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Sentenza

Sentenza n. 58/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante l’archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202500497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione per irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Genova aveva archiviato per irricevibilità la domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato. Ha dedotto eccesso di potere per motivazione insufficiente e violazione degli artt. 1, 11 e 12 delle preleggi, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), e dell’art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023. In particolare, ha sostenuto che la disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 salvaguarda il regime previgente di convertibilità quando la domanda per il rilascio del titolo originario sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della riforma, anche se la domanda di conversione è successiva. Il ricorrente aveva presentato il 27 dicembre 2022 la domanda per il permesso per cure mediche e il 29 gennaio 2024 quella di conversione, mentre la riforma è entrata in vigore il 6 maggio 2023. Ha inoltre contestato la rilevanza del fatto che la domanda di conversione fosse stata presentata cinque giorni dopo la scadenza del permesso sanitario, poiché il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 non è decadenziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha interpretato l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 nel senso che la disciplina previgente continua ad applicarsi a tutte le domande di rilascio del titolo originario presentate prima dell’entrata in vigore della riforma, non soltanto alle domande di conversione già presentate entro tale data. La locuzione “istanze presentate” deve essere letta in connessione con la rubrica e con il complessivo contenuto dell’art. 7, che riguarda i titoli incisi dalla riforma, tra cui quello per cure mediche. Ne consegue che il titolare che aveva chiesto il permesso per cure mediche il 27 dicembre 2022 conservava la facoltà di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, benché la domanda di conversione fosse stata presentata dopo il 6 maggio 2023. Tale interpretazione tutela l’affidamento dello straniero e impedisce che i ritardi dell’amministrazione nel rilascio del titolo originario determinino la perdita casuale della convertibilità. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante la presentazione della domanda cinque giorni dopo la scadenza del permesso sanitario, poiché la domanda di rinnovo o conversione non è soggetta a un termine decadenziale e il termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza, previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, non comporta l’irricevibilità dell’istanza. Le spese sono state compensate per la presenza di un precedente orientamento giurisprudenziale discordante; l’Amministrazione deve tuttavia rimborsare al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023

    Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente

    La disciplina previgente sulla convertibilità dei permessi per cure mediche si applica quando la domanda per il rilascio del titolo originario è stata presentata prima dell’entrata in vigore della riforma; non è necessario che anche la domanda di conversione sia stata presentata anteriormente.

  • art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Nella formulazione anteriore alla riforma, consentiva la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro.

  • art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998

    Prevede il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato allo straniero che versi nelle condizioni sanitarie considerate dalla norma.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Il termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza del titolo per presentare la domanda di rinnovo non ha natura decadenziale; la sua inosservanza non determina l’irricevibilità della domanda di rinnovo o conversione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Rileva rispetto alla censura di motivazione insufficiente del provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023, la disciplina previgente sulla convertibilità dei titoli di soggiorno colpiti dalla riforma continua ad applicarsi quando la domanda di rilascio del titolo originario è stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, anche se la domanda di conversione è successiva.
  • La facoltà di convertire un permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso per lavoro subordinato deve essere valutata in base alla data di presentazione della domanda del titolo originario, non alla data della successiva domanda di conversione, quando opera la disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023.
  • L’interpretazione della disciplina transitoria deve evitare che i tempi, eventualmente disallineati, di rilascio del titolo da parte dell’amministrazione determinino casualmente la perdita della possibilità di conversione e deve salvaguardare l’affidamento dello straniero.
  • Il termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, non è decadenziale; la presentazione tardiva della domanda di rinnovo o conversione non ne determina automaticamente l’irricevibilità in assenza di una specifica sanzione legislativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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