Ordinanza n. 1638/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 20 ottobre 2025; - delle graduatorie tutte in atti e di tutte le successive assegnazioni in atti, della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026; - della graduatoria nominativa per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione e reso pubblico sul sito di universitaly in data 16 gennaio 2026; - della graduatoria delle assegnazioni per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei verbali di correzione dei compiti; - del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disciplina ministeriale del semestre filtro e della formazione della graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché graduatorie, assegnazioni, risultati degli esami e diniego di ammissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il complesso dei decreti ministeriali e degli atti applicativi relativi alla nuova procedura di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria per l'anno accademico 2025/2026. Le censure hanno riguardato, in particolare, il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria degli studenti privi di tre sufficienze, mediante recupero di voti rifiutati e penalizzazioni; la mancata possibilità di arrotondare il voto; l'utilizzazione del sistema delle coorti anziché della sommatoria dei punteggi; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; il regime delle decadenze per mancata immatricolazione; la violazione dell'anonimato delle prove; il contrasto della disciplina ministeriale con il d.lgs. n. 71/2025 e con la legge delega; nonché la violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, legalità, buon andamento, par condicio, tutela dell'affidamento e dell'art. 11 delle preleggi.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, in sede di sommaria delibazione, non favorevole la prognosi sulle censure. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo del D.M. n. 1115/2025, poiché bilancia l'esigenza di saturare i posti con la tutela dell'affidamento nelle regole originarie: i candidati con tre sufficienze e senza voti recuperati restano sempre preferiti, mentre gli altri sono ordinati per coorti in relazione alla prossimità alle condizioni originarie di accesso. Ha ritenuto legittima la limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello, anche alla luce dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Ha escluso l'arrotondamento del voto perché non previsto dalla lex specialis e perché l'arrotondamento dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 418/2025 rileva solo per la carriera dello studente, non per il superamento dell'esame o la graduatoria. Ha giudicato non condivisibile la valorizzazione della sommatoria dei punteggi, che avrebbe stravolto le regole originarie. La censura sui posti vacanti è stata ritenuta carente d'interesse, non avendo la ricorrente dedotto specificamente un punteggio sufficiente per ottenere la riassegnazione; il giudice ha richiamato la necessità della prova di resistenza e i limiti soggettivi del giudicato. Il regime delle decadenze è stato ritenuto coerente con l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e con la nuova struttura del percorso, già iniziato dagli studenti. La censura sull'anonimato è stata ritenuta non assistita da elementi idonei a dimostrare una violazione non irrilevante delle regole, anche considerando la chiusura dei contenitori e la successiva rilevazione informatica dei compiti da parte del CINECA. È stata esclusa anche la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega, poiché la disciplina impugnata mantiene il requisito del conseguimento dei CFU e prevede modalità uniformi per il recupero dei crediti mancanti. L'art. 11 delle preleggi è stato ritenuto inconferente, non trattandosi di atti normativi. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e deposito della prova degli adempimenti. La pubblicazione deve avvenire entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 500,00 oltre accessori per le spese della fase cautelare in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR li ha ritenuti insussistenti per mancanza di una prognosi favorevole sulle censure.
d.lgs. n. 71/2025
La disciplina primaria richiede, per l'ammissione al secondo semestre, il conseguimento dei CFU previsti e la collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; l'art. 4, comma 5, rimette ai decreti ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni prima della formazione della graduatoria, mentre l'art. 6, comma 2, regola l'immatricolazione e la decadenza.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
alla disciplina della rinuncia, “prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6”, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti
La possibilità di rinunciare ai voti utilizzati per l'ingresso in graduatoria è esclusa dopo l'esito positivo del secondo appello e l'accettazione del voto.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati
Legittima il criterio dell'immatricolazione presso la prima sede utile indicata e, solo quando le sedi prescelte non siano disponibili, la partecipazione per i posti residui presso altre sedi.
art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025
L'arrotondamento previsto opera per la valutazione della carriera dello studente e non per il superamento dell'esame né per la formazione della graduatoria.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi
Prevede criteri uniformi per il recupero dei crediti formativi mancanti, in coerenza con le indicazioni della disciplina primaria.
all. 2, punto 16, D.M. n. 478/2015
Prevede la chiusura dei compiti negli appositi contenitori, elemento considerato dal TAR nella valutazione della censura sull'anonimato.
art. 11 preleggi
La disposizione è stata ritenuta inconferente perché riferita agli atti normativi, mentre la controversia riguarda atti amministrativi ministeriali.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva dovuta all'elevato numero dei destinatari, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano individuati nominativamente i controinteressati e sia garantita l'effettività del contraddittorio.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere non manifestamente irragionevole una modifica sopravvenuta delle regole di una procedura selettiva quando essa persegua l'obiettivo di ampliare la platea degli ammessi o saturare i posti, ma preservi la posizione di chi aveva conseguito i requisiti secondo le regole originarie e ordini gli altri candidati secondo il grado di prossimità a tali requisiti.
- La sopravvenienza di regole integrative durante una procedura selettiva non viola necessariamente la par condicio e il legittimo affidamento se tutti i concorrenti dispongono delle medesime informazioni e il nuovo sistema non consente ai candidati ammessi in deroga alle condizioni originarie di sopravanzare quelli che le avevano integralmente soddisfatte.
- Quando le prove del semestre filtro hanno anche natura di esami di profitto universitari, l'esito positivo del secondo appello, con accettazione del voto, può rendere definitiva la valutazione e precludere il recupero del diverso voto rifiutato nel primo appello, se la disciplina primaria esclude la rinuncia dopo la formazione della graduatoria.
- L'arrotondamento previsto per la valutazione della carriera dello studente non si estende automaticamente al superamento degli esami o alla formazione della graduatoria, soprattutto quando la lex specialis non lo preveda e l'arrotondamento renda impossibile distinguere graduatoriamente punteggi diversi.
- La censura relativa alla mancata redistribuzione di posti vacanti è priva di interesse quando il ricorrente non dimostri, mediante la prova di resistenza, che il proprio punteggio gli consentirebbe concretamente di ottenere l'ammissione o la riassegnazione; il processo non può attribuire un bene della vita non corrispondente alla situazione sostanziale dedotta.
- La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando l'elevato numero dei controinteressati renda oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve contenere l'indicazione nominativa dei destinatari e gli ulteriori elementi necessari a garantire l'effettività del contraddittorio, non potendo ridursi a una mera pubblicità generica.
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