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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 873/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'incidente di esecuzione promosso da Grimaldi finalizzato alla rideterminazione delle pene oggetto del cumulo adottato dalla Procura di Napoli il 15/06/2021. Il ricorrente ha articolato due motivi, entrambi per vizio di motivazione: (1) censura dell'aver ritenuto rilevante, per l'inizio del primo cumulo parziale, la data del 28/09/1989 per un reato commesso mentre il Grimaldi era in stato di "procurata ed illegittima libertà" (evaso), sostenendo che tale reato non avrebbe dovuto essere incluso nel cumulo precedente ma avrebbe dovuto dar luogo a un ulteriore cumulo con decorrenza diversa (16/11/1996 indicata dalla difesa come inizio effettivo della carcerazione definitiva); (2) censura dell'errata determinazione del secondo cumulo parziale per aver incluso la sentenza sub 8) relativa a reato permanente contestato come esteso fino al 16/12/1996, sostenendo che andava invece creato un frazionamento ulteriore con decorrenza del 16/12/1996 in quanto la permanenza del reato avrebbe cessato in quella data.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo profili di errore nella motivazione del giudice dell'esecuzione (in particolare sulla rilevanza della data del 28/09/1989 e sulla gestione del reato permanente), la Corte ha ritenuto che gli errori si siano risolti in favore del condannato (principio del favor rei) e che le doglianze difensive fossero troppo generiche e prive della specificità necessaria per dimostrare che gli ulteriori frazionamenti prospettati avrebbero effettivamente portato a una soluzione più favorevole. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore nel cumulo delle pene: limita la sommatoria delle pene concorrenti applicando un temperamento proporzionale; va applicato, secondo la giurisprudenza, prima sui cumuli parziali e poi sul cumulo totale

  • art. 80 cod. pen.

    Contribuisce al criterio di determinazione della pena risultante dal cumulo e, in combinato disposto con l'art. 78, consente un temperamento proporzionale del cumulo materiale

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Impone al pubblico ministero, nella determinazione della pena da eseguire, di computare soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale si determina la pena, evitando che si computi una pena 'anteriore' alla commissione del reato

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 17503/2020 e altri)

    «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione»

    Principio che obbliga alla formazione di cumuli parziali quando nuovi reati sono commessi durante l'espiazione o dopo interruzione dell'esecuzione; al contrario, se i reati sono anteriori all'inizio dell'esecuzione, si procede al calcolo unitario

  • Giurisprudenza su reati permanenti (Sez. 1, n. 21928/2022 e altri)

    Quando la contestazione di un reato permanente è "aperta" (senza indicazione della data di cessazione), il giudice dell'esecuzione deve verificare, alla luce della sentenza di condanna, se e fino a quando la permanenza della condotta sia stata accertata, e tenere conto di tale accertamento per la determinazione del periodo concorsuale

Massime di principio

  • Se un nuovo reato è commesso durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione dell'esecuzione (es. evasione), si devono formare cumuli parziali: non è corretto includere automaticamente tutte le condanne in un unico cumulo e poi detrarre il presofferto
  • La decorrenza dei singoli momenti concorsuali deve essere fissata tenendo conto della reale situazione detentiva: quando la detenzione è stata interrotta (ad esempio per evasione), il reato commesso in tale periodo va trattato come nuovo momento concorsuale
  • Per reati permanenti "aperti" spetta al giudice dell'esecuzione accertare se la permanenza sia stata valutata dal giudice della cognizione e fino a quale data sia risultata provata; la semplice contestazione senza specifiche non è sufficiente
  • In caso di contrasti interpretativi, va applicato il principio del favor rei: se un errore interpretativo del giudice dell'esecuzione si risolve in un trattamento più favorevole per il condannato, l'errore non nuoce al ricorrente
  • Le censure difensive in materia di cumulo e frazionamento devono essere specifiche e dimostrare concretamente che una diversa soluzione avrebbe prodotto un risultato più favorevole; argomentazioni generiche sono destinate all'inammissibilità

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