Sentenza n. 40/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della scheda valutativa n. 5 d’ordine del documento caratteristico ricompilata in data 22 settembre 2021 e notificata il 4 ottobre 2021, rielaborata in seguito al decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, del Ministero della Difesa, n. M_D GMIL REG2021 0305832, datato 1 luglio 2021; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, ancorché non conosciuti; quanto ai motivi aggiunti: - del decreto di annullamento della scheda valutativa n. 05 d’ordine, ricompilata il 22 settembre 2021, n. M_D- GMIL REG20210521734, datato 29 novembre 2021, notificato il 10 dicembre 2021; - della scheda valutativa n. 5 d’ordine del documento caratteristico ricompilata in data 11 gennaio 2022 e notificata il 12 gennaio 2022, rielaborata in seguito al Decreto della Direzione Generale per il Personale Militare, del Ministero della Difesa n. M_D- GMIL REG20210521734, del 29 novembre 2021; - degli atti connessi, presupposti e conseguenziali, anche sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Schede valutative relative al periodo 1 novembre 2019-30 novembre 2020, ricompilate il 22 settembre 2021 e l'11 gennaio 2022, nonché il provvedimento di annullamento in autotutela della prima ricompilazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa n. 5, lamentando il peggioramento rispetto alla precedente scheda, il difetto di motivazione e di coerenza tra le voci analitiche, i giudizi discorsivi e la qualifica finale, il contrasto con l'attività concretamente svolta e con i precedenti documenti caratteristici, nonché il travisamento dei fatti. Ha inoltre dedotto la carenza di obiettività e imparzialità del compilatore, sostenendo che avrebbe dovuto astenersi o essere sostituito perché autore delle precedenti schede annullate e perché asseritamente condizionato dalla richiesta di trasferimento del militare presso la Procura della Repubblica. Sono stati contestati anche l'intervento del solo compilatore, per l'astensione del primo revisore e il mancato intervento del secondo, l'inosservanza dei termini di ricompilazione e la ritenuta illegittimità dell'annullamento in autotutela intervenuto mentre era pendente il giudizio sulla scheda precedente.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la scheda impugnata era stata annullata in autotutela e sostituita da una nuova scheda, impugnata con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela, anche in pendenza del giudizio sull'atto, perché la scheda precedente non rispettava il necessario rapporto di armonia e consequenzialità tra giudizi analitici, motivazione discorsiva e qualifica finale. Ha escluso l'obbligo di astensione del compilatore, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 690 d.P.R. 90/2010; la mera redazione di precedenti schede poi annullate non dimostra di per sé conflitto di interessi o pregiudizio. Ha inoltre ritenuto corretta la redazione da parte del solo compilatore, poiché, in caso di mancanza o astensione di un revisore, l'art. 689 d.P.R. 90/2010 consente l'intervento delle sole autorità rimanenti. I termini per la compilazione sono stati qualificati come ordinatori. Quanto alla motivazione, il giudizio della documentazione caratteristica è motivato in re ipsa attraverso la coerenza tra voci analitiche, giudizio complessivo e qualifica finale; non era necessaria una motivazione rafforzata, non trattandosi di un grave giudizio negativo. Il TAR ha escluso incoerenze interne nella scheda dell'11 gennaio 2022 e ha ritenuto non decisivi gli encomi riferiti al reparto nel suo complesso. Ha infine chiarito che le valutazioni periodiche sono autonome e possono variare nel tempo in relazione al rendimento, alle attività e ai contesti lavorativi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 689 d.P.R. 90/2010
I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità del comma 1.
In caso di astensione o mancanza di un revisore, il documento può essere compilato e revisionato dalle autorità rimanenti; non è necessaria la sostituzione del revisore con altri superiori gerarchici.
art. 690 d.P.R. 90/2010
Le ipotesi di esclusione della competenza e di obbligo di astensione dei superiori valutatori sono tipizzate; nel caso concreto non ricorreva alcuna di esse.
art. 688 d.P.R. 90/2010
I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti.
La previsione esprime l'esigenza di tempestività della valutazione, ma non rende perentori i termini procedimentali di compilazione.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Il termine generale di conclusione del procedimento non è stato ritenuto idoneo a rendere perentorio il termine per la ricompilazione della documentazione caratteristica.
I.D.C. ed. 2008, cap. III, par. 3, lett. c, p. 6
La documentazione caratteristica deve rispettare un rapporto di armonia e consequenzialità tra le sue diverse componenti; tale coerenza costituisce la motivazione congrua della valutazione.
I.D.C. ed. 2008, cap. III, par. 3, lett. c, p. 5
La qualifica di superiore alla media presuppone che il militare emerga sulla media per bontà delle qualità e livello e continuità del rendimento, senza integrare un grave giudizio negativo che richieda motivazione rafforzata.
Massime di principio
- Nella documentazione caratteristica del personale militare deve sussistere un rapporto di armonia e consequenzialità tra le voci analitiche, i giudizi discorsivi e la qualifica o il giudizio complessivo finale; tale coerenza interna costituisce la motivazione della valutazione.
- La mera circostanza che il compilatore abbia redatto una precedente scheda valutativa, successivamente annullata, non determina di per sé conflitto di interessi, pregiudizio o obbligo di astensione; occorrono ulteriori circostanze concrete idonee a compromettere l'obiettività del giudizio.
- Quando un revisore manca o si astiene, la documentazione caratteristica può essere compilata e revisionata dalle autorità rimanenti secondo la linea ordinativa, senza necessità di sostituire il revisore con altri superiori.
- I termini previsti per la compilazione della documentazione caratteristica sono ordinatori, salvo che la legge o un provvedimento dell'autorità giudiziaria li qualifichino espressamente come perentori; la loro funzione è assicurare una valutazione sufficientemente tempestiva da non comprometterne efficacia e credibilità.
- Le valutazioni caratteristiche relative a periodi diversi sono autonome e possono legittimamente differire, poiché rendimento, capacità e attitudini possono variare in relazione alle attività svolte, ai contesti lavorativi e alle circostanze sopravvenute.
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