Sentenza n. 5357/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n.prot. CI/100984/2022 del 18.5.2022, notificata in data 27.9.22, avente per oggetto: ”sanzione edilizia, ingiunzione di demolire l’opera abusiva (sbarra metallica ascendente parcheggio ) realizzata in Va Leopoldo Micucci n.111 e via Francesco Di Benedetto 204 su suoli di proprietà del Comune di Roma (art.21 L. Regione Lazio n.15/2008, fasc.6741)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione di una sbarra metallica ascendente e del relativo motore, installati su strada ritenuta pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Condominio ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva ingiunto la demolizione di una sbarra di accesso ai veicoli, sostenuta da un motore ancorato al suolo e collocata in corrispondenza di un varco pedonale. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.P.R. 380/2001, assumendo che l’opera non rientrasse nell’ambito applicativo del comma 3 della disposizione, richiamato dalla normativa edilizia regionale. È stata inoltre contestata la ragionevolezza del provvedimento. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una successiva determinazione di demolizione d’ufficio, preceduta da un sopralluogo che aveva accertato l’inottemperanza all’originario ordine di demolizione. Il Comune ha eccepito che la mancata impugnazione del nuovo atto determinasse la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Il Condominio ha sostenuto che la demolizione d’ufficio fosse un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure edilizie. La successiva demolizione d’ufficio non è stata ritenuta un atto meramente confermativo, poiché è stata adottata dopo un nuovo sopralluogo e un nuovo accertamento dell’inottemperanza, implicanti una, seppur minima, attività istruttoria e una nuova valutazione amministrativa. L’atto sopravvenuto costituiva quindi una rinnovata manifestazione della volontà dispositiva dell’amministrazione e il nuovo provvedimento lesivo, sostitutivo dell’originario nella regolazione del rapporto sostanziale. L’interesse del Condominio si era pertanto trasferito sull’impugnazione della demolizione d’ufficio, che non era stata proposta. Il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 380/2001
La disposizione era invocata dal ricorrente per sostenere che la sbarra e il relativo impianto non rientrassero nell’ambito dell’intervento edilizio assoggettato al regime richiamato dall’amministrazione; il TAR non ha deciso tale questione nel merito.
art. 21 l.r. Lazio n. 15/2008
Era indicato quale fondamento normativo della determinazione edilizia impugnata; la sentenza non ne esamina autonomamente l’applicazione, avendo definito il giudizio in rito.
Massime di principio
- Un provvedimento successivo non è meramente confermativo quando sia preceduto anche da una minima nuova istruttoria, da un nuovo accertamento dei fatti o da una rinnovata valutazione amministrativa; in tal caso costituisce una nuova manifestazione di volontà, autonomamente lesiva e impugnabile.
- L’adozione di un nuovo provvedimento sostitutivo dell’atto originariamente impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originario, se il nuovo atto non viene a sua volta impugnato tempestivamente.
- L’accertamento dell’inottemperanza a un ordine di demolizione mediante sopralluogo costituisce un nuovo presupposto istruttorio idoneo a distinguere il successivo atto di demolizione d’ufficio da una mera conferma dell’ordine precedente.
- Quando l’atto sopravvenuto rappresenta una rinnovata manifestazione della volontà dispositiva dell’amministrazione e sostituisce l’atto originario nella regolazione del rapporto sostanziale, l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’impugnazione dell’atto sopravvenuto.
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