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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16287/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 452‑quaterdecies c.p. (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) contestando: 1) la illegittima riqualificazione del fatto rispetto alla precedente qualificazione (art. 256 D.lgs. 152/2006); 2) la errata valutazione sulla natura di "rifiuto" dei materiali trattati (art. 183 D.lgs. 152/2006); 3) l'assenza dei requisiti di continuità e organizzazione necessari per la configurabilità del reato (art. 260 e correlati); 4) che taluni veicoli fossero destinati all'esportazione e non a smaltimento; 5) l'assenza dell'elemento soggettivo a carico di Baggio Edith, quale legale rappresentante munita di procura a favore del coniuge; 6) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e per chiedere una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha confermato, nei principi di fatto e diritto richiamati, la ricostruzione della Corte di appello: la società aveva ottenuto l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali mediante attestazioni false; l'area (circa tre ettari) era occupata stabilmente da numerosi containers (circa 80) e veniva usata come deposito stabile dei materiali; i materiali trattati dovevano qualificarsi come rifiuti oggettivi (si richiamano i criteri interpretativi dell'art. 183 D.lgs. 152/2006); l'attività era continua, organizzata e su vasta scala (kg 2.877.050 smaltiti nel periodo considerato), con mezzi, dipendenti e struttura aziendale, idonea a configurare il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452‑quaterdecies c.p.). Quanto a Baggio Edith, benché avesse dato procura al coniuge, la Corte ha ritenuto che ella frequentasse l'area, conoscesse e avallasse le scelte operative e non avesse adempiuto al dovere di vigilanza tipico del legale rappresentante, configurandone la responsabilità. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; a carico di ciascun ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende e delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    La norma è stata applicata per qualificare l'attività come "organizzata" per il traffico illecito di rifiuti: la Corte ha ritenuto provata la continuità, l'organizzazione, i mezzi, i dipendenti e gli ingenti quantitativi complessivi (anche sommando operazioni nel tempo), elementi idonei a ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 452‑quaterdecies.

  • art. 256 D.lgs. 152/2006

    Richiamata in quanto parte della originaria imputazione; la Corte ha spiegato perché la riqualificazione operata in appello fosse corretta, mostrando che i containers non erano provvisori e che la condotta eccedeva la semplice attività regolata dall'art. 256.

  • art. 260 D.lgs. 152/2006

    La Corte ha richiamato i requisiti di pluralità di operazioni e di organizzazione per l'inquadramento in una fattispecie di traffico illecito su ampia scala, richiamando la giurisprudenza che considera l'entità complessiva dei rifiuti trattati.

  • art. 183 D.lgs. 152/2006

    "costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi"

    La Corte ha ribadito l'interpretazione oggettiva della nozione di rifiuto: non rileva solo la valutazione soggettiva di inutilità, ma dati oggettivi che indichino che i materiali sono dismessi o destinati allo smaltimento; la sentenza di merito ha analizzato tipologie e condizioni dei materiali (es. RAE, batterie esauste, veicoli non funzionanti) e li ha qualificati come rifiuti.

  • art. 6, comma secondo, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (richiamato)

    "In materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi... alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione"

    La Corte l'ha utilizzata per spiegare il criterio di distinzione fra opera provvisoria e stabile: la lunga durata, la destinazione funzionale e l'uso permanente dei containers escludono la provvisorietà e giustificano la qualificazione come insediamento stabile.

  • art. 103 Codice della Strada

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla posizione di alcuni veicoli radiati per esportazione; la Corte ha osservato che non è stata fornita prova che tali veicoli fossero effettivamente riutilizzabili o in condizioni di marcia tali da escluderne la natura di rifiuti/rottami.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento alla Cassa delle ammende e delle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • La nozione di "rifiuto" va interpretata oggettivamente: conta se il bene è stato dismesso o destinato allo smaltimento, non solo la percezione di inutilità del possessore.
  • La provvisorietà di un manufatto o di containers si valuta sulla base della funzione e della durata effettiva: uso protratto e caratteristiche funzionali permanenti escludono la natura provvisoria.
  • Per configurare l'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti occorrono elementi di organizzazione (sede, mezzi, dipendenti), continuità operativa e quantità complessive significative; anche operazioni singolarmente modeste possono concorrere a formare un quadro complessivo ingente.
  • La responsabilità del legale rappresentante societario può fondarsi su un obbligo di vigilanza: la mera delega gestionale non esclude la responsabilità se il rappresentante conosce o avalla le scelte o non esercita la vigilanza dovuta.
  • In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti già accertati in fatto dai giudici di merito: i ricorsi generici tesi a rivalutare la prova sono generalmente inammissibili.
  • Le attestazioni false per ottenere autorizzazioni/registrazioni ambientali sono aggravanti rilevanti: la frode nella formazione dei presupposti autorizzativi può rafforzare la qualificazione penale dell'attività.
  • In contestazioni su materiali e veicoli, la prova dello stato oggettivo (es. condizioni di funzionamento, destinazione effettiva) è cruciale per escludere o confermare la natura di rifiuto; semplici indicazioni o speranze di rivendita non bastano senza riscontri oggettivi.

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