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Sentenza

Sentenza n. 3882/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento Per la declaratoria di nullità ex art 21 septies L. 7/8/90 n.241: a) della Determina del Dirigente il VI settore dell'Ente - Servizio Abusivismo, Demolizioni, Aquisizioni Dissesti statici prot. n. 30634 del 15/4/26 con la quale si è ordinato lo sgombero di un capannone ad uso deposito ubicato in Torre del Greco al Piazzale Fontana; b) della Nota del 12/3/26 a firma del Dirigente del 6° Settore dell'Ente, non conosciuta, perché mai comunicata; c) della Relazione di Servizio del Comando della Polizia Municipale prot. n. 54906 del 3/9/26; e, in subordine, per l'annullamento, previa sospensione: a) della Determina del Dirigente del VI Settore dell'Ente Servizio Abusivismo, Demolizioni, Aquisizioni Dissesti Statici prot. n. 30634 del 15/4/26 con la quale si è ordinato lo sgombero nel termine di 30 gg di un capannone ad uso deposito ubicato in Torre del Greco, Piazzale Fontana; b) della Nota del Dirigente del 6° Settore dell'Ente del 12/3/26, non conosciuta, perché mai comunicata; c) della Relazione di Servizio del Comando della Polizia Municipale prot. n. 54906 del 3/9/26; d) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente;

Giustizia amministrativa202603418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine dirigenziale di sgombero di un capannone ad uso deposito, con preannuncio di sgombero coattivo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via principale la declaratoria di nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 e in subordine l’annullamento previa sospensione, la determina dirigenziale con cui il Comune gli aveva ordinato di sgomberare entro trenta giorni un capannone sito su area comunale, nonché una nota dirigenziale, una relazione di servizio della polizia municipale e gli atti presupposti. Ha dedotto la violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, dell’art. 823, comma 2, c.c., la carenza di potere e la violazione del giusto procedimento, sostenendo che l’area appartenesse al patrimonio disponibile comunale e che, pertanto, l’amministrazione non potesse esercitare poteri autoritativi di autotutela esecutiva. Il Comune ha confermato la natura disponibile del bene, ma ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l’ordine dovesse essere qualificato come mera diffida privatistica al rilascio dell’immobile, la cui tutela spettava al giudice ordinario. La proprietà comunale dell’area risultava inoltre definitivamente accertata dalla Corte d’appello di Napoli.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto incontestato che il fondo appartenesse al patrimonio disponibile del Comune. L’autotutela esecutiva prevista dall’art. 823, comma 2, c.c. può essere esercitata per i beni demaniali e per i beni del patrimonio indisponibile, previo accertamento di tale natura, ma non per i beni del patrimonio disponibile. Per questi ultimi l’ente deve agire mediante gli ordinari strumenti civilistici, quali le azioni possessorie o la rei vindicatio. Di conseguenza, l’atto impugnato, pur contenendo il preannuncio dello sgombero coatto e il riferimento a una precedente ordinanza sindacale, è stato qualificato come mera diffida privatistica al rilascio dell’immobile comunale, non riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo ai sensi dell’art. 823 c.c. La controversia spetta quindi al giudice ordinario. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio davanti a quest’ultimo in applicazione della traslatio iudicii. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità dell’atto per carenza di potere non è stata esaminata nel merito, poiché la controversia è stata dichiarata appartenente alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    I poteri di cui all’art. 823, comma 2, c.c. ... possono essere esercitati non soltanto in relazione ai beni del demanio ... ma anche in relazione ai beni del patrimonio indisponibile ... Il potere di autotutela esecutiva ... presuppone il previo accertamento della natura di bene patrimoniale indisponibile ...

    L’autotutela esecutiva pubblicistica è esercitabile per beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile, ma non per beni appartenenti al patrimonio disponibile; per questi ultimi l’ente deve ricorrere agli strumenti civilistici di tutela.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    È richiamato per la precedente estinzione di un giudizio amministrativo per inattività delle parti, senza incidere direttamente sulla decisione in esame.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • L’autotutela esecutiva prevista dall’art. 823, comma 2, c.c. presuppone che il bene pubblico oggetto di recupero appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile; non può essere esercitata per i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente.
  • Quando un’amministrazione pretende il rilascio di un bene appartenente al proprio patrimonio disponibile, deve agire mediante gli ordinari strumenti civilistici, tra cui le azioni possessorie e la rei vindicatio, e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Un atto amministrativo denominato o strutturato come ordine di sgombero, se riferito a un bene del patrimonio disponibile e privo di un valido fondamento di autotutela pubblicistica, può essere qualificato sostanzialmente come mera diffida privatistica al rilascio, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.
  • Il giudice amministrativo che declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario deve indicare la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione secondo le regole della traslatio iudicii.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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