Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20809/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per IVA, IRPEF e IRAP relativa all’anno 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sul modello UNICO/2007. Il contribuente aveva dedotto davanti al giudice tributario la decadenza dell’Ufficio, sostenendo che la cartella fosse stata notificata il 28 gennaio 2011 oltre il termine del 31 dicembre 2010. La CTP aveva accolto il ricorso. In appello l’Agenzia delle entrate aveva prodotto la relata di notifica datata 28 dicembre 2010 e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva comunque confermato l’annullamento, ritenendo che la documentazione non provasse la regolarità della notifica perché dalla relata non emergeva il contenuto dell’atto notificato e perché la notificazione sarebbe stata nulla, in quanto eseguita mediante raccomandata a.r. tramite Poste Private. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 2700 c.c. e 1335 c.c., per avere il giudice d’appello erroneamente posto a carico dell’Ufficio la prova della corrispondenza tra l’atto notificato e la relata; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe trascurato che la notifica era stata affidata da un soggetto privato a Poste Italiane, con conseguente insussistenza della nullità della notificazione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato, quanto al primo, che nella notifica della cartella mediante raccomandata la consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, restando a carico di quest’ultimo la prova contraria dell’eventuale mancata corrispondenza tra plico ricevuto e atto spedito, purché l’ente impositore abbia comunque prodotto il documento notificato, almeno in copia. La sentenza d’appello è stata ritenuta errata perché aveva posto sull’Ufficio un onere probatorio ulteriore, non previsto da alcuna norma. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la circostanza relativa al coinvolgimento di Poste Italiane, dopo l’affidamento iniziale del plico a un soggetto privato incaricato, integrasse un fatto decisivo omesso dal giudice di merito; ha inoltre ribadito che la riserva del servizio postale universale è rispettata anche se il plico, inizialmente affidato a un’agenzia postale privata, sia poi integralmente eseguito dal fornitore del servizio universale, senza violazione della regola di esclusività. Ne è conseguita l’esclusione della nullità della notifica del 28 dicembre 2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Indica il controllo automatizzato a base dell’emissione della cartella di pagamento oggetto di lite.

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/2005

    Richiamato dal giudice di merito per individuare il termine di decadenza per la notificazione della cartella.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che incomba sull’Ufficio la prova della corrispondenza tra atto notificato e relata oltre quanto richiesto dalla disciplina e dalla presunzione di conoscenza.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato nel ricorso per sostenere il valore probatorio della relata di notifica.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell’atto, con onere della prova contraria a carico del destinatario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ammette il motivo perché la decisione di merito avrebbe omesso l’esame di un fatto storico decisivo e processualmente discusso.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999

    La riserva a favore del fornitore del servizio universale è rispettata anche se il plico è inizialmente affidato a un’agenzia postale privata e poi integralmente eseguito da Poste Italiane.

Massime di principio

  • Nella notificazione della cartella di pagamento a mezzo raccomandata, la prova della consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, comporta una presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 c.c.; se il destinatario deduce che il plico non conteneva l’atto indicato o che conteneva un atto diverso, è lui a dover fornire la prova contraria, purché l’amministrazione abbia prodotto il documento notificato almeno in copia.
  • Il giudice di merito non può addossare all’ente impositore un onere di prova ulteriore consistente nella dimostrazione della corrispondenza tra il contenuto dell’atto notificato e la relata, se tale onere non è previsto dalla legge.
  • Nel vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il "fatto" omesso deve essere una circostanza storica specifica, allegata e discussa tra le parti, e deve essere decisivo; non basta una censura di insufficiente motivazione o di mancata valutazione complessiva delle prove.
  • La riserva del servizio postale universale non è violata quando il plico, inizialmente affidato a un soggetto privato che fa da tramite, sia poi integralmente preso in carico e consegnato dal fornitore del servizio universale, con attestazione della consegna sulla cartolina di ricevimento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.