Sentenza n. 380/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS---OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 1); b) della nota prot. A/paesaggistica/-OMISSIS-0230173123/N. 060.100 del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 2); - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato per tardività il provvedimento generale di autotutela della Soprintendenza, ma aveva limitato in motivazione la portata degli atti paesaggistici favorevoli precedentemente adottati e respinto la domanda di annullamento del ritiro specifico relativo all'immobile dell'appellante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il complesso residenziale era stato edificato sulla base di concessioni edilizie precedute da parere favorevole della Soprintendenza; successive varianti erano state autorizzate dal Comune senza preventivo nulla osta paesaggistico. In seguito, i condomini avevano chiesto la regolarizzazione delle varianti e l'accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità. La Soprintendenza aveva accolto le istanze con una perizia di stima del 23 dicembre 2020 e un parere definitivo del 23 marzo 2021, previo pagamento della sanzione. Con nota del 14 giugno 2023 aveva poi annullato in autotutela tali atti favorevoli, oltre il termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, adottando anche uno specifico provvedimento di ritiro relativo all'immobile dell'appellante. Il TAR aveva annullato il provvedimento generale di autotutela, ma aveva affermato che gli atti favorevoli riguardassero soltanto opere di completamento e finitura, non l'intero complesso edilizio, e aveva respinto la domanda relativa al provvedimento specifico. L'appellante ha dedotto: a) ultrapetizione ed erronea interpretazione degli atti favorevoli da parte del TAR, che avrebbe ridefinito d'ufficio il loro contenuto oltre i limiti della controversia; b) illegittimità derivata del provvedimento di ritiro specifico, adottato in conseguenza dell'atto generale annullato; nonché ulteriori censure autonome, non esaminate perché assorbite.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il CGARS ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il giudizio di primo grado era circoscritto alla legittimità dell'atto di autotutela del 14 giugno 2023. Una volta annullato tale atto per violazione del termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, il TAR avrebbe dovuto arrestare il proprio sindacato. L'annullamento giurisdizionale dell'atto di ritiro ha comportato la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli del 2020 e del 2021, con il loro contenuto e la loro portata originari. La precisazione con cui il TAR ne aveva limitato l'efficacia è stata qualificata come statuizione ultronea, lesiva dei limiti della domanda e del divieto di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati, previsto dall'art. 34, comma 2, c.p.a. Sono stati quindi espunti dalla sentenza i relativi passaggi motivazionali, senza alcuna limitazione o conformazione giudiziale degli atti amministrativi reviviscenti. È stato accolto anche il secondo motivo: il provvedimento di ritiro specifico, fondato sull'annullamento generale e adottato in sua conseguenza, è stato annullato per illegittimità derivata, poiché venuto meno il presupposto logico-giuridico costituito dall'atto generale di autotutela. Sono rimasti fermi gli altri capi della sentenza, incluso l'annullamento del provvedimento generale del 14 giugno 2023. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine massimo per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio è stato ritenuto violato dalla Soprintendenza; l'atto di autotutela adottato oltre tale termine è stato annullato.
art. 34, comma 1, c.p.a.
in caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato
La decisione giudiziale deve rimanere entro i limiti della domanda e deve riguardare la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo già manifestatosi.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, anticiparne l'attività o conformare il contenuto di atti amministrativi la cui efficacia è stata ripristinata e rispetto ai quali l'amministrazione potrebbe eventualmente esercitare ulteriori poteri.
art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato quale base della richiesta di regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie.
artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004
Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo il sindacato del giudice deve svolgersi nei limiti della domanda e dell'atto impugnato, senza estendersi alla ridefinizione d'ufficio del contenuto di altri atti amministrativi non oggetto di contestazione o all'esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati.
- Quando il giudice annulla un provvedimento di autotutela, gli atti amministrativi precedentemente ritirati riacquistano ex tunc la loro efficacia originaria, secondo il contenuto e la portata risultanti dai rispettivi atti; il giudice non può restringerne o conformarne autonomamente gli effetti.
- L'annullamento dell'atto di autotutela per tardivo esercizio del potere esaurisce il sindacato giurisdizionale su tale atto e non consente al giudice di anticipare valutazioni interpretative o applicative spettanti all'amministrazione in un eventuale successivo esercizio del potere.
- Il provvedimento amministrativo adottato in diretta conseguenza di un altro provvedimento di autotutela annullato è illegittimo per illegittimità derivata quando il proprio presupposto logico-giuridico viene meno e non conserva un'autonoma base motivazionale sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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