Cassazione Penale, Sentenza n. 341/2023 del 09/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato le condanne per cessioni di marijuana (capi A, B e D) nei confronti di Bombaci Alessandro, Foti Antonio e Foti Simona, e per furto di energia elettrica (capo E) nei confronti di Bombaci e di Foti Simona. I motivi di ricorso, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., erano: (a) per tutti, violazione di legge e vizio di motivazione per aver escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (lucro esiguo/tenuità del fatto) rispetto alla quantità e al prezzo esiguo delle singole cessioni; (b) per Foti Simona, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per furto di energia, sostenendo che la responsabilità era basata soltanto sul fatto che l'utenza era intestata a lei mentre Bombaci aveva confessato di aver manomesso il contatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. è stata correttamente esclusa dalla Corte d'appello, che ha motivato la decisione con la reiterazione delle cessioni e con il ruolo stabile assunto da Bombaci e Foti Antonio nel rifornire i consumatori, accrescendo la rilevanza criminale delle condotte, nonché tenendo conto dell'obiettiva consistenza della condotta complessiva. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello ha collegato la responsabilità di Foti Simona al solo fatto che l'utenza era intestata a lei e alla convivenza con Bombaci, senza indicare specifici elementi indiziari e senza motivare su come la manomissione fosse "oltremodo evidente". Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al reato di furto contestato a Foti Simona e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. I ricorsi di Bombaci Alessandro e di Foti Antonio sono stati rigettati integralmente e i due sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
L'attenuante per "minore gravità del fatto" o per lucro esiguo va valutata considerando sia l'entità del lucro effettivamente perseguito o conseguito sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso; non è applicabile automaticamente se la condotta è ripetuta o se l'agente svolge un ruolo continuativo nel rifornimento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
La norma che punisce la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti non esclude in assoluto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., ma la rilevazione della tenuità va compatibilmente valutata con la specifica disciplina delittuosa e con la pericolosità sociale della condotta.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'esposizione dei motivi in cassazione, ma non esonera la Corte dall'obbligo di valutare se la motivazione di merito sia adeguata e ancorata a concreti elementi di fatto.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499)
Richiamata come criterio interpretativo in ordine alla valutazione della tenuità e del lucro: la giurisprudenza di legittimità richiede un esame concreto dell'entità del profitto e della rilevanza dell'evento dannoso o pericoloso per valutare l'attenuante.
Massime di principio
- Per i reati di spaccio, l'attenuante per lucro esiguo/tenuità non scatta automaticamente per il basso prezzo di singole cessioni: bisogna valutare la condotta nel suo complesso, la reiterazione e il ruolo organizzativo o di riferimento del soggetto nel mercato illecito.
- La confessione di un co-imputato (anche se autore materiale della manomissione) non esclude automaticamente la responsabilità di chi condivide l'abitazione: tuttavia la condanna deve essere sorretta da specifici elementi indiziari che colleghino concretamente la persona alla manomissione o all'illecita fruizione dell'energia.
- Per accertare il reato di furto di energia elettrica è necessario che la sentenza indichi e motivi in base a quali fatti concreti la manomissione risultava evidente e come la condotta imputata al soggetto sia stata provata oltre il mero collegamento formale (intestazione dell'utenza, convivenza).
- In sede di appello e di legittimità il giudice deve sempre ancorare le proprie conclusioni a dati fattuali specifici e valutabili, evitando affermazioni generiche che ricadono nella semplice ricostruzione degli antefatti.
- In casi simili conviene raccogliere e documentare elementi concreti di esclusione di responsabilità (es. prove della non conoscenza della manomissione, testimonianze, contratti, bollette, rapporti di lettura del contatore) per contrastare deduzioni basate solo su intestazione dell'utenza o convivenza.
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