Cassazione Penale, Ordinanza n. 04906/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a quattro mesi di arresto per aver svolto senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore abusivo e per aver violato il divieto del Questore di accedere a un'area del Comune di Napoli comprendente via Nisco e Largo Vasto a Chiaia, continuando in quella zona la medesima attività. L'unico motivo di ricorso deduceva, congiuntamente, manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge processuale, lamentando carenza di motivazione sul motivo di appello relativo alla nullità del provvedimento del Questore per inefficacia. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità, perché formulato in modo generico e privo di puntuali ragioni di diritto e di fatto, ed ha inoltre rilevato che le censure erano manifestamente infondate, poiché miravano a una diversa lettura del merito già esaminata e disattesa dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione razionale e che la contravvenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, vigente ratione temporis, non richiedesse la preventiva convalida del provvedimento questorile, con convalida invece prevista per l'ipotesi di cui al comma 3, richiamata dal comma 4, non contestata nel caso di specie. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 282 del 1995
norma incriminatrice richiamata per la contravvenzione di esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore abusivo, oggetto della condanna confermata
art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017
disposizione che punisce la violazione del divieto di accesso a un'area territoriale comunale impartito dal Questore; la Corte afferma che, per questa ipotesi, non è richiesta la preventiva convalida del provvedimento
art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017
ipotesi diversa, per la quale è invece prevista la procedura di preventiva convalida del provvedimento questorile
art. 10, comma 4, d.l. n. 14 del 2017
richiamo che estende la procedura di convalida all'ipotesi di reato disciplinata dal comma 3
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre, in modo generico, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La doglianza sulla nullità o inefficacia del provvedimento presupposto deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e i dati di fatto su cui si fonda; in difetto, il motivo è aspecifico.
- Quando la norma incriminatrice distingue tra diverse ipotesi, l'eventuale requisito della preventiva convalida del provvedimento dell'autorità amministrativa non può essere esteso per analogia a fattispecie diverse da quella espressamente prevista.
- La violazione del divieto di accesso a un'area territoriale impartito dal Questore integra la fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 10 d.l. n. 14 del 2017 senza necessità della convalida prevista per altra diversa ipotesi normativa.
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