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Sentenza

Sentenza n. 194/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202301171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale che ingiungeva ai proprietari aventi causa il pagamento di una sanzione pecuniaria paesaggistica di Euro 24.483,74 ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari aventi causa)

Prevale il privato

La controversia

L’immobile, costituito da un edificio adibito a civile abitazione realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica e successivamente condonato, era stato donato dagli autori dell’abuso agli appellanti. L’Amministrazione aveva poi ingiunto agli appellanti, quali attuali proprietari, il pagamento della somma prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, determinata in relazione al profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive. In appello è stata contestata la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso, deducendo la violazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il secondo motivo di appello, non esaminato per assorbimento, non è specificato nel testo.

La decisione

Il CGARS ha accolto il primo motivo di appello, riformando la sentenza del TAR e, in accoglimento del ricorso di primo grado, annullando il decreto regionale impugnato. Il Collegio ha qualificato come sanzionatoria, e non risarcitoria, l’obbligazione prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004. La qualificazione deriva dal riferimento normativo al “trasgressore” e al profitto conseguito “mediante la trasgressione”, nonché dal fatto che l’accertamento della compatibilità paesaggistica esclude la produzione di un danno ingiusto risarcibile; la somma costituisce quindi la conseguenza di una violazione formale. In quanto sanzione amministrativa pecuniaria, essa è esigibile esclusivamente nei confronti dell’autore materiale dell’abuso e non può essere posta a carico degli aventi causa, ai quali l’immobile sia stato successivamente trasferito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate, in ragione dell’orientamento giurisprudenziale non univoco sulla natura dell’obbligazione.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    “Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.”

    La somma prevista dalla disposizione ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria, nonostante sia parametrata al maggiore importo tra danno e profitto; l’obbligazione grava esclusivamente sul trasgressore, cioè sull’autore dell’abuso, e non sugli aventi causa.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La realizzazione delle opere abusive è avvenuta in assenza dell’autorizzazione paesaggistica richiesta dalla disposizione.

  • art. 7 l. 689/1981

    Il principio di intrasmissibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie impedisce di esigere la sanzione da soggetti diversi dall’autore della violazione, inclusi gli aventi causa dell’immobile.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985

    È richiamato quale base del nulla-osta paesaggistico in sanatoria rilasciato nel procedimento di condono.

Massime di principio

  • La somma dovuta ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, in caso di accertata compatibilità paesaggistica di opere realizzate senza autorizzazione, ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria e non di risarcimento del danno.
  • La sanzione paesaggistica prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 è esigibile soltanto nei confronti del trasgressore, ossia dell’autore della realizzazione abusiva, e non può essere ingiunta agli aventi causa che abbiano successivamente acquisito l’immobile.
  • Il principio di intrasmissibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, desumibile dall’art. 7 l. 689/1981, impedisce di trasferire all’acquirente o al donatario dell’immobile l’obbligazione sanzionatoria derivante dall’abuso paesaggistico commesso dal dante causa.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggistica
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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