Cassazione Penale, Sentenza n. 45305/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di tentato omicidio e detenzione/porto illegali di armi, lamentando la violazione degli artt. 291, comma 9, e 309, comma 5, c.p.p. e vizi di motivazione per la mancata trasmissione al riesame del supporto informatico contenente le videoregistrazioni menzionate nell'ordinanza del GIP. Sosteneva che tali video erano richiamati a fondamento della misura e che il Tribunale di riesame, ritenendoli superflui, aveva illegittimamente accettato solo estrapolazioni delle immagini fornite dalla polizia giudiziaria, effettuando una selezione non consentita degli atti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'omessa trasmissione di parte degli atti (il CD/video) al Tribunale del riesame comporta la caducazione del provvedimento cautelare solo se risulta che quegli atti non trasmessi siano stati determinanti per l'applicazione della misura. Nel caso di specie le videoregistrazioni erano solo richiamate dall'ordinanza del GIP come visionabili su CD, senza che il GIP attestasse di averle effettivamente visionate; il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto che le immagini estrapolate e gli altri elementi acquisiti fossero sufficienti a fondare il giudizio sui gravi indizi. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La sentenza dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
art. 291, comma 9, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in ordine alla procedura di riesame; la Corte ha comunque valutato che l'omessa trasmissione di atti incide solo se quegli atti sono stati determinanti per la misura, pertanto non è stata ravvisata violazione idonea a far cadere l'ordinanza.
art. 309, comma 5, c.p.p.
Norma indicata dal ricorrente in relazione ai criteri di motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame in quanto i materiali effettivamente considerati risultavano sufficienti a sostenere il giudizio sui gravi indizi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte manda gli atti in cancelleria per gli adempimenti di legge.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024 (Bakar Lezhava, Rv. 286384 - 01)
Principio richiamato: l'omessa trasmissione al riesame di atti acquisiti nel procedimento cautelare comporta la caducazione del provvedimento solo se risulta che gli atti non trasmessi siano stati determinanti ai fini dell'applicazione della misura.
Massime di principio
- L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di atti o supporti informatici determina la nullità o caducazione del provvedimento cautelare solo se è dimostrabile che quegli atti siano stati determinanti nella decisione che ha adottato la misura.
- Se il GIP menziona materiali (es. videoregistrazioni) come "visionabili" ma non attesta di averli effettivamente visionati, la loro mancata trasmissione al riesame può risultare non decisiva se altri elementi processuali sono idonei a sostenere i gravi indizi.
- Il riesame può valutare la sufficienza delle estrapolazioni o delle informative della polizia giudiziaria quando il supporto originale non è stato prodotto; l'eccezione di selezione degli atti rileva solo se la selezione ha inciso sul giudizio in modo determinante.
- In casi analoghi la difesa deve dimostrare con elementi precisi e non meramente assertivi che il materiale non trasmesso era determinante per la misura, altrimenti il ricorso per omessa trasmissione rischia di essere respinto.
- La condanna alle spese processuali è possibile anche nei ricorsi avverso misure cautelari quando il motivo proposto risulta infondato.
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