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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32896/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha denunciato omissione e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva revocato la misura cautelare rispetto al capo per associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, accusando il Tribunale di limitarsi a richiamare un'altra ordinanza emessa rispetto a diverso sodale (Spataro) senza effettuare autonoma valutazione circa la gravità indiziaria. Inoltre il PM censura la mancata considerazione dell'ordinanza originaria e degli elementi probatori che indicavano un sodalizio composto da tre soggetti (Spataro, Gravanti e Randazzo). L'indagato Randazzo invece ha dedotto violazione dell'art. 274 c.p.p. e motivazione apparente circa la persistenza delle esigenze cautelari in relazione alle contestazioni ex art. 73 d.P.R. 309/1990 (fatti continuati su hashish), rilevando che la perdita della gravità indiziaria rispetto all'associazione (anche per la diversa rilevanza della cocaina) costituiva novità significativa e che la recente applicazione di pena per possesso di marijuana rilevata dal Tribunale non fosse idonea a giustificare la permanenza degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero limitatamente al profilo dell'omessa e insufficiente motivazione sulla esclusione della gravità indiziaria riguardo alla fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990: l'ordinanza impugnata è stata annullata per quel punto e rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia illegittimamente fatto riferimento e trasferito efficacia di un'ordinanza emessa in relazione a diverso sodale senza fornire autonoma argomentazione e senza confrontarsi con l'ordinanza genetica e gli elementi indizianti. Il ricorso proposto nell'interesse di Randazzo è stato dichiarato inammissibile; conseguentemente Randazzo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha esaminato la corretta valutazione della gravità indiziaria rispetto a questa fattispecie e ha ritenuto che il Tribunale non abbia motivato adeguatamente la esclusione dei gravi indizi relativi all'associazione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sulle fattispecie di traffico di stupefacenti; il Tribunale aveva mantenuto la misura cautelare con riferimento a reati continuati di spaccio (hashish) e la Corte ha valutato l'an da non sindacare in fatto in questa sede, ove la motivazione era congrua.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Definisce il requisito della gravità indiziaria per le misure cautelari; la Corte richiama che l'insussistenza della gravità indiziaria è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Disciplina le esigenze cautelari. La Corte ha richiamato che la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari rientra nella sfera del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione, salvo vizi di motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 292

    Elenca i requisiti formali dell'ordinanza cautelare; la Corte ricorda che il riesame deve conformarsi a tale modello motivazionale e che il controllo in Cassazione riguarda la congruenza e completezza della motivazione rispetto a tali requisiti.

  • codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato come modello di struttura logica della motivazione a cui attenersi (modulo motivazionale), con adattamenti per i provvedimenti cautelari fondati su indizi.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la cassa delle ammende; applicata per disporre il versamento di euro 3.000 da parte dell'indagato per le conseguenze della inammissibilità del suo ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame non può revocare o modificare una misura cautelare facendo esclusivo riferimento a ordinanze emesse nei confronti di altri soggetti senza svolgere autonoma e motivata valutazione sugli elementi indiziari relativi all'imputato; l'omissione di tale motivazione è vizio rilevante annullabile in Cassazione.
  • La Corte di cassazione sindaca la conformità e la logicità della motivazione dei provvedimenti cautelari ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rinnovata valutazione degli elementi di fatto o nella riconsiderazione del peso degli indizi, salvo che emerga mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • La perdita della gravità indiziaria rispetto a particolari capi o a singoli sodali costituisce elemento rilevante, ma occorre che il giudice del riesame ne dia esplicita e motivata valutazione rispetto alla situazione complessiva dell'indagato per decidere sulla persistenza delle esigenze cautelari.
  • Le censure in cassazione che si risolvono in una diversa valutazione di fatto (prospettazione di ricostruzioni alternative) sono inammissibili: chi impugna deve evidenziare vizi di diritto o di motivazione, non propugnare una nuova ricostruzione probatoria.
  • Nel chiedere sostituzione o attenuazione di una misura cautelare, la difesa deve puntare su elementi concreti e nuovi che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. cessata gravità indiziaria, sopravvenuta e concreta modifica delle condizioni personali); mere affermazioni o richiamo a sanzioni pregresse non sempre bastano se il giudice di merito offre motivazione congrua sulla persistenza del rischio.

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