Cassazione Civile, Ordinanza n. 21023/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di riscossione coattiva avente ad oggetto una cartella di pagamento di importo modesto. La contribuente propose opposizione all’esecuzione, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica della cartella presupposta al pignoramento presso terzi attivato dall’agente della riscossione nelle forme speciali dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. In primo grado l’opposizione fu accolta, con declaratoria di nullità della cartella e di illegittimità del pignoramento, oltre allo sgravio delle somme già trattenute. In appello, invece, il Tribunale riformò la decisione dichiarando inammissibile l’opposizione, ritenendo: a) che fosse stata proposta contro un estratto di ruolo; b) che comunque fosse carente l’interesse ad agire, perché la procedura esecutiva si era già conclusa con il versamento delle somme pignorate e con il soddisfacimento del credito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) errata qualificazione della domanda come opposizione all’estratto di ruolo e illegittima declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse; 2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e omessa valutazione del dedotto difetto di notifica; 3) contestazione dell’idoneità dell’estratto di ruolo a sostituire la cartella; 4) censura sulla produzione di documenti in fotocopia privi di attestazione di conformità; 5) censura della negazione del risarcimento del danno riconosciuto dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d’appello si fondava su una doppia ratio decidendi autonoma: da un lato l’inammissibilità dell’opposizione perché rivolta contro un estratto di ruolo; dall’altro il difetto di interesse, poiché il procedimento esecutivo speciale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 si era già definitivamente concluso con il pagamento del terzo pignorato e la soddisfazione del credito. Poiché il ricorso non ha specificamente censurato in modo autosufficiente e completo entrambe le rationes, esso è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha inoltre chiarito che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis è una procedura speciale, semplificata e sostanzialmente stragiudiziale, che si perfeziona con il pagamento diretto del terzo e non richiede iscrizione a ruolo né intervento del giudice dell’esecuzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Richiamato quale norma sull’opposizione all’esecuzione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non aggrediva tutte le rationes della decisione impugnata.
art. 617 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione dell’opposizione, ma senza incidere sulla ratio autonoma del difetto di interesse.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Invocato in tema di notificazione e riscossione; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo perché la decisione d’appello si reggeva anche su autonoma ratio non censurata.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente sulle modalità di notifica della cartella, ma non decisivo ai fini dell’inammissibilità.
art. 139 c.p.c.
Richiamato come parametro della regolarità della notificazione, ma la censura è stata assorbita dall’inammissibilità del ricorso.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente sulla cartella di pagamento; non ha superato il rilievo processuale dell’inammissibilità.
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alle opposizioni esecutive in materia tributaria; la Corte non lo ha applicato in senso favorevole alla parte ricorrente.
art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Evocato per sostenere l’inidoneità dell’estratto di ruolo a sostituire la cartella, ma la censura non ha superato la doppia ratio della sentenza impugnata.
art. 28 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato sulla documentazione prodotta in copia; la Corte non ha esaminato il merito per l’inammissibilità complessiva.
art. 20 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato dalla ricorrente sulla prova documentale; non decisivo nel caso concreto.
art. 2719 c.c.
Richiamato per il disconoscimento delle copie; la Corte ha ritenuto comunque insuperata la ratio del difetto di interesse.
art. 2043 c.c.
Invocato per il risarcimento del danno, ma la domanda risarcitoria è rimasta priva di autonoma censura idonea a scalfire la decisione impugnata.
art. 96 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 2043 c.c. a sostegno della domanda di danno; la Corte non ha riconosciuto i presupposti per il relativo esame nel merito.
art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in tema di danno nel contesto della riscossione; non ha inciso sull’esito processuale.
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Qualificato come procedura esecutiva speciale, semplificata e stragiudiziale, che si conclude con il pagamento del terzo pignorato e produce immediato effetto satisfattivo del credito.
art. 159-ter disp. att. c.p.c.
Ritenuto non applicabile al pignoramento ex art. 72-bis, perché tale procedura non transita davanti all’ufficio giudiziario e non prevede iscrizione a ruolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes idonee da sole a sorreggere la decisione.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata critica completa e autosufficiente di una ratio decisiva comporta l’inammissibilità del ricorso anche se le altre censure attengano al merito.
- Il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione esattoriale, semplificata e stragiudiziale, che si perfeziona con il pagamento diretto del terzo e produce immediato effetto satisfattivo del credito.
- Per tale procedura speciale non è prevista iscrizione a ruolo davanti all’ufficio giudiziario, né può invocarsi la disciplina delle iscrizioni o degli adempimenti processuali propri dell’esecuzione ordinaria.
- L’interesse ad agire in opposizione all’esecuzione difetta quando la procedura esecutiva si è già conclusa con soddisfazione del creditore e il debitore non deduce utilmente una lesione ancora attuale e concreta.
- La contestazione della documentazione prodotta dalla controparte deve essere specifica; un disconoscimento generico non è idoneo a scardinare l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
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