Cassazione Penale, Sentenza n. 32896/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha denunciato omissione e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva revocato la misura cautelare rispetto al capo per associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, accusando il Tribunale di limitarsi a richiamare un'altra ordinanza emessa rispetto a diverso sodale (Spataro) senza effettuare autonoma valutazione circa la gravità indiziaria. Inoltre il PM censura la mancata considerazione dell'ordinanza originaria e degli elementi probatori che indicavano un sodalizio composto da tre soggetti (Spataro, Gravanti e Randazzo). L'indagato Randazzo invece ha dedotto violazione dell'art. 274 c.p.p. e motivazione apparente circa la persistenza delle esigenze cautelari in relazione alle contestazioni ex art. 73 d.P.R. 309/1990 (fatti continuati su hashish), rilevando che la perdita della gravità indiziaria rispetto all'associazione (anche per la diversa rilevanza della cocaina) costituiva novità significativa e che la recente applicazione di pena per possesso di marijuana rilevata dal Tribunale non fosse idonea a giustificare la permanenza degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero limitatamente al profilo dell'omessa e insufficiente motivazione sulla esclusione della gravità indiziaria riguardo alla fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990: l'ordinanza impugnata è stata annullata per quel punto e rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia illegittimamente fatto riferimento e trasferito efficacia di un'ordinanza emessa in relazione a diverso sodale senza fornire autonoma argomentazione e senza confrontarsi con l'ordinanza genetica e gli elementi indizianti. Il ricorso proposto nell'interesse di Randazzo è stato dichiarato inammissibile; conseguentemente Randazzo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha esaminato la corretta valutazione della gravità indiziaria rispetto a questa fattispecie e ha ritenuto che il Tribunale non abbia motivato adeguatamente la esclusione dei gravi indizi relativi all'associazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sulle fattispecie di traffico di stupefacenti; il Tribunale aveva mantenuto la misura cautelare con riferimento a reati continuati di spaccio (hashish) e la Corte ha valutato l'an da non sindacare in fatto in questa sede, ove la motivazione era congrua.
codice di procedura penale, art. 273
Definisce il requisito della gravità indiziaria per le misure cautelari; la Corte richiama che l'insussistenza della gravità indiziaria è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica.
codice di procedura penale, art. 274
Disciplina le esigenze cautelari. La Corte ha richiamato che la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari rientra nella sfera del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione, salvo vizi di motivazione.
codice di procedura penale, art. 292
Elenca i requisiti formali dell'ordinanza cautelare; la Corte ricorda che il riesame deve conformarsi a tale modello motivazionale e che il controllo in Cassazione riguarda la congruenza e completezza della motivazione rispetto a tali requisiti.
codice di procedura penale, art. 546
Richiamato come modello di struttura logica della motivazione a cui attenersi (modulo motivazionale), con adattamenti per i provvedimenti cautelari fondati su indizi.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la cassa delle ammende; applicata per disporre il versamento di euro 3.000 da parte dell'indagato per le conseguenze della inammissibilità del suo ricorso.
Massime di principio
- Il giudice del riesame non può revocare o modificare una misura cautelare facendo esclusivo riferimento a ordinanze emesse nei confronti di altri soggetti senza svolgere autonoma e motivata valutazione sugli elementi indiziari relativi all'imputato; l'omissione di tale motivazione è vizio rilevante annullabile in Cassazione.
- La Corte di cassazione sindaca la conformità e la logicità della motivazione dei provvedimenti cautelari ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rinnovata valutazione degli elementi di fatto o nella riconsiderazione del peso degli indizi, salvo che emerga mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La perdita della gravità indiziaria rispetto a particolari capi o a singoli sodali costituisce elemento rilevante, ma occorre che il giudice del riesame ne dia esplicita e motivata valutazione rispetto alla situazione complessiva dell'indagato per decidere sulla persistenza delle esigenze cautelari.
- Le censure in cassazione che si risolvono in una diversa valutazione di fatto (prospettazione di ricostruzioni alternative) sono inammissibili: chi impugna deve evidenziare vizi di diritto o di motivazione, non propugnare una nuova ricostruzione probatoria.
- Nel chiedere sostituzione o attenuazione di una misura cautelare, la difesa deve puntare su elementi concreti e nuovi che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. cessata gravità indiziaria, sopravvenuta e concreta modifica delle condizioni personali); mere affermazioni o richiamo a sanzioni pregresse non sempre bastano se il giudice di merito offre motivazione congrua sulla persistenza del rischio.
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