Sentenza del 05/07/2022 n. 25656 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Fatture per operazioni inesistenti - Patteggiamento - Estinzione del debito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'applicazione del patteggiamento perché, ai sensi dell'art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000, la condizione di ammissibilità del patteggiamento richiede l'estinzione integrale del debito tributario (comprensivo di sanzioni amministrative e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti l'obbligo di pagamento dell'IVA indicata in fattura sussiste per l'intero ammontare e dunque la condizione non risultava soddisfatta. È stata inoltre contestata la mancata applicazione della confisca obbligatoria (art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000), ma tale motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto applicabile la preclusione al patteggiamento prevista dall'art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000 anche al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), poiché l'art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972 fa sorgere a carico dell'emittente l'obbligo di versare l'IVA indicata in fattura. Perciò il patteggiamento non poteva essere ammesso in mancanza dell'integrale estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento. Accolto l'appello, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Perugia per il prosieguo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 13-bis
Condizione di ammissibilità del patteggiamento per i delitti tributari: richiede il pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; non si tratta della mera restituzione del profitto ma dell'estinzione del debito tributario (applicabile anche, secondo la Corte, all'art. 8).
D.Lgs. n. 74/2000, art. 8
Prevede il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha stabilito che per questo reato opera la preclusione al patteggiamento prevista dall'art. 13-bis quando non sia estinto il debito tributario.
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7
Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura
L'emissione di fatture per operazioni inesistenti fa sorgere l'obbligo di versare l'IVA indicata; dunque sussiste un debito tributario che deve essere estinto per rendere ammissibile il patteggiamento.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
Norma che disciplina la confisca obbligatoria diretta e per equivalente del profitto del reato; nel caso concreto la censura relativa alla mancata confisca è stata sollevata ma assorbita dalla corte, che non ha deciso nel merito su tale questione.
Massime di principio
- Per i reati tributari che producono un effettivo debito d'imposta (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) il patteggiamento è ammissibile solo dopo l'integrale estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, e ciò deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
- L'emissione di fatture per operazioni inesistenti genera, a norma dell'art. 21, comma 7 D.P.R. 633/1972, l'obbligo del cedente/prestatore di versare l'IVA indicata in fattura; quindi la fattispecie integra un debito fiscale effettivo che può ostacolare l'accesso al rito del patteggiamento se non estinto.
- La distinzione tra reati dichiarativi (artt. 2-5 D.Lgs. 74/2000) e reati di omesso versamento (artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater) è rilevante: per alcuni reati l'estinzione del debito determina la non punibilità, impedendo il patteggiamento, mentre per altri l'estinzione riduce il disvalore ma non elimina la punibilità; la valutazione dipende dalla specifica fattispecie e dalla norma applicabile.
- L'estinzione del debito può essere effettuata anche mediante le procedure conciliative e di adesione previste dal diritto tributario o tramite ravvedimento operoso, purché l'integrale pagamento sia concluso prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
- Prima di concordare un patteggiamento in materia tributaria è necessario verificare e documentare l'effettiva estinzione del debito fiscale e la eventuale applicazione di misure di confisca obbligatoria, per evitare l'annullamento dell'accordo in sede di impugnazione.
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