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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11474/2025 del 01/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un avviso di accertamento eseguita, secondo il contribuente, in un luogo diverso dal domicilio fiscale, ossia presso l'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe comunale. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la comunicazione di presa in carico, ma la CTR della Calabria aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo sanata la nullità della notifica dell'atto presupposto per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto sarebbe comunque giunto a conoscenza del destinatario. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo quando sia impugnato il medesimo atto invalidamente notificato, e non quando si impugna un atto consequenziale deducendo esclusivamente il vizio di notifica dell'atto presupposto; con il secondo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'individuazione del luogo di notificazione dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non svolge difese.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Richiama il consolidato orientamento secondo cui la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c. opera per l'atto direttamente e tempestivamente impugnato dal destinatario, ma non quando il contribuente impugni un atto consequenziale deducendo soltanto la mancata notifica dell'atto presupposto. In tale seconda ipotesi, la nullità della notifica dell'atto prodromico non si considera sanata per la sola conoscenza dell'atto. La sentenza della CTR è quindi cassata e il giudizio è rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    viene richiamato nel secondo motivo per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 156 c.p.c.

    "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"

    il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo è generale e può operare anche per atti non processuali, ma non quando sia impugnato un atto consequenziale deducendo solo il vizio di notifica dell'atto presupposto.

  • art. 160 c.p.c.

    viene richiamato con riferimento ai vizi della notificazione.

  • artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    sono evocati come norme sulla notificazione degli atti impositivi e sul luogo di notifica dell'avviso di accertamento.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    la Corte afferma che non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando il vizio dedotto concerne solo la mancata notifica dell'atto presupposto impugnato indirettamente.

Massime di principio

  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c. non opera automaticamente per la nullità della notificazione di un atto presupposto quando il contribuente impugna soltanto l'atto consequenziale deducendo esclusivamente quel vizio.
  • In materia tributaria, la mancata notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale notificato; se il contribuente contesta solo tale omissione, il giudice deve verificare solo l'effettiva esistenza del difetto di notifica e le eventuali conseguenze decadenziali sulla pretesa tributaria.
  • La tempestiva proposizione del ricorso contro il medesimo atto invalidamente notificato può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma tale effetto non si estende al diverso caso dell'impugnazione dell'atto successivo per il solo vizio di notifica dell'atto antecedente.
  • Quando il contribuente impugna un atto consequenziale per omessa notifica dell'atto presupposto, la questione centrale è la regolarità della sequenza procedimentale degli atti impositivi e delle loro notificazioni, a tutela del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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