Sentenza n. 903/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore di 500 euro, relativamente all'anno scolastico 2022/2023, e aveva condannato il Ministero all'accredito della somma, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale l'11 dicembre 2024. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione come titolo esecutivo e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l'importo di 500 euro oggetto della condanna. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'incarico. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 339 euro, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR e consente l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, cui si riferiva il diritto accertato dalla sentenza ottemperanda.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto sussistente nel caso concreto.
art. 479 c.p.c.
La notifica della sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione, anche alla luce della soppressione della necessità della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato l'art. 479 c.p.c., stabilendo che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al contenuto decisorio della pronuncia.
- Ai fini dell'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione, la notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è idonea, senza necessità di apposizione della formula esecutiva quando la copia del provvedimento sia attestata conforme secondo la disciplina vigente.
- Quando sia provata l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari, compresi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
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