Cassazione Penale, Sentenza n. 10100/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 per avere falsamente dichiarato, nella domanda di ammissione al patrocinio gratuito del 4/5/2018, un reddito mensile inferiore a euro 250. Paulicelli sostiene vizio motivazionale: in una successiva dichiarazione correttiva (presentata il 31/10/2018, relativa al periodo d'imposta 2017) risultò titolare di un reddito negativo di euro -2.362,00 (compensi 15.188,00 meno spese 17.550,00), dichiarazione liquidata dall'Agenzia delle Entrate; la CU era stata ricevuta solo nel luglio 2018. Deduce inoltre eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza motivazionale della sentenza impugnata, in particolare per la mancata valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) alla luce della successiva dichiarazione dei redditi e del comportamento dell'Agenzia delle Entrate (che, dopo una prima segnalazione, riconobbe la detraibilità dei costi e liquidò un credito). La Cassazione ha altresì chiarito che, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, l'"ultima dichiarazione" rilevante è quella per la quale al momento del deposito dell'istanza era già maturato l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non ancora presentata. Per tali ragioni la sentenza di merito è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma che sanziona le false dichiarazioni o omissioni nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; richiede il dolo (anche generico) per integrare il reato, salvo l'ipotesi del dolo eventuale; la responsabilità non può fondarsi su mere negligenze non comprovate.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per individuare il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio si considera l'ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è maturato l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non ancora presentata.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ragiona in termini di ancoraggio dell'ammissione al patrocinio a uno stato reddituale cronologicamente vicino alla presentazione dell'istanza; supporta l'interpretazione dell'art. 76 sull'ultimo periodo d'imposta rilevante.
art. 62-bis cod. pen.
Prevede le circostanze attenuanti generiche; il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti, ma la Corte di Cassazione si è pronunciata principalmente sulla carenza di motivazione in ordine al dolo.
Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020 (Rv. 279239 - 01)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'ultima dichiarazione rilevante è quella per la quale sia maturato l'obbligo di presentazione al momento dell'istanza, anche se non materialmente presentata.
Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019 (Rv. 277129 - 01)
Giurisprudenza richiamata sul carattere rigoroso della prova del dolo nel reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002: le false indicazioni devono essere sorrette da dolo, non possono essere attribuite automaticamente a dolo quando siano in gioco possibili errori o verifiche fiscali successive.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si deve valutare il reddito relativo all'ultima dichiarazione per la quale era sorto l'obbligo di presentazione al momento della domanda, anche se la dichiarazione è stata materialmente presentata dopo la domanda.
- La configurazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 richiede la prova del dolo: non basta la discrepanza tra quanto dichiarato e quanto risultante successivamente dalla documentazione fiscale, specialmente se l'Amministrazione finanziaria ha poi riconosciuto la detraibilità o ha liquidato un credito.
- Il comportamento dell'Agenzia delle Entrate (es. segnalazione seguita da accoglimento della detrazione) è elemento rilevante nella valutazione dell'elemento soggettivo e può indebolire l'assunto di intenzionalità fraudolenta.
- Quando l'imputato è un professionista (es. commercialista), la verifica della sua consapevolezza circa la possibilità di detrarre costi e quindi di ottenere un reddito inferiore va svolta con attenzione: la professionalità può incidere sulla valutazione del dolo.
- Se la motivazione di merito è carente rispetto all'accertamento del dolo, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio; i giudici di merito devono affrontare esplicitamente le circostanze che possono escludere l'intenzionalità.
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