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Sentenza

Sentenza n. 6018/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento -del provvedimento di non idoneità alla visita medica di incorporamento del 07/10/2025, comunicato dall'Ufficio Sanitario dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2025-2026, per “recente frattura testa II metatarsale piede destro in attuale limitazione funzionale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la graduatoria unica di merito del concorso nella parte in cui non includa il nominativo del ricorrente tra gli idonei vincitori, nonché, ove occorra, del verbale della visita medica di incorporamento del 07/10/2025; per l'accertamento - del diritto del ricorrente a essere riammesso alla procedura concorsuale e, previo accertamento della sua idoneità fisica, ad essere ammesso alla frequenza del corso di formazione.

Giustizia amministrativa202512708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità alla visita medica di incorporamento e conseguente esclusione dal concorso per allievi ufficiali della Guardia di Finanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7 ottobre 2025 con cui, all'esito della visita medica di incorporamento, era stato giudicato non idoneo per una recente frattura del secondo metatarsale del piede destro con attuale limitazione funzionale. Ha inoltre impugnato gli atti connessi, inclusa la graduatoria nella parte in cui non lo comprendeva tra i vincitori, chiedendo l'accertamento del diritto alla riammissione alla procedura e, previo accertamento dell'idoneità fisica, all'ammissione al corso di formazione. Il TAR, in sede cautelare, aveva ordinato la rinnovazione della visita medica. L'amministrazione aveva quindi convocato il candidato con riserva; all'esito della nuova visita il candidato era risultato idoneo ed era stato avviato con riserva al corso. Successivamente, con provvedimento del 9 marzo 2026, il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza aveva sciolto la riserva e confermato il candidato quale vincitore, al secondo posto della graduatoria finale, con il punteggio complessivo di 55,13.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, nel corso del giudizio, l'amministrazione aveva adottato spontaneamente un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale perseguito: dopo la rinnovazione della visita, il candidato era stato giudicato idoneo, ammesso al corso e definitivamente confermato vincitore al secondo posto della graduatoria. Il provvedimento non era stato adottato in mera esecuzione dell'ordinanza cautelare, ma costituiva autonomo scioglimento della riserva da parte dell'amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda, con rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente a carico dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento autonomo e pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Costituisce ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento autonomo e pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, anche se l'attività amministrativa è stata avviata a seguito di una misura cautelare.
  • Non vi è mera esecuzione dell'ordinanza cautelare quando l'amministrazione, dopo aver adottato gli atti consequenziali provvisori, scioglie spontaneamente la riserva con un autonomo provvedimento definitivo favorevole al ricorrente.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale, con separato rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente quando le peculiarità della vicenda lo giustificano.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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