Cassazione Civile, Ordinanza n. 32252/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupanti)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la loro domanda di rivendica di una porzione di immobile asseritamente occupata abusivamente e la domanda di declaratoria di libertà del bene da pesi. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo di aver notificato la sentenza impugnata il 28 febbraio 2018 ai difensori dei ricorrenti a mezzo pubblico ufficiale, mentre i ricorrenti indicavano come data di notifica il 6 marzo 2018 via PEC. La Corte ha quindi verificato la decorrenza del termine breve di impugnazione e ha rilevato che il ricorso era stato notificato il 4 maggio 2018, oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di tardività sollevata dai controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione; la sua inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata risulti notificata alla parte soccombente, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre da tale notificazione e la sua scadenza va verificata con rigore.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., l'impugnazione è inammissibile per tardività.
- Ai fini del controllo sulla tempestività del ricorso, è decisiva la prova della data di notificazione della sentenza impugnata.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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