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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot. AOO_108 0013502 dell'1/10/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione – Sezione Demanio e Patrimonio, notificata in pari data, a firma del Responsabile pt, avente ad oggetto: “Richiesta acquisizione di aree di proprietà regionale site in Cda Apani, Agro di Brindisi. Invito/Diffida” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202001496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale di rigetto dell'istanza di acquisizione di una fascia di terreno ex Riforma Fondiaria, qualificata dall'amministrazione come strada interpoderale destinata al trasferimento a un ente territoriale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui la Regione Puglia aveva riscontrato negativamente l'istanza di acquisizione di una fascia di terreno interclusa nella sua proprietà e intestata all'Ente di Riforma Fondiaria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle l.r. n. 4/2013 e n. 26/2020, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dello stato dei luoghi, contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo che l'area non fosse una strada e non fosse stata trasferita ad altro ente territoriale. Con il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, lamentando la mancata ricognizione fisico-giuridica del patrimonio immobiliare ex Riforma Fondiaria prevista dall'art. 22-bis, comma 3, l.r. n. 146/1998, e sostenendo che tale ricognizione avrebbe evidenziato la natura non stradale dell'area e la mancata acquisizione da parte di enti territoriali. Ha inoltre invocato il diritto di prelazione dei proprietari confinanti previsto dall'art. 22-sexies, comma 2, l.r. n. 4/2013 e ha sostenuto che l'istanza fosse assimilabile a quella disciplinata dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La Regione ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione e di legittimazione, la natura privatistica della scelta di non alienare il bene e la carenza di interesse a ricorrere, oltre all'inammissibilità per mancata notifica al Comune di Brindisi quale controinteressato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che il rinvio della trattazione fosse consentito solo in casi eccezionali e che l'approfondimento istruttorio in corso non impedisse di valutare la legittimità dell'atto alla luce dei motivi proposti. Ha poi esaminato prioritariamente l'eccezione di carenza di interesse e l'ha accolta. Interpretando l'art. 22-ter l.r. n. 4/2013, il Collegio ha ritenuto che l'incipit secondo cui i beni ex Riforma Fondiaria "possono" essere trasferiti o alienati attribuisca alla Regione piena libertà sia quanto alla decisione di dismettere il bene sia quanto alla scelta della modalità di alienazione. La norma non stabilisce criteri guida né una graduazione tra le alternative previste e, pertanto, il privato non vanta una legittima aspettativa a che l'amministrazione scelga l'alienazione mediante procedura di evidenza pubblica. Il diritto di prelazione previsto dall'art. 22-sexies, comma 2, l.r. n. 4/2013 opera soltanto dopo che l'amministrazione abbia deciso di dismettere il bene e di procedere all'alienazione con evidenza pubblica; tale presupposto non ricorreva. È stato altresì ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, che impone all'amministrazione una scelta necessaria tra restituzione del bene e acquisizione sanante, mentre nel caso esaminato la Regione poteva liberamente non alienare il bene o alienarlo a soggetti diversi dai confinanti. La ricorrente era quindi titolare di un mero interesse di fatto, non qualificato e differenziato, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    "il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali"

    Il rinvio della trattazione non è giustificato dal solo svolgimento di un approfondimento istruttorio, in assenza di circostanze eccezionali.

  • art. 22-ter l.r. n. 4/2013

    "I beni ex Riforma fondiaria possono essere" trasferiti o alienati secondo le modalità indicate dalla disposizione

    La formulazione della norma attribuisce alla Regione libertà di decidere se dismettere i beni ex Riforma Fondiaria e secondo quale modalità, senza riconoscere al privato una legittima aspettativa alla scelta dell'alienazione mediante evidenza pubblica.

  • art. 22-sexies, comma 2, l.r. n. 4/2013

    Il diritto di prelazione dei proprietari confinanti presuppone che l'amministrazione abbia già deciso di dismettere il bene e di procedere alla sua alienazione mediante evidenza pubblica.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    La disciplina dell'acquisizione sanante impone all'amministrazione una scelta tra restituzione del bene illegittimamente occupato e acquisizione definitiva con indennizzo; tale schema non è applicabile alla libera scelta dell'amministrazione di alienare o non alienare un bene del proprio patrimonio.

  • art. 22-bis, comma 3, l.r. n. 146/1998

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale fondamento dell'obbligo di ricognizione fisico-giuridica, ma il giudizio è stato definito in rito per carenza di interesse senza esaminare nel merito la relativa censura.

  • art. 6 l.r. n. 26/2020

    La disposizione è stata richiamata nella nota regionale per sostenere la classificazione e il trasferimento delle strade non statali o provinciali come strade comunali; la sentenza non ha esaminato nel merito la correttezza di tale qualificazione.

Massime di principio

  • Quando una legge stabilisce che determinati beni pubblici "possono" essere trasferiti o alienati secondo più modalità, senza fissare criteri di priorità o condizioni per la scelta, l'amministrazione conserva discrezionalità quanto sia sull'an della dismissione sia sul quomodo; il privato non può pretendere l'attivazione di una specifica procedura di alienazione in assenza di una posizione giuridica qualificata.
  • Il diritto di prelazione previsto in favore dei proprietari confinanti sorge soltanto se l'amministrazione abbia previamente deciso di dismettere il bene e di procedere alla sua alienazione mediante la procedura cui la prelazione è collegata; non attribuisce, di per sé, il diritto di ottenere la dismissione del bene.
  • L'interesse ad agire contro il diniego di alienazione di un bene pubblico manca quando il privato vanti soltanto un interesse di fatto alla vendita, senza una norma che imponga all'amministrazione di alienare il bene o riconosca al richiedente una posizione di vantaggio qualificata.
  • La disciplina dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, fondata sull'alternativa necessaria tra restituzione e acquisizione definitiva del bene illegittimamente occupato, non è estensibile a una fattispecie nella quale l'amministrazione è libera di non dismettere un bene pubblico.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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