Parere n. 841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla società Fiemme Asfalti s.r.l. contro la Provincia autonoma di Trento per l’annullamento: - della determinazione del dirigente del Servizio agevolazioni e incentivi all’economia dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche della Provincia autonoma di Trento n.635 del 5 ottobre 2021, ad oggetto “Legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6, Capo II e successive modificazioni ed integrazioni. Settore artigianato. Decadenza dal contributo concesso all’impresa Fiemme Asfalti s.r.l. con sede in Cavalese (TN), via Margherita Dellafior n.32, con provvedimento del dirigente Servizio agevolazioni e incentivi all’economia n.181 di data 31.03.2021 (prot.n.22/19)”, comunicata con nota prot. PAT/RFS067-22/11/2021-0839715; - della determinazione del dirigente del Servizio agevolazioni e incentivi all’economia dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche della Provincia autonoma di Trento n.682 del 25 ottobre 2021, ad oggetto “Legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6, Capo II e successive modificazioni ed integrazioni. Settore artigianato. Modifica del provvedimento n.635 di data 5 ottobre 2021 relativo alla decadenza dal contributo concesso all’impresa Fiemme Asfalti s.r.l. con sede in Cavalese (TN), via Margherita Dellafior n.32 (prot.n.22/19)”, comunicata con nota prot. PAT/RFS067-22/11/2021-0839715; - di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso e consequenziale, comprese: la comunicazione del Servizio agevolazioni e incentivi all’economia dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche della Provincia autonoma di Trento del 3 agosto 2021, prot. PAT/RFS067-03/08/2021-0557638, ad oggetto “L.p. 13 dicembre 1999, n.6. Preavviso revoca contributo Prat. n.22/19”; la comunicazione del Servizio agevolazioni e incentivi all’economia dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche della Provincia autonoma di Trento del 30 settembre 2021, prot. PAT/RFS067-30/09/2021-0708901, ad oggetto “L.p. 13 dicembre 1999, n.6. Comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal contributo pratica n.22/19”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle determinazioni provinciali nn. 635 del 5 ottobre 2021 e 682 del 25 ottobre 2021, recanti la decadenza dal contributo pubblico concesso per l’acquisto di attrezzature e macchine operatrici.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato la decadenza da un contributo di euro 55.378,90 concesso ai sensi della legge provinciale di Trento n. 6 del 1999. L’amministrazione aveva ritenuto che i contratti di leasing relativi a parte degli investimenti fossero stati stipulati prima della presentazione della domanda, in violazione della disciplina provinciale e del regolamento UE n. 651/2014. La ricorrente ha sostenuto che il perfezionamento dei contratti sarebbe avvenuto soltanto con l’accettazione delle proposte da parte della società di leasing, in data successiva alla domanda, denunciando violazione di legge, erronea interpretazione degli atti contrattuali, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia e irragionevolezza. Ha inoltre contestato la decadenza relativamente a beni acquistati senza ricorso al leasing, per un valore complessivo di euro 16.156,00. In via preliminare si è posta la questione della giurisdizione, cioè se la controversia sulla decadenza dal contributo appartenesse al giudice amministrativo o al giudice ordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure relative alla data di perfezionamento dei contratti di leasing e alla legittimità della decadenza. La controversia riguarda infatti la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l’asserito inadempimento della beneficiaria agli obblighi imposti dalla disciplina del contributo, non l’esercizio di un potere discrezionale di concessione o il ritiro del beneficio per vizi originari di legittimità o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. La Provincia era chiamata ad applicare criteri predeterminati, secondo i quali erano ammissibili soltanto le spese sostenute dopo la presentazione della domanda; non sussisteva quindi alcuna valutazione discrezionale dell’an, del quid o del quomodo dell’aiuto. La posizione della società era qualificata come diritto soggettivo all’erogazione e alla conservazione del contributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il parere ha inoltre riconosciuto, con gli adattamenti derivanti dalla natura del ricorso straordinario, la traslatio iudicii ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.: sono salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se essa sarà riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Osservazioni
Giurisdizione sulla decadenza dal contributo
La decadenza è stata adottata nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, in ragione dell’asserito inadempimento della beneficiaria alle condizioni previste dalla legge e dal provvedimento di concessione. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dalla denominazione formale di revoca, decadenza o risoluzione.
Natura della posizione giuridica della beneficiaria
Dopo l’ammissione al contributo, la società è titolare di un diritto soggettivo all’erogazione e alla conservazione del beneficio, quando l’amministrazione deve verificare il rispetto di presupposti e obblighi predeterminati e non esercitare una discrezionalità amministrativa sull’an, sul quid o sul quomodo dell’aiuto.
Traslatio iudicii
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Norme richiamate
art. 3 l.p. Trento n. 6/1999
Costituisce la base normativa della domanda di contributo per investimenti dell’impresa.
art. 14 l.p. Trento n. 6/1999
sono soggette alla procedura valutativa le spese relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda
La disposizione è stata letta nel senso che l’ammissibilità delle spese dipende da un presupposto predeterminato, senza attribuire all’amministrazione una discrezionalità valutativa sull’aiuto.
art. 7.2.3 dei Criteri e modalità di applicazione della l.p. n. 6/1999
nelle domande esaminate in procedura valutativa possono essere inserite soltanto spese sostenute dopo la presentazione della domanda
La previsione conferma il carattere vincolato del controllo sull’ammissibilità temporale delle spese.
art. 7.3.2 dei Criteri e modalità di applicazione della l.p. n. 6/1999
È richiamato dalla ricorrente quale disposizione applicativa asseritamente violata; il parere non ne espone uno specifico contenuto ulteriore.
Regolamento (UE) n. 651/2014
È richiamato dall’amministrazione e dalla ricorrente in relazione al requisito temporale degli investimenti; il parere non sviluppa una distinta interpretazione delle sue disposizioni.
art. 11, comma 2, c.p.a.
È applicato, con gli adattamenti derivanti dalla peculiarità del ricorso straordinario, per consentire la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi, salvando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
artt. 1326 e 1335 c.c.
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere che i contratti di leasing si sarebbero perfezionati con l’accettazione ricevuta dalla società proponente; la questione non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative al ritiro, alla revoca o alla decadenza da finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, quando il provvedimento è fondato sull’inadempimento del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dalla denominazione formale dell’atto.
- Dopo l’ammissione al contributo, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo quando l’amministrazione deve verificare il rispetto di obblighi e presupposti predeterminati, senza esercitare una valutazione discrezionale sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione.
- La giurisdizione amministrativa sulle agevolazioni pubbliche sussiste, invece, per le controversie relative alla fase anteriore alla concessione, all’accertamento discrezionale dei requisiti di ammissione o al ritiro del beneficio per vizi originari di legittimità o per contrasto sopravvenuto con l’interesse pubblico, non per l’inadempimento del beneficiario.
- Il riconoscimento concreto del diritto al contributo, anche quanto al quantum e al quomodo, non implica di per sé esercizio di discrezionalità amministrativa quando l’amministrazione si limita ad applicare criteri predeterminati dalla legge attraverso verifiche tecniche vincolate.
- In caso di declinatoria della giurisdizione contenuta nel parere sul ricorso straordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, nei limiti delle preclusioni e decadenze già maturate.
Decadenza da un contributo provinciale per investimenti in leasing
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società operante nel settore dei lavori edili stradali contro la Provincia autonoma di Trento. La controversia concerne la decadenza da un contributo concesso ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1999 per l’acquisto di attrezzature e macchine operatrici, in parte mediante contratti di leasing.
Fatti e provvedimenti impugnati
La società aveva presentato domanda di contributo il 16 dicembre 2019 per investimenti complessivi pari a euro 317.856,00. La Provincia aveva ammesso l’intera spesa programmata e concesso un’agevolazione di euro 55.378,90, da erogare in dieci rate annuali.
In sede di rendicontazione, l’amministrazione aveva rilevato che i contratti di leasing risultavano stipulati prima della presentazione della domanda. Poiché la disciplina provinciale ammetteva soltanto spese sostenute dopo la domanda, la Provincia aveva comunicato il preavviso di revoca e, successivamente, aveva adottato le determinazioni nn. 635 e 682 del 2021, con le quali aveva dichiarato la decadenza dal contributo.
Censure della società
La società sosteneva che il professionista incaricato avesse indicato erroneamente come data dei contratti quella della sottoscrizione delle proposte contrattuali. Secondo la ricorrente, i contratti si sarebbero perfezionati soltanto quando la società di leasing aveva accettato le proposte, in data successiva alla domanda di contributo.
Venivano inoltre denunciati:
- violazione e falsa applicazione della legge provinciale n. 6 del 1999, dei criteri applicativi e del regolamento UE n. 651/2014;
- violazione degli artt. 1326 e 1335 c.c.;
- carenza istruttoria, travisamento dei fatti e erronea rappresentazione della realtà;
- difetto dei presupposti e di motivazione;
- manifesta ingiustizia e irragionevolezza;
- illegittimità della decadenza anche con riferimento a beni acquistati senza leasing, per euro 16.156,00.
Questione preliminare di giurisdizione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la questione della giurisdizione. Secondo l’orientamento richiamato nel parere, le controversie relative al ritiro di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche appartengono al giudice ordinario quando il ritiro è disposto nella fase esecutiva del rapporto e dipende dall’inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti.
La qualificazione dell’atto come revoca, decadenza o risoluzione non è determinante. Occorre considerare la causa effettiva del provvedimento: se il beneficio è ritirato per l’inosservanza di obblighi di condotta, di esecuzione dell’intervento o di rendicontazione, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.
La giurisdizione amministrativa permane, invece, per le controversie relative alla fase precedente alla concessione, all’accertamento discrezionale dei requisiti di ammissione o al ritiro del beneficio per vizi di legittimità del provvedimento originario o per sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico.
Applicazione al caso concreto
La Sezione ha rilevato che l’art. 14 della legge provinciale n. 6 del 1999 e l’art. 7.2.3 dei criteri applicativi stabiliscono in modo predeterminato che sono ammissibili soltanto le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
La Provincia non era quindi chiamata a compiere una valutazione discrezionale sull’opportunità di concedere l’aiuto, né a ponderare l’interesse pubblico con quello dell’impresa. Doveva soltanto verificare, sulla base della documentazione prodotta, se le spese rispettassero il requisito temporale previsto dalla normativa.
Il parere qualifica pertanto la controversia come attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’asserito inadempimento della beneficiaria alle condizioni del contributo. La posizione della società è un diritto soggettivo all’erogazione e alla conservazione del beneficio; non ricorre una situazione di interesse legittimo né un’ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa.
Decisione e traslatio iudicii
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le censure sostanziali sulla data di perfezionamento dei contratti di leasing e sulla decadenza relativa ai beni non acquisiti in leasing non sono state esaminate.
La Sezione ha tuttavia riconosciuto la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario, applicando con gli opportuni adattamenti l’art. 11, comma 2, c.p.a. La riproposizione deve avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Come è indicizzato
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