Cassazione Penale, Sentenza n. 8951/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania (11/07/2022) che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza del GIP (01/06/2022) per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduce un unico motivo articolato: violazione di legge e vizio di motivazione (contraddittoria e illogica) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, carenza di motivazione rispetto all'individuazione di condotte che dimostrino la partecipazione all'associazione mafiosa (clan Nardo), illegittima valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Guttuso ritenute generiche e non individualizzanti, eccessiva rilevanza attribuita a conversazioni intercettate e mancata risposta alle censure difensive. In sostanza il ricorrente sostiene che il quadro indiziario non sia adeguato a sostenere la misura cautelare e che il Tribunale abbia fatto valutazioni di merito errate circa l'attendibilità e la concludenza delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Si è richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità non può riformare la valutazione di merito sulle risultanze probatorie, salvo vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione emergente dal provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione articolata e logica, con adeguata analisi delle captazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, idonea a sostenere l'esistenza di gravi indizi di partecipazione del Midore all'associazione mafiosa. Per l'inammissibilità è stata disposta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte prende come riferimento l'accertamento della partecipazione del ricorrente al sodalizio tramite analisi di captazioni e dichiarazioni di collaboratori
art. 273 cod. proc. pen.
Prevede la misura cautelare per i delitti che prevedono la pena dell'ergastolo o comunque gravi indizi; la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo se si traduce in violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione
art. 192 cod. proc. pen.
Riguarda i riscontri necessari per valorizzare le dichiarazioni dei collaboratori; la Corte osserva che le intercettazioni fra terzi possono costituire fonte diretta di prova anche senza i riscontri di cui all'art. 192, comma 3, salvo che il giudice valuti il significato delle conversazioni secondo criteri di linearità logica
art. 178 cod. proc. pen.
Principio generale sul giudizio e motivazione: la sentenza/ordinanza deve essere motivata; la Corte valuta che la motivazione del Tribunale del riesame sia stata congrua e non manifestamente illogica
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di esposizione del motivo in cassazione; la Corte osserva che il ricorso riporta il motivo nei limiti necessari per la motivazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riforma la valutazione delle prove operata dal giudice di merito salvo che emerga una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni, anche se relative a conversazioni fra terzi, possono costituire fonte diretta di prova nei confronti dell'imputato senza necessità di ulteriori riscontri, purché il giudice ne dia interpretazione logica e coerente.
- L'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato e l'attribuzione di significati a espressioni usate dagli indagati sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; in sede di legittimità sono sindacabili solo i casi di manifesta irragionevolezza o illogicità.
- La semplice proposta di una diversa valutazione degli elementi indizianti da parte della difesa non è sufficiente a superare il criterio di inammissibilità in Cassazione; occorre dimostrare vizi formali o gravi carenze logiche nel provvedimento impugnato.
- Per contestare la sussistenza dei gravi indizi in sede di cassazione è necessario evidenziare specifiche violazioni normative o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione, non una mera rivalutazione delle stesse prove.
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