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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04906/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a quattro mesi di arresto per aver svolto senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore abusivo e per aver violato il divieto del Questore di accedere a un'area del Comune di Napoli comprendente via Nisco e Largo Vasto a Chiaia, continuando in quella zona la medesima attività. L'unico motivo di ricorso deduceva, congiuntamente, manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge processuale, lamentando carenza di motivazione sul motivo di appello relativo alla nullità del provvedimento del Questore per inefficacia. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità, perché formulato in modo generico e privo di puntuali ragioni di diritto e di fatto, ed ha inoltre rilevato che le censure erano manifestamente infondate, poiché miravano a una diversa lettura del merito già esaminata e disattesa dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione razionale e che la contravvenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, vigente ratione temporis, non richiedesse la preventiva convalida del provvedimento questorile, con convalida invece prevista per l'ipotesi di cui al comma 3, richiamata dal comma 4, non contestata nel caso di specie. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 282 del 1995

    norma incriminatrice richiamata per la contravvenzione di esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore abusivo, oggetto della condanna confermata

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017

    disposizione che punisce la violazione del divieto di accesso a un'area territoriale comunale impartito dal Questore; la Corte afferma che, per questa ipotesi, non è richiesta la preventiva convalida del provvedimento

  • art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017

    ipotesi diversa, per la quale è invece prevista la procedura di preventiva convalida del provvedimento questorile

  • art. 10, comma 4, d.l. n. 14 del 2017

    richiamo che estende la procedura di convalida all'ipotesi di reato disciplinata dal comma 3

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre, in modo generico, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La doglianza sulla nullità o inefficacia del provvedimento presupposto deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e i dati di fatto su cui si fonda; in difetto, il motivo è aspecifico.
  • Quando la norma incriminatrice distingue tra diverse ipotesi, l'eventuale requisito della preventiva convalida del provvedimento dell'autorità amministrativa non può essere esteso per analogia a fattispecie diverse da quella espressamente prevista.
  • La violazione del divieto di accesso a un'area territoriale impartito dal Questore integra la fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 10 d.l. n. 14 del 2017 senza necessità della convalida prevista per altra diversa ipotesi normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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