domanda di declaratoria di libertà del bene da pesi. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo di aver notificato la sentenza impugnata il 28 febbraio 2018 ai difensori dei ricorrenti a mezzo pubblico ufficiale, mentre i ricorrenti indicavano come data di notifica il 6 marzo 2018 via PEC. La Corte ha quindi verificato la decorrenza del termine breve di impugnazione e ha rilevato che il ricorso era stato notificato il 4 maggio 2018, oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di tardività sollevata dai controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione; la sua inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata risulti notificata alla parte soccombente, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre da tale notificazione e la sua scadenza va verificata con rigore.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., l'impugnazione è inammissibile per tardività.
  • Ai fini del controllo sulla tempestività del ricorso, è decisiva la prova della data di notificazione della sentenza impugnata.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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