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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43519/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spedalieri impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cremona che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Crema (10/05/2013) e, in particolare, deduceva: (i) omissione del giudice dell'esecuzione nel decidere sull'istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione (art. 175 c.p.p.), formulata con l'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione; (ii) illegittimità della notifica dell'"estratto contumaciale" per inesattezza/inefficacia del domicilio fornito, e che la sua successiva iscrizione anagrafica a San Giuliano Milanese avrebbe reso invalida quella notifica; (iii) che la comunicazione del cambio di residenza all'anagrafe (art. 159 c.p.p.) era sufficiente per ritenere invalidi gli atti notificati al difensore d'ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata solo in parte la doglianza. Ha confermato la regolarità della formazione del titolo esecutivo e la legittimità della notifica mediante consegna al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, c.p.p., rigettando i motivi relativi alla presunta invalidità delle notifiche e all'effetto erga omnes dell'iscrizione anagrafica. Tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata pronunzia sulla richiesta di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.), rilevando che il Tribunale non aveva valutato espressamente se l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento o avesse volontariamente rinunciato all'impugnazione; ha disposto il rinvio al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte conferma che, quando il domicilio dichiarato risulta inidoneo alla notificazione (assenza e risultanza anagrafica), la notifica può essere effettuata mediante consegna al difensore d'ufficio; tale modalità è valida anche se l'imputato successivamente ha indicato altra residenza non comunicata formalmente nelle forme di legge

  • art. 656, cod. proc. pen.

    Riferito come norma che disciplina l'ordine di esecuzione emesso dopo l'irrevocabilità della sentenza; la Corte segnala che questioni sulla nullità dell'ordine di esecuzione possono essere rilevate, ma nel caso di specie la formazione del titolo esecutivo è stata ritenuta regolare

  • art. 175, cod. proc. pen.

    La Corte precisa che l'istanza di restituzione nel termine, quando proposta per ottenere il termine per ricorrere in cassazione dopo un processo celebrato in contumacia, deve essere esaminata dal giudice dell'esecuzione in funzione del parametro dell'effettiva conoscenza dell'imputato del provvedimento e della volontaria rinuncia all'impugnazione; l'onere della prova circa conoscenza o rinuncia grava sull'autorità giudiziaria

  • art. 159, comma 1, cod. proc. pen.

    La comunicazione formale del cambio di residenza ha rilievo ai fini delle notifiche, ma la mera iscrizione anagrafica non vale automaticamente a pregiudicare notifiche eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, se il trasferimento non è stato comunicato nelle forme di legge o non è altrimenti noto all'autorità procedente

Massime di principio

  • La notifica all'avvocato d'ufficio è valida quando il domicilio indicato risulti inidoneo e l'imputato non abbia formalmente comunicato la nuova residenza; la semplice iscrizione anagrafica non sempre modifica questo quadro
  • Se si contesta la mancata possibilità di proporre ricorso per cassazione per ritardo nella conoscenza dell'atto, occorre proporre espressamente l'istanza di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.); il giudice è obbligato a decidere esplicitamente su tale istanza
  • Nel giudizio sulla restituzione nel termine il parametro rilevante è l'effettiva conoscenza dell'imputato del provvedimento o la sua volontaria rinuncia all'impugnazione; l'onere della prova circa questi elementi grava sull'autorità procedente
  • Chi intende opporsi alla validità di notifiche basate su domiciliazioni o su consegna al difensore deve documentare compiutamente il diverso domicilio effettivo e la mancata conoscenza dell'atto, poiché le presunzioni relative alla notifica possono reggere se non sussistono comunicazioni formali di trasferimento
  • In caso di omissione motivazionale su questioni rilevanti (es. restituzione nel termine), la parte interessata può ottenere l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame

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