Cassazione Civile, Ordinanza n. 21866/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione per un terreno di circa 480 mq oggetto di decreto ablativo del 15 dicembre 2004, inserito in area assoggettata a convenzione di lottizzazione e destinato alla realizzazione di un impianto di sollevamento liquami. Dopo una prima sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto al bene natura edificabile e aveva liquidato l'indennità, la Cassazione aveva cassato tale decisione limitatamente alla valutazione dell'edificabilità, chiarendo che l'area, classificata in zona F4, destinata a parchi urbani e rispetto assoluto, non aveva possibilità legali di edificazione e che la relativa destinazione era conformativa e non espropriativa. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha rideterminato l'indennità in misura superiore alla precedente, richiamando una CTU e valorizzando ancora le possibilità legali di edificazione e caratteristiche del terreno. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per illegittima partecipazione di un giudice ausiliario al collegio della Corte d'appello in una controversia decisa in unico grado; 2) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e delle norme espropriative, per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla Cassazione e per motivazione apparente/contraddittoria; 3) violazione del divieto di reformatio in peius, poiché in rinvio era stata liquidata un'indennità maggiore rispetto a quella della sentenza cassata, in assenza di impugnazione incidentale degli espropriati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla composizione del collegio: nel giudizio di rinvio viene meno la ratio del divieto di partecipazione del giudice ausiliario nei procedimenti decisi in unico grado, poiché il rinvio è una fase rescissoria successiva a una precedente decisione di merito. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Sul secondo, ha rilevato che la Corte territoriale non si è attenuta al principio di diritto già fissato dalla Cassazione, avendo nuovamente fondato la stima su possibilità edificatorie incompatibili con la classificazione F4 dell'area, destinata a parchi urbani e rispetto assoluto, quindi non edificabile legalmente. Sul terzo, ha affermato che in assenza di impugnazione incidentale dei controricorrenti il giudice di rinvio non poteva pronunciare una decisione più sfavorevole per il Comune rispetto alla sentenza cassata, realizzando una reformatio in peius. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza, oltre al vizio di motivazione nei limiti prospettati dal ricorrente.
art. 62, comma 2, d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013
La censura riguardava la partecipazione del giudice ausiliario al collegio della Corte d'appello; la Corte ha però escluso la nullità nel giudizio di rinvio.
artt. 68, comma 1, 72, comma 1, d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013
Richiamati nel motivo sulla composizione del collegio e sulla presenza del giudice ausiliario.
artt. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011
Norme richiamate nel primo motivo in relazione al rito e alla composizione del giudice.
art. 54, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001
Norma sul procedimento di opposizione alla stima/determinazione dell'indennità di espropriazione richiamata nel primo motivo.
artt. 158 e 161 c.p.c.
Richiamati per sostenere la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice.
art. 114 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme sulla composizione del collegio.
artt. 384 e 394 c.p.c.
La Corte li ha richiamati per affermare la vincolatività del principio di diritto nel giudizio di rinvio e i limiti alle conclusioni delle parti.
artt. 32, 37, 39 e 40 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamati per la disciplina della determinazione dell'indennità di espropriazione e per il criterio di edificabilità legale dell'area.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla censura sulla motivazione apparente e sul contrasto irriducibile della sentenza di rinvio.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 392 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento della Corte per qualificare il giudizio di rinvio come fase rescissoria del giudizio di cassazione.
art. 106 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale per evidenziare che la nomina di magistrati onorari per funzioni collegiali è solo eccezionale e temporanea.
art. 5-bis, comma 3, L. n. 359 del 1992
Indicato come fonte del criterio di edificabilità legale, recepito nel testo unico espropriazioni.
D.M. 2 aprile 1968, art. 2
Richiamato per qualificare le zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale come aree non edificatorie.
art. 19, comma 2, l.r. Pugliese n. 3 del 2005
Richiamato nel precedente ricorso deciso con l'ordinanza del 2018, in tema di classificazione urbanistica dell'area.
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dalla Corte d'appello di rinvio per l'incremento del 10% sull'indennità determinata.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può nuovamente porre a fondamento della decisione un presupposto di fatto o di diritto già escluso dalla sentenza rescindente.
- Ai fini dell'indennità di espropriazione, la edificabilità va valutata secondo il criterio della edificabilità legale: un'area è edificabile solo se, al momento dell'ablazione, lo strumento urbanistico le attribuisce tale destinazione; le aree destinate a verde, attrezzature pubbliche o parchi urbani restano non edificatorie anche se consentono interventi pubblici o privati promiscui.
- La destinazione urbanistica con vincolo conformativo non è assimilabile a un vincolo espropriativo: non basta l'imposizione di un divieto di edificazione per trasformare il vincolo in ablativo, occorrendo invece un'incidenza particolare su beni determinati tale da comportare sostanziale ablazione del bene.
- Nel giudizio di rinvio non può essere pronunciata una decisione più sfavorevole per la parte che ha impugnato la sentenza cassata, se la controparte non ha proposto impugnazione incidentale; il divieto di reformatio in peius opera con riguardo al risultato finale della nuova decisione.
- La partecipazione di magistrati onorari o ausiliari al collegio va valutata anche in relazione alla funzione concreta del giudizio: nel rinvio, quale fase rescissoria del giudizio di cassazione, non opera automaticamente la medesima ratio ostativa prevista per le controversie decise in unico grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21749/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21750/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21751/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21753/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21757/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →