Cassazione Penale, Sentenza n. 30172/2025 del 02/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna con quattro motivi: 1) vizio procedurale per presunta nullità dell'esame del col. Bruschi (vizi nell'applicazione dell'art. 210 c.p.p. e limitazione dei diritti difensivi); 2) inutilizzabilità della registrazione del colloquio effettuata dal col. Bruschi, parificata a intercettazione illegittima; 3) assenza del dolo per contrasto di ordini (presunta esistenza di ordini contraddittori dal gen. Vergori che avrebbero escluso la disobbedienza dolosa); 4) richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e valutazione dell'intensità del dolo molto lieve
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibile o manifestamente infondato il primo e il secondo motivo (mancanza di specificità e conformità al principio che l'esame ex art. 210 c.p.p. è soggetto alle tutele di cui all'art. 197-bis; e applicazione della giurisprudenza secondo cui la registrazione effettuata da un partecipante alla conversazione non costituisce intercettazione quando non svolta nell'ambito di operazioni di polizia giudiziaria), ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza del dolo e sull'insussistenza di ordini contraddittori rilevanti, e ha respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis ritenendo la condotta non di particolare tenuità. Pertanto è stata confermata la condanna a due mesi di reclusione militare (con benefici di legge) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 210 cod. proc. pen.
Disciplina l'audizione del soggetto sottoposto a procedimento connesso; la Corte ha ritenuto applicabili le tutele previste dall'art. 197-bis anche all'esame ex art. 210, giustificando la non obbligatorietà di rispondere su fatti inerenti la propria responsabilità
art. 197-bis cod. proc. pen.
non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti
Tutela il diritto di non autoincriminarsi; la Corte ricorda che, se sussistono i presupposti, il dichiarante può rifiutare risposte su fatti che lo riguardano
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione della prova in appello; la Corte ha confermato che l'appello può disporre rinnovazione solo se indispensabile per decidere
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni telefoniche e ambientali; la Corte ha escluso la loro applicabilità alla registrazione fatta da un partecipante alla conversazione non impegnato in attività di polizia giudiziaria
art. 234 cod. proc. pen.
La registrazione del partecipante è qualificata come prova documentale e, se non eseguita nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria, può essere utilizzata in processo
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento di impugnazione per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso privo di specificità rispetto alle motivazioni impugnate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato il diniego perché mancavano i presupposti soggettivi e oggettivi (pregiudizio concreto e tenue offesa)
art. 729 d.P.R. n. 90/2010
Norma militare richiamata dal ricorrente circa la condotta in caso di ordini contrastanti; la Corte ha ritenuto il richiamo non pertinente o interpretato erroneamente dal ricorrente
art. 499 comma 6 cod. proc. pen.
Dovere del giudice di intervento per assicurare la pertinenza delle domande in dibattimento; la Corte ha ricordato l'obbligo del giudice di non ammettere domande non pertinenti o lesive dei diritti del dichiarante
art. 371 comma 2 lett. b) cod. proc. pen.
Collegamento tra reati in sede di competenza; utilizzato per indicare che il reato di abuso d'ufficio a carico del col. Bruschi era collegato a quello in giudizio
Massime di principio
- La registrazione di una conversazione effettuata da uno dei partecipanti non è automaticamente considerata intercettazione vietata: è valutata come prova documentale, salvo che sia stata eseguita da appartenenti alla polizia giudiziaria durante indagini, caso in cui può risultare inutilizzabile
- Il soggetto ascoltato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. beneficia delle tutele previste dall'art. 197-bis e non può essere costretto a rispondere su fatti che concernono la propria responsabilità penale
- Il giudice d'appello è tenuto a rinnovare prove già acquisite in primo grado solo se ritenute indispensabili per decidere: la mera asserzione di errori procedurali non supplisce all'obbligo di dimostrare l'indispensabilità
- Per escludere il dolo in presenza di presunti ordini contraddittori è richiesta prova chiara dell'effettiva contraddittorietà e che il subordinato avesse motivo fondato di credere nell'impossibilità di obbedire; l'attesa di istruzioni di grado superiore non vale automaticamente come legittima opposizione all'ordine del diretto superiore
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta dell'offesa e delle conseguenze pratiche: l'assenza di immediato danno materiale non è di per sé sufficiente se la condotta ha comunque ostacolato l'azione del superiore o mostrato elevata intensità del dolo
- Chi contesta l'utilizzabilità o la rilevanza probatoria di un elemento deve svolgere la cosiddetta prova di resistenza, ossia dimostrare la decisività dell'elemento per l'esito del processo, altrimenti il motivo è spesso inammissibile
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