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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22134/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro complementare notificato a un notaio, in qualità di responsabile d'imposta, in relazione a un rogito del 10 aprile 2014 contenente la contestuale stipula di tre distinte cessioni di quote societarie. Il notaio aveva autoliquidato una sola imposta fissa di euro 200, ritenendo l'atto unitario; l'Ufficio ha invece richiesto l'imposta per ciascuna cessione. La CTR Lombardia ha confermato la pretesa fiscale, ritenendo che ogni cessione conservi autonoma rilevanza giuridica ai fini dell'art. 21 del d.P.R. n. 131/1986. In cassazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, sostenendo, da un lato, l'analogia con la disciplina delle assegnazioni ai soci di cui all'art. 4 della Tariffa e, dall'altro, che il plurale "quote" dell'art. 11 imporrebbe un'unica imposta fissa anche in presenza di più cessioni contenute nel medesimo atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso la pertinenza del richiamo all'art. 4 della Tariffa, osservando che si tratta di una norma agevolativa di stretta interpretazione applicabile solo alle ipotesi espressamente previste. Ha anche respinto l'argomento letterale fondato sul plurale "quote" dell'art. 11 della Tariffa, ritenendo che il plurale non valga a trasformare più negoziazioni distinte in un unico fatto imponibile. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui, in caso di contestuali cessioni di quote sociali, ciascuna cessione è soggetta a propria imposta di registro, non essendo configurabile un negozio complesso a causa unitaria, ma distinti atti negoziali autonomi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    in presenza di più disposizioni negoziali contenute nello stesso documento, ciascun atto con autonoma rilevanza giuridica è tassato separatamente; non basta il mero contenimento in unico rogito per attrarre tutte le cessioni a un'unica imposta.

  • art. 11 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    la previsione dell'imposta fissa per gli atti aventi a oggetto la negoziazione di quote non giustifica, sul solo piano letterale, l'applicazione di un'unica imposta a più cessioni distinte contenute nel medesimo atto.

  • art. 4, primo comma, lett. d), n. 1, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    norma speciale di favore, di stretta interpretazione, richiamabile solo nelle ipotesi espressamente previste (assegnazioni soggette a IVA o aventi per oggetto utili in denaro), quindi non pertinente al caso deciso.

  • art. 384, primo comma, cod. proc. civ.

    la Corte ribadisce il principio di diritto già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso notificato dopo il 31 gennaio 2013, può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la reiezione del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la tassazione va rapportata a ciascun negozio giuridico dotato di autonoma rilevanza causale e non al solo fatto che più negozi siano contenuti nello stesso documento.
  • Le disposizioni agevolative o derogatorie in materia tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • Il richiamo al dato letterale di una norma non è decisivo quando il termine utilizzato, nel contesto lessicale e logico della disposizione, non esprime un'unica operazione negoziale ma una pluralità di operazioni distinte.
  • La contestualità temporale e documentale di più cessioni di quote sociali non integra di per sé un negozio complesso a causa unitaria, se ciascuna cessione realizza un interesse immediato autonomamente identificabile.
  • In presenza di più cessioni autonome di quote sociali, l'imposta di registro fissa si applica per ciascuna cessione e non una sola volta per l'intero rogito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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