Sentenza del 10/03/2020 n. 6699 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008-2011 relativi a due immobili: un centro espositivo-commerciale in località Pozzi e un impianto di itticoltura alla foce del fiume Bussento. La ricorrente denunciava difetto di motivazione degli avvisi, contrasto con la procedura DOCFA, qualificazione rurale/agevolata degli immobili ai sensi del D.Lgs. n.504/1992 (art.7) e la destinazione a scopi pubblici dell'impianto ittico.
La decisione
In primo grado il ricorso era stato respinto. La CTR ha accolto parzialmente l'appello riducendo la pretesa relativa all'impianto ittico al 50% (ritenuto in stato di abbandono) e ha considerato inammissibili per genericità le censure sul difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo sulle omissioni di pronuncia, rigettato le censure relative alla qualificazione agricola/agevolazioni (confermando che l'itticoltura non rientra nelle attività agricole di cui all'art.2135 c.c. e rilevando la destinazione industriale e l'uso in appalto a privati), ma ha accolto il motivo relativo all'omissione della CTR nel precisare la base di calcolo della riduzione al 50% (la sentenza non indicava se si trattava del 50% del valore risultante dalla DOCFA o di altro valore), cassando la sentenza e rinviando alla CTR in diversa composizione per riesame sul punto e per decidere anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c) e art. 7, comma 1, lett. h)
La Corte ha ritenuto che le agevolazioni previste sono di stretta interpretazione; l'attività di itticoltura non rientra tra le attività agricole indicate nell'art.2135 c.c. e quindi non dà diritto all'agevolazione ex art.7.
Art. 2135 c.c.
Richiamato per stabilire l'elenco delle attività agricole; la Corte ha affermato che l'allevamento di pesci non è tra le attività previste e pertanto non qualifica il terreno come agricolo ai fini dell'ICI/agevolazioni.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis
Richiamato dalla parte ma la Corte non ha ritenuto che le norme invocate mutassero la qualificazione fiscale dell'attività itticoltura nel caso concreto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35
Norma procedurale citata in relazione ai rimedi in materia tributaria; utilizzata nel contesto delle censure per omessa pronuncia e motivazione.
Codice di Procedura Civile, art. 360 (n. 3 e n. 4), artt. 112 e 277 c.p.c.
Richiamati per i vizi denunciati (violazione di legge, omissione di pronuncia, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato). La Corte ha ritenuto inammissibili le censure per genericità e ha precisato i limiti per far valere l'omessa pronuncia.
D.Lgs. n. 267 (sull'ordinamento degli enti locali), artt. 27 e 28
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che tra le funzioni della Comunità Montana rientra la realizzazione/gestione dell'impianto itticoltura; la Corte non ha ritenuto ciò sufficiente a escludere la rilevanza di elementi di carattere lucrativo o di destinazione industriale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per attività agricole sono interpretate restrittivamente: solo le attività elencate nell'art.2135 c.c. possono qualificare un fondo/terreno come agricolo ai fini fiscali.
- La qualificazione dell'immobile (agricolo vs. industriale/commerciale) dipende non solo dalla destinazione formale ma anche dall'effettivo utilizzo, dallo stato di abbandono e da atti urbanistici (es. PRG) e dalla gestione (se svolta in appalto da privati ciò pesa nella valutazione).
- Le censure per difetto di motivazione o omessa pronuncia devono essere specifiche e corredate dai documenti pertinenti (es. trascrizione degli avvisi di accertamento, calcoli alternativi, DOCFA) altrimenti possono essere ritenute generiche/inammissibili.
- Se il giudice riduce una pretesa tributaria (es. al 50%), deve esplicitare la base di calcolo e motivare il quantum: la mancata indicazione della base rende la decisione viziata e suscettibile di cassazione per incompletezza della motivazione.
- In controversie tributarie, per ottenere che venga preso in considerazione un valore alternativo (es. valore DOCFA), il contribuente deve produrre e far valere concretamente quei documenti nel merito; altrimenti il giudice può basarsi su altri elementi (valore in ipotesi di vendita, destinazione urbanistica, uso reale).
- La natura pubblica dell'ente che detiene o gestisce un bene non esclude automaticamente rilevanza di profili di mercato o gestione privata: la valutazione sostanziale (se c'è esercizio di attività lucrativa o gestione privata) è decisiva.
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