Sentenza n. 401/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Ancona n. 275/2024, depositata e resa pubblica il 24.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 391/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 275/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro e previdenza, regolarmente notificata al Ministero e non impugnata. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all'esecuzione. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
L'indennizzo richiesto nell'ambito del giudizio di ottemperanza può essere negato quando non ricorrano particolari motivi per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e alle somme conseguenti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata per la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di una sentenza di condanna, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando una sentenza passata in giudicato non è stata eseguita e l'Amministrazione non oppone specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inadempimento e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non spetta automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente a garantirlo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →