Cassazione Civile, Ordinanza n. 22668/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano indicata in epigrafe in una controversia avente ad oggetto un rapporto di agenzia. Prima della decisione, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente; il difensore della resistente vi ha apposto dichiarazione di adesione, con procura speciale. La vicenda processuale si è quindi spostata sul solo profilo dell'effetto della rinuncia al ricorso per cassazione e sulla regolazione delle spese, con richiamo alle norme sulla rinuncia in cassazione e sulla condanna alle spese in caso di adesione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della contestuale adesione della controricorrente; ha affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte. Poiché le parti avevano anche previsto, con atto di transazione, la compensazione delle spese di legittimità, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre ritenuto inapplicabile il contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso in cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; non è richiesta l'accettazione delle altre parti per produrre l'effetto estintivo
art. 306 c.p.c.
richiamato in contrapposizione, per evidenziare che la disciplina della rinuncia in cassazione non richiede accettazione come nel regime generale della rinuncia agli atti
art. 391, comma 4, c.p.c.
la condanna alle spese non va pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite difensore munito di mandato speciale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto inapplicabile nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dal ricorrente o dal difensore munito di mandato speciale, ha efficacia estintiva del processo anche senza accettazione della controparte.
- Gli adempimenti di notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti sono funzionali essenzialmente a consentire l'eventuale adesione e a incidere sul regolamento delle spese, non già a condizionare la produzione dell'effetto estintivo.
- L'adesione della controparte alla rinuncia, specie se accompagnata da accordo transattivo sulla compensazione delle spese, consente di escludere la condanna del rinunciante alle spese del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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