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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14258/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento iure proprio dei danni da perdita del rapporto parentale conseguenti al decesso del padre, avvenuto dopo che questi si era gettato da una finestra dell’ospedale mentre era ricoverato nel reparto di medicina interna. Il ricovero era stato disposto per difficoltà respiratorie; il paziente aveva però una lunga storia di disturbi psichiatrici, con numerosi ricoveri, anche in regime di TSO, e precedenti permanenze in comunità protetta. I figli imputavano alla struttura omissioni di vigilanza, di precauzioni e di terapie, sostenendo che il quadro clinico avrebbe richiesto misure idonee a prevenire il suicidio. Il Tribunale di Pavia aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2350/2017 depositata il 30 maggio 2017, aveva rigettato il gravame. In Cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione degli artt. 2043, 1218 e 1228 c.c., perché la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come contrattuale, in quanto i congiunti sarebbero terzi protetti dal contratto di assistenza sanitaria; (2) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., per il mancato ammissione delle prove orali e della CTU e per l’asserita prova documentale dell’errore sanitario e del nesso causale; (3) omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., della documentazione sui precedenti psichiatrici, sul ricovero in pronto soccorso, sulla visita psichiatrica e sul diario infermieristico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che i congiunti possano far valere iure proprio, in via contrattuale, il danno da perdita del rapporto parentale derivante dal suicidio del paziente: fuori dal peculiare ambito delle prestazioni mediche relative alla gestazione e alla nascita, nel quale l’interesse del terzo è strettamente connesso a quello regolato dal contratto, la pretesa risarcitoria autonoma dei congiunti è extracontrattuale e va proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. Il primo motivo è quindi infondato. Il secondo è infondato: la Corte d’appello non aveva respinto la domanda per la sola mancata ammissione delle prove, ma aveva valutato le risultanze già acquisite e motivato l’assenza di responsabilità, rilevando che il paziente era stato ricoverato per problemi respiratori, era vigile e non presentava segni acuti della patologia psichica; aveva inoltre escluso la prevedibilità dell’evento e la colpa per il reparto prescelto, per la mancata assistenza notturna dei familiari e per l’assenza di contenzione. La censura relativa all’onere della prova era inoltre inquadrata in modo non pertinente, poiché l’art. 2697 c.c. è violato quando l’onere è attribuito alla parte sbagliata, mentre la doglianza sul diritto alla prova avrebbe dovuto essere formulata sotto il diverso profilo processuale indicato dalla Corte. Il terzo motivo è inammissibile perché, trattandosi di doppia conforme e di appello proposto dopo l’11 settembre 2012, l’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. precludeva la censura ex art. 360, primo comma, n. 5; inoltre, le circostanze dedotte sollecitavano una nuova valutazione complessiva del materiale di causa, non l’esame di un singolo fatto storico decisivo. Spese di legittimità integralmente compensate per la complessità della questione e l’assenza di precedenti specifici. La Corte ha dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Nondimeno, al di fuori di questo ambito, peculiare, la figura del contratto con efficacia protettiva verso il terzo, nel campo della responsabilità da malpractice sanitaria, non ha ragion d’essere, dovendo, dunque, le pretese risarcitorie azionate “iure proprio” dai congiunti del paziente, unica parte della relazione contrattuale, essere fatte valere ai sensi dell’art. 2043 c.c.

    La domanda autonoma dei congiunti per il danno da perdita del rapporto parentale, derivante dalla morte del paziente, è di natura extracontrattuale e deve essere proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo il peculiare ambito delle prestazioni mediche relative alla gestazione e alla nascita.

  • art. 1218 c.c.

    Nondimeno, se – ed in tali termini – deve ritenersi che una struttura ospedaliera risponda, contrattualmente, dei danni dei quali chieda il ristoro lo stesso paziente (che lamenti la mancata adeguata vigilanza sulla sua persona, ed in particolare l’omesso impedimento di atti autolesivi), non altrettanto può dirsi in ordine, invece, in relazione all’iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti, per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da menomazione del rapporto parentale, o da perdita dello stesso, particolarmente nel caso in cui l’iniziativa autolesionistica del malato, soprattutto quello psichiatrico, si risolva in un atto suicidario portato a compimento.

    La responsabilità contrattuale verso il paziente per omessa vigilanza e mancato impedimento di atti autolesivi non si estende automaticamente ai congiunti che chiedano iure proprio il risarcimento del danno parentale; la loro domanda, nel caso deciso, resta extracontrattuale.

  • art. 1374 c.c.

    In termini ancora più specifici, si è affermato – sempre con riferimento a danni patiti da malato psichiatrico a causa di comportamenti autolesionistici – che qualsiasi “struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d’un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell’art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione; il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura”

    Il contratto di assistenza sanitaria si integra con obblighi di cura e, per i pazienti privi o menomati nella capacità di autotutela, di protezione della persona, secondo le esigenze connesse alla patologia.

  • art. 1375 c.c.

    Su tali basi, dunque, una volta ricondotta la salvaguardia dell’incolumità del paziente psichiatrico tra quegli obblighi di protezione destinati a integrare il contenuto del contratto ex art. 1375 c.c., si è affermato come, ai “fini della ripartizione dell’onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l’avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto”

    La salvaguardia dell’incolumità del paziente psichiatrico può integrare gli obblighi contrattuali di protezione della struttura. Nella responsabilità contrattuale verso il paziente, questi prova l’inserimento nella struttura e il verificarsi del danno durante tale periodo; spetta alla struttura dimostrare l’adempimento diligente idoneo a impedirlo.

  • art. 2697 c.c.

    essendo la violazione dell’art. 2697 c.c. “configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni”

    La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre quando il giudice lo attribuisce a una parte diversa da quella onerata in base alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non coincide con la doglianza relativa al mancato ammissione di mezzi istruttori.

  • art. 115 c.p.c.

    in disparte il rilievo che la censura – che denuncia un “vulnus” del diritto alla prova – avrebbe dovuto dedurre una violazione dell’art. 115 c.p.c. e non dell’art. 2697 c.c.

    La censura che lamenta la lesione del diritto alla prova va ricondotta, secondo la decisione, al profilo processuale dell’art. 115 c.p.c., e non alla violazione dell’art. 2697 c.c., che riguarda l’errata attribuzione dell’onere probatorio.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

    In presenza di doppia conforme di merito, per gli appelli soggetti ratione temporis alla norma, è precluso il ricorso per cassazione fondato sul motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invero, come è già stato affermato, nitidamente, da questa Corte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (come “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) “è evidente l’inammissibilità di censure”, come quelle attualmente prospettate dai ricorrenti, “che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa”

    Il motivo di omesso esame non può essere usato per ottenere una nuova valutazione complessiva dei fatti e delle prove: la censura deve riguardare un fatto storico decisivo e non un insieme eterogeneo di materiali processuali.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti dello stesso, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in ragione della complessità della questione trattata e dell’inesistenza, nella giurisprudenza di questa Corte, di precedenti specifici, sulle condizioni per il risarcimento del danno “iure proprio” fatto valere dai congiunti di un paziente, anche affetto da disturbi psichici, deceduto in ragione di atto suicidario.

    La Corte ha compensato integralmente le spese in ragione della complessità della questione e dell’assenza di precedenti specifici.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il paziente psichiatrico che agisce contro la struttura sanitaria per danni derivanti dall’omessa vigilanza e dal mancato impedimento di atti autolesivi può far valere la responsabilità contrattuale della struttura, poiché il contratto di assistenza sanitaria comprende obblighi di cura e, quando la patologia lo richieda, obblighi di protezione della persona.
  • Nell’azione contrattuale del paziente per danni autolesivi verificatisi durante il ricovero, il paziente prova l’inserimento nella struttura e il verificarsi del danno nel periodo in cui era sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale; la struttura deve dimostrare di aver adempiuto con diligenza idonea a impedire l’evento.
  • I congiunti che agiscono iure proprio per il danno da perdita o menomazione del rapporto parentale conseguente alla morte del paziente non sono, per ciò solo, terzi protetti dal contratto di assistenza sanitaria: fuori dal peculiare ambito delle prestazioni connesse alla gestazione e alla nascita, la loro domanda è extracontrattuale e soggetta all’art. 2043 c.c.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; la contestazione del mancato ammissione di prove istruttorie non integra di per sé tale violazione.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame non consente di sollecitare una nuova valutazione complessiva del materiale probatorio, ma deve individuare un fatto storico decisivo; inoltre, in caso di doppia conforme soggetta ratione temporis all’art. 348-ter c.p.c., tale motivo è precluso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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