Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/10/2019 n. 26353 - Corte di Cassazione

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo accise - Credito d'imposta sulla produzione e consumo dell'energia elettrica - Natura - Strumento fisiologico perequativo - Distinzione - Fatto patologico ex art. 2033 c.c. - Assimilabilità - Esclusione - Conseguenze - Termini di esercizio - Decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 (testo vigente "ratione temporis") - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane di Firenze che aveva negato il riconoscimento di un credito d'imposta maturato nel 2007 per le forniture di GPL effettuate a favore di utenti svantaggiati. L'Amministrazione aveva ritenuto applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 per chiedere il rimborso delle accise indebitamente versate. La ricorrente sosteneva invece che il credito d'imposta non costituisse restituzione di un pagamento indebito, ma un beneficio fiscale compensativo e perequativo, autonomamente previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che il credito d'imposta previsto dalla l. n. 448 del 1998 e dal d.P.R. n. 361 del 1999 è uno strumento fisiologico di compensazione, distinto dall'indebito oggettivo disciplinato dall'art. 2033 c.c. Di conseguenza, il termine biennale di decadenza dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, applicabile ratione temporis e di stretta interpretazione, non poteva essere applicato. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della società. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995

    L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.

    La disposizione riguarda esclusivamente la restituzione di accise indebitamente pagate e, in quanto norma di stretta interpretazione, non si estende automaticamente a ogni credito o agevolazione fiscale in materia di accise.

  • Art. 8, comma 10, l. n. 448 del 1998

    Previsione di misure compensative destinate a ridurre il prezzo dell'energia o dei combustibili per determinate categorie di utenti.

    La norma persegue una finalità perequativa, neutralizzando l'impatto dell'aumento delle accise su utenti caratterizzati da condizioni climatiche, geografiche o produttive particolari.

  • Art. 8, comma 13, l. n. 448 del 1998

    Ove occorra, per l'attuazione delle misure compensative si può ricorrere anche all'istituto del credito d'imposta.

    Il credito d'imposta è una modalità fisiologica di attuazione dell'agevolazione e non una restituzione di un tributo pagato senza causa.

  • Art. 1, commi 1, 2 e 5, d.P.R. n. 361 del 1999

    Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa è concesso mediante accredito d'imposta secondo le modalità previste.

    Il regolamento attuativo riconosce un accredito ai fornitori o agli esercenti delle reti di canalizzazione che trasferiscono il beneficio agli utenti finali aventi diritto, compresi quelli che utilizzano GPL per il riscaldamento.

  • Art. 2033 c.c.

    Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.

    La norma costituisce il riferimento civilistico per la ripetizione dell'indebito, fattispecie patologica distinta dal credito d'imposta riconosciuto direttamente dalla legge.

  • Art. 14, d.lgs. n. 504 del 1995, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016

    La disciplina si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

    L'estensione espressa alle agevolazioni opera per il futuro e non era applicabile alla fattispecie precedente oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale previsto per il rimborso di un tributo indebitamente pagato non si applica automaticamente ai crediti d'imposta o alle agevolazioni fiscali aventi natura compensativa.
  • Occorre distinguere tra indebito oggettivo, derivante da un pagamento non dovuto, e credito d'imposta in senso stretto, che nasce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti.
  • Le norme che prevedono termini di decadenza per ottenere rimborsi fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate.
  • Quando il beneficio fiscale è riconosciuto per trasferire agli utenti una riduzione di prezzo o per compensare effetti perequativi dell'imposizione, il relativo credito conserva natura agevolativa e non diventa un rimborso di accisa solo perché è collegato al tributo.
  • Le modifiche normative successive che estendono espressamente un termine decadenziale alle agevolazioni non possono, di regola, essere applicate retroattivamente a situazioni anteriori alla loro entrata in vigore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.