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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 341/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato le condanne per cessioni di marijuana (capi A, B e D) nei confronti di Bombaci Alessandro, Foti Antonio e Foti Simona, e per furto di energia elettrica (capo E) nei confronti di Bombaci e di Foti Simona. I motivi di ricorso, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., erano: (a) per tutti, violazione di legge e vizio di motivazione per aver escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (lucro esiguo/tenuità del fatto) rispetto alla quantità e al prezzo esiguo delle singole cessioni; (b) per Foti Simona, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per furto di energia, sostenendo che la responsabilità era basata soltanto sul fatto che l'utenza era intestata a lei mentre Bombaci aveva confessato di aver manomesso il contatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. è stata correttamente esclusa dalla Corte d'appello, che ha motivato la decisione con la reiterazione delle cessioni e con il ruolo stabile assunto da Bombaci e Foti Antonio nel rifornire i consumatori, accrescendo la rilevanza criminale delle condotte, nonché tenendo conto dell'obiettiva consistenza della condotta complessiva. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello ha collegato la responsabilità di Foti Simona al solo fatto che l'utenza era intestata a lei e alla convivenza con Bombaci, senza indicare specifici elementi indiziari e senza motivare su come la manomissione fosse "oltremodo evidente". Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al reato di furto contestato a Foti Simona e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. I ricorsi di Bombaci Alessandro e di Foti Antonio sono stati rigettati integralmente e i due sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per "minore gravità del fatto" o per lucro esiguo va valutata considerando sia l'entità del lucro effettivamente perseguito o conseguito sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso; non è applicabile automaticamente se la condotta è ripetuta o se l'agente svolge un ruolo continuativo nel rifornimento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La norma che punisce la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti non esclude in assoluto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., ma la rilevazione della tenuità va compatibilmente valutata con la specifica disciplina delittuosa e con la pericolosità sociale della condotta.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esposizione dei motivi in cassazione, ma non esonera la Corte dall'obbligo di valutare se la motivazione di merito sia adeguata e ancorata a concreti elementi di fatto.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499)

    Richiamata come criterio interpretativo in ordine alla valutazione della tenuità e del lucro: la giurisprudenza di legittimità richiede un esame concreto dell'entità del profitto e della rilevanza dell'evento dannoso o pericoloso per valutare l'attenuante.

Massime di principio

  • Per i reati di spaccio, l'attenuante per lucro esiguo/tenuità non scatta automaticamente per il basso prezzo di singole cessioni: bisogna valutare la condotta nel suo complesso, la reiterazione e il ruolo organizzativo o di riferimento del soggetto nel mercato illecito.
  • La confessione di un co-imputato (anche se autore materiale della manomissione) non esclude automaticamente la responsabilità di chi condivide l'abitazione: tuttavia la condanna deve essere sorretta da specifici elementi indiziari che colleghino concretamente la persona alla manomissione o all'illecita fruizione dell'energia.
  • Per accertare il reato di furto di energia elettrica è necessario che la sentenza indichi e motivi in base a quali fatti concreti la manomissione risultava evidente e come la condotta imputata al soggetto sia stata provata oltre il mero collegamento formale (intestazione dell'utenza, convivenza).
  • In sede di appello e di legittimità il giudice deve sempre ancorare le proprie conclusioni a dati fattuali specifici e valutabili, evitando affermazioni generiche che ricadono nella semplice ricostruzione degli antefatti.
  • In casi simili conviene raccogliere e documentare elementi concreti di esclusione di responsabilità (es. prove della non conoscenza della manomissione, testimonianze, contratti, bollette, rapporti di lettura del contatore) per contrastare deduzioni basate solo su intestazione dell'utenza o convivenza.

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