Sentenza del 16/03/2016 n. 367 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOIMPOSTE - RECUPERO COSTI E CREDITO D'IMPOSTA -OPERAZIONI FINANZIARIE ESTERE -ABUSO DEL DIRITTO - SUSSISTE E' legittimo il recupero dei costi e del credito d'imposta per impostepagate su redditi prodotti all'estero relativamente ad una operazione difinanziamento estero su estero quando è di tutta evidenza che il contratto promissory note ed i contratti ad essocollegati siano stati strutturati al fine esclusivo di ottenere uno strumentogiuridico atto a produrre i citati effetti fiscali volti ad aggirare la leggetributaria, senza realizzare in concreto reali investimenti finanziari; icontratti esaminati costituiscono uno strumento giuridico distorto avente lasua causa esclusiva nell'ottenimento di un risparmio d'imposta, comportamentoconfigurante chiaramente un abuso del diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittimo il recupero fiscale. I contratti, considerati nel loro complesso, sono stati qualificati come uno strumento giuridico distorto, avente quale causa esclusiva o prevalente l'ottenimento di un vantaggio fiscale, senza la realizzazione di concreti investimenti finanziari. È stato quindi riconosciuto l'abuso del diritto e confermato il recupero dei costi e del credito d'imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un'operazione di finanziamento estero su estero realizzata mediante una promissory note e contratti collegati. Secondo l'Amministrazione, tali negozi non avevano la funzione di realizzare effettivi investimenti finanziari, ma erano stati strutturati esclusivamente per ottenere il riconoscimento fiscale dei costi e del credito d'imposta relativo alle imposte pagate all'estero, aggirando la normativa tributaria. La contestazione si fondava quindi sull'abuso del diritto, poiché l'operazione presentava una costruzione giuridica formalmente valida ma priva di sostanza economica e finalizzata principalmente al risparmio d'imposta.
Norme richiamate
Principio generale dell'abuso del diritto in materia tributaria
Un'operazione formalmente conforme alla legge può essere disconosciuta quando, in assenza di valide ragioni economiche e di sostanza finanziaria, è stata costruita essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale indebito mediante l'aggiramento della normativa.
Disciplina del credito d'imposta per imposte pagate all'estero
Il credito d'imposta estero presuppone che le imposte siano riferibili a redditi effettivamente prodotti all'estero e a operazioni economiche reali. Non può essere riconosciuto quando la struttura contrattuale è meramente artificiosa e finalizzata soltanto a generare il beneficio fiscale.
Massime di principio
- La validità formale dei contratti non è sufficiente a garantire il riconoscimento dei relativi benefici fiscali: occorre verificare la reale funzione economica dell'operazione.
- Un'operazione finanziaria priva di effettivi flussi, investimenti o rischi economici può essere riqualificata come abusiva se il suo principale risultato è il risparmio d'imposta.
- Il credito per imposte pagate all'estero richiede una concreta operazione internazionale e un'effettiva imposizione estera; non basta la mera predisposizione di contratti o documenti formalmente idonei.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve poter dimostrare valide ragioni economiche extrafiscali, sostanza dell'investimento, effettivi trasferimenti finanziari e coerenza tra struttura contrattuale e operatività reale.
- L'Amministrazione può disconoscere costi e crediti d'imposta quando la costruzione negoziale appare artificiosa e il vantaggio fiscale costituisce la causa esclusiva o prevalente dell'operazione.
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