Cassazione Penale, Sentenza n. 29110/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimonti ha insinuato al passivo un credito derivante da prestazioni professionali rese all'amministrazione giudiziaria sui beni confiscati. Il credito è prededucibile ma era stato contestato dal coadiutore della procedura. Il Tribunale di Piacenza ha confermato l'esclusione del credito dallo stato passivo ritenendo che, essendo contestato, non avesse le caratteristiche per essere soddisfatto al di fuori del piano di riparto ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 159/2011. La ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e travisamento istruttorio, chiedendo che venisse valutata la fondatezza del credito e l'eventuale inadempimento a lei imputato in contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il fascicolo al Tribunale di Piacenza per rinnovata valutazione. La Corte ha ritenuto che, pur correttamente escluso il pagamento immediato ex art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 in quanto il credito era contestato, ciò non giustificava l'automatica esclusione dal procedimento di formazione dello stato passivo. Il credito, ontologicamente prededucibile, doveva essere esaminato nella procedura di ricognizione dello stato passivo in contraddittorio per accertare la diligenza nella prestazione, l'eventuale inadempimento e l'ammontare del compenso. Il provvedimento è stato quindi annullato con rinvio per nuova valutazione secondo i principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 - art. 54, comma 1
art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura, se liquidi, esigibili e incontestati, possono essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto previa autorizzazione del giudice delegato; se privi di tali requisiti devono essere insinuati al passivo e valutati nella procedura di ricognizione
d.lgs. n. 159 del 2011 - art. 59 (commi 6 ss.)
art. 59, commi 6 e ss., d.lgs. n. 159/2011
Disciplina le modalità di formazione e di contestazione dello stato passivo nella procedura di amministrazione giudiziaria; consente il procedimento di ricognizione dei crediti insinuati al passivo
d.lgs. n. 159 del 2011 - art. 61, commi 1 e 3
art. 61, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce l'ordine di soddisfazione dei crediti nel piano di riparto: i crediti prededucibili, una volta accertati, assumono ordine di soddisfazione prioritario
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1), precedenti richiamati
Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018; Sez. 1, n. 12172 del 20/02/2019
Confermano che i crediti prededucibili possono essere sia anteriori che successivi all'instaurazione della procedura e chiariscono che il giudice di merito può motivare in modo diverso rispetto al giudice di primo grado, ma non può omettere di valutare in contraddittorio la fondatezza delle contestazioni che impediscono il pagamento immediato
Massime di principio
- Un credito prededucibile sorto durante la procedura e contestato non può essere pagato immediatamente ai sensi dell'art. 54 se non soddisfa i requisiti di liquidità, esigibilità e incontestabilità, ma ciò non giustifica la sua esclusione automatica dallo stato passivo.
- La contestazione di un credito impone l'attivazione della procedura di ricognizione dello stato passivo (art. 57-59 d.lgs. n. 159/2011) e la valutazione in contraddittorio della fondatezza delle ragioni di chi contesta e di chi oppone il credito.
- Il giudice di merito può motivare diversamente rispetto al giudice di primo grado, ma non può basare il rigetto dell'opposizione solo sulla presenza formale della contestazione senza approfondire e verificare le ragioni sottostanti.
- Se, in sede di formazione del piano di riparto, il credito viene accertato, esso mantiene una posizione di soddisfazione prioritario ai sensi dell'art. 61, commi 1 e 3.
- In casi analoghi il rimedio corretto è la valutazione completa delle contestazioni (diligenza nell'esecuzione della prestazione, inadempimento, entità del compenso) nella fase di ricognizione del passivo; decisioni che interrompono tale cognizione sono annullabili e soggette a rinvio.
- Per ottenere il pagamento immediato ex art. 54 il creditore deve dimostrare che il credito è liquido, esigibile e incontestato; in mancanza si deve procedere con l'insinuazione al passivo onde non pregiudicare il diritto al possibile soddisfacimento nel piano di riparto.
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