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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/594

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione del 8 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative sulla base delle valutazioni della Commissione e del comitato per la sicurezza aerea dell’UE. In particolare modifica gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, inserendo ulteriori vettori e confermando o precisando le limitazioni già vigenti. La decisione è motivata da gravi criticità di sicurezza, da violazioni delle norme ICAO e dalla mancanza di adeguata cooperazione dell’autorità russa di aviazione (FATA). L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione, mediante modifica degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sui vettori aerei inseriti nell’elenco comunitario di cui al regolamento (CE) n. 474/2006: da un lato quelli soggetti a divieto operativo nell’UE (allegato A), dall’altro quelli soggetti a restrizioni operative limitate a specifici aeromobili o flotte (allegato B). L’atto riguarda in particolare i vettori certificati dalle autorità di alcuni Stati terzi elencati negli allegati e, per quanto riguarda la Russia, tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare che rientrano nella nuova formulazione dell’allegato A; sono mantenute le eccezioni e le possibilità di wet lease previste nelle note agli allegati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione, modificando il regolamento (CE) n. 474/2006. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005, che istituisce il sistema europeo di black list dei vettori aerei per ragioni di sicurezza, ed è adottato sulla base delle valutazioni del comitato per la sicurezza aerea dell’UE.

Contesto e ragioni della modifica

La Commissione richiama numerose criticità emerse nel settore dell’aviazione civile russa, con particolare riferimento ai vettori certificati dalla FATA. Dai considerando emerge che alcuni aeromobili immatricolati nelle Bermuda e in Irlanda e operati da vettori certificati dalla FATA sono stati oggetto di provvedimenti delle autorità di immatricolazione che hanno sospeso o fatto cessare la validità dei certificati di aeronavigabilità, poiché non era più possibile garantire l’aeronavigabilità degli aeromobili.

La Commissione richiama inoltre i rilievi dell’ICAO, secondo cui l’uso di tali aeromobili e la loro iscrizione nel registro aeronautico russo senza il consenso dei proprietari integrerebbero violazioni della convenzione di Chicago, in particolare degli articoli 17, 18, 29 e 31, oltre che delle norme tecniche dell’annesso 6. È evidenziato anche che la Russia ha sospeso l’accordo sull’articolo 83 bis con le Bermuda, con conseguente ritorno in capo a tale Stato delle responsabilità di supervisione regolamentare precedentemente trasferite.

Consultazioni con la FATA e valutazione della sicurezza

Il 21 marzo 2022 la Commissione ha informato formalmente la FATA delle proprie gravi preoccupazioni sulla supervisione della sicurezza aerea in روسيا e l’ha invitata a presentare osservazioni scritte e a essere ascoltata dal comitato per la sicurezza aerea dell’UE. La FATA, nella lettera del 31 marzo 2022, ha contestato le valutazioni della Commissione ma non ha fornito prove sufficienti né ha dimostrato la capacità di esercitare in modo adeguato le responsabilità di supervisione regolamentare richieste.

Il comitato per la sicurezza aerea dell’UE, riunitosi il 5 aprile 2022, ha preso atto delle violazioni delle norme internazionali di sicurezza e della mancanza di collaborazione con la Commissione e con gli Stati membri. La Commissione rileva inoltre che le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2022/328 hanno inciso sulla disponibilità di aggiornamenti delle banche dati di navigazione e dei sistemi di allarme di prossimità al suolo, nonché sul supporto tecnico e ingegneristico ai vettori russi, aggravando i rischi operativi.

Modifica dell’allegato A: divieto operativo

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. L’elenco così aggiornato comprende vettori di diversi Stati terzi e, per la Russia, una serie di vettori certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare. La Commissione giunge a questa conclusione ritenendo che non vi siano prove della capacità della FATA di adempiere ai propri obblighi di supervisione e che i vettori coinvolti abbiano mostrato gravi carenze di sicurezza consentendo operazioni in violazione delle norme internazionali.

La nota (1) all’allegato A prevede che i vettori ivi elencati possano essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Modifica dell’allegato B: restrizioni operative

L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006. Nel testo riportato figurano, in particolare, Iran Air e Air Koryo, con restrizioni circoscritte rispettivamente a determinati tipi di aeromobili o a specifiche unità di flotta. Per Iran Air, le restrizioni riguardano gli aeromobili Fokker F100 e Boeing B747; per Air Koryo, la restrizione riguarda l’intera flotta salvo due aeromobili TU-204 identificati da specifiche marche di immatricolazione.

Anche per l’allegato B la nota (1) consente il ricorso al wet lease da parte di un vettore non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate le norme di sicurezza applicabili.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema europeo di sicurezza aerea.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi UE dei vettori aerei

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. Ne deriva l’aggiornamento dell’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione e dell’elenco dei vettori soggetti a restrizioni operative.

Motivazione dell’inclusione dei vettori russi

Il regolamento fonda l’aggiornamento sull’accertata impossibilità della FATA di garantire la supervisione regolamentare e il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili coinvolti, nonché su gravi violazioni delle norme internazionali di sicurezza richiamate nei considerando (in particolare articoli 17, 18, 29 e 31 della convenzione di Chicago e norme ICAO). Viene altresì considerato l’impatto delle misure restrittive adottate con il regolamento (UE) 2022/328 e la conseguente riduzione della capacità operativa e di supporto tecnico.

Divieto operativo nell’allegato A

L’allegato A elenca i vettori aerei soggetti a divieto operativo nell’Unione, con eccezioni. Tra i casi espressamente riportati figurano vettori di diversi Stati terzi e, per la Russia, una serie di vettori certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare. La nota (1) consente l’esercizio dei diritti di traffico ai vettori inseriti nell’allegato A se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet lease) da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Restrizioni operative nell’allegato B

L’allegato B reca l’elenco dei vettori aerei soggetti a restrizioni operative nell’Unione. Nel testo riportato figurano, in particolare, Iran Air, limitata a specifici aeromobili Fokker F100 e Boeing B747, e Air Koryo, limitata all’intera flotta salvo due aeromobili TU-204 identificati per numero di immatricolazione. Anche qui la nota (1) consente il wet lease da vettore non soggetto a divieto operativo, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Consultazioni e diritto di difesa

La Commissione ha avviato il confronto con la FATA il 21 marzo 2022 ai sensi del regolamento (CE) n. 473/2006, concedendo la possibilità di presentare osservazioni scritte e di essere ascoltata dal comitato per la sicurezza aerea dell’UE il 5 aprile 2022. La FATA ha risposto il 31 marzo 2022 negando le accuse, ma senza fornire elementi probatori adeguati; non ha neppure chiarito se intendesse esercitare formalmente i propri diritti di difesa.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione richiama inoltre l’esigenza che tali decisioni, per ragioni di sicurezza e tutela delle informazioni sensibili e dei passeggeri, siano pubblicate ed efficaci immediatamente dopo l’adozione.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereisicurezza aereaavionica e aeronavigabilitàcooperazione internazionale

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