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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29278/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva rettificato la categoria e la rendita di un immobile sito in Napoli, attribuendogli una classificazione diversa da quella proposta nella dichiarazione DOCFA. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato dichiarato inammissibile; in appello la sentenza è stata riformata quanto all'ammissibilità, ma il gravame è stato poi rigettato nel merito. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990, lamentando che l'atto non fosse sufficientemente motivato perché privo dell'indicazione delle specifiche caratteristiche strutturali intrinseche ed estrinseche dell'immobile; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., del d.m. n. 701/1994, art. 1, e del d.lgs. n. 514/1948, art. 2, sostenendo che l'onere della prova dei fatti costitutivi della rettifica catastale gravasse sull'Amministrazione e non sul contribuente; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo il mutato contesto abitativo, la correttezza del classamento in categoria A/2 secondo stima comparativa, e l'assenza delle caratteristiche tipologiche dell'abitazione di lusso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nelle procedure DOCFA, la motivazione dell'atto di classamento è sufficiente quando l'Ufficio indica i dati oggettivi e la classe attribuita, purché il contribuente sia messo in grado di confrontarli con la propria dichiarazione; tale motivazione non è insufficiente quando la diversa rendita derivi da una rivalutazione tecnica a fronte di elementi di fatto immutati. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che l'onere probatorio del contribuente riguardava i fatti modificativi allegati a sostegno della variazione catastale, ma che l'Amministrazione aveva comunque assolto il proprio onere dimostrando, tramite stima comparativa, che l'immobile si trovava in un fabbricato in cui la maggior parte delle unità era classificata in A/1 e che non risultavano provate modifiche strutturali idonee a giustificare il diverso classamento. È stato disatteso anche il terzo motivo, perché le doglianze si risolvevano nella riproposizione di argomenti già esaminati o inconferenti, compreso il richiamo alla nozione di abitazione di lusso, diversa dalla categoria catastale A/1. In dispositivo è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata per censurare l'omesso esame di fatti decisivi e controversi.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato come parametro di sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento catastale.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ricondotto il tema alla ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e amministrazione, distinguendo tra fatti costitutivi della rettifica e fatti modificativi allegati dal contribuente.

  • d.m. n. 701/1994, art. 1

    Richiamato in relazione alla procedura DOCFA, definita dalla Corte come procedura fortemente partecipativa.

  • d.lgs. n. 514/1948, art. 2

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo quale disciplina di settore sul classamento catastale.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato in collegamento con il contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

  • d.m. 2 agosto 1969

    Richiamato solo per chiarire che la nozione di abitazione di lusso ha una finalità diversa rispetto alla classificazione catastale A/1.

  • l. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58

    Richiamato incidentalmente per distinguere una diversa fattispecie di classamento d'ufficio rispetto a quella in esame.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA l'obbligo di motivazione dell'atto di classamento può essere assolto mediante l'indicazione dei dati oggettivi accertati dall'Ufficio e della categoria/classe attribuita, se tali elementi consentono al contribuente di confrontarli con la propria dichiarazione e di comprendere le ragioni della rettifica.
  • La motivazione è insufficiente solo quando l'Ufficio si discosti dalla proposta del contribuente mutando gli elementi di fatto posti a base della dichiarazione; se invece la diversa classificazione deriva da una diversa valutazione tecnica a fronte degli stessi fatti, la motivazione può essere sintetica.
  • Nel contenzioso sul classamento catastale, l'onere della prova dei fatti costitutivi della rettifica grava sull'Amministrazione, ma il contribuente deve provare i fatti modificativi allegati a sostegno della diversa classificazione proposta.
  • La stima comparativa utilizzata dall'Amministrazione può essere idonea a sorreggere la rettifica catastale se non è specificamente contrastata da prova contraria su modifiche strutturali o tipologiche dell'immobile tali da incidere sul classamento.
  • La nozione di abitazione di lusso, rilevante ai fini di specifiche agevolazioni fiscali, non coincide con la categoria catastale A/1 e non può essere utilizzata come criterio sostitutivo del giudizio sul classamento catastale.

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