Sentenza n. 15695/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento - del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali allo stesso cagionati dal Consiglio Superiore della Magistratura a causa dell'illegittimo provvedimento amministrativo del 7.2.2020, annullato in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza del 31.8.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del CSM del 7 febbraio 2020 che aveva dichiarato inammissibile la disponibilità al trasferimento presso il Tribunale di Reggio Calabria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 30 c.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal provvedimento del CSM del 7 febbraio 2020, già annullato in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza del 31 agosto 2022. Aveva inoltre chiesto il riconoscimento, dal 15 maggio 2020, della decorrenza del termine quadriennale di legittimazione previsto dall’art. 194 dell’ordinamento giudiziario, nonché il pagamento degli emolumenti previsti dall’art. 2, comma 1, della legge n. 133 del 1998, oltre agli interessi. Dopo il trasferimento al Tribunale di Reggio Calabria disposto dal CSM con delibera del 26 novembre 2022, il ricorrente ha rinunciato integralmente e incondizionatamente al ricorso e agli atti del giudizio, dichiarando venuto meno l’interesse alla prosecuzione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia, accettata senza riserve o condizioni dal Ministero della Giustizia e dal CSM, parti costituite interessate alla prosecuzione. Ai sensi dell’art. 84 c.p.a., la rinuncia ritualmente accettata determina l’estinzione del giudizio; il Tribunale l’ha quindi dichiarata ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza esaminare nel merito le pretese risarcitorie e le ulteriori domande. Spese integralmente compensate, conformemente all’accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Considerato che, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., la rinuncia al ricorso, proveniente dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale e accettata senza riserve dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio;
La rinuncia della parte, se ritualmente formulata e accettata senza riserve dalle parti costituite interessate alla prosecuzione, comporta l’estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della rinuncia e della sua rituale accettazione e di dover dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.;
La disposizione è applicata, insieme all’art. 84 c.p.a., per dichiarare estinto il giudizio a seguito della rinuncia ritualmente accettata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando proviene dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale ed è accettata senza riserve dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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