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Sentenza

Sentenza n. 7658/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della delibera AGCOM n. 410/22/CONS del 24 novembre 2022, pubblicata sul sito dell'Autorità (www.agcom.it) il 17 gennaio 2023, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media", incluso il relativo allegato "Relazione Tecnico-Finanziaria", nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, inclusa, in via esemplificativa e non esaustiva, la delibera AGCOM n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022, pubblicata sul sito dell'Autorità (www.agcom.it) il 17 gennaio 2023, recante "Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023".

Giustizia amministrativa202305398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere AGCOM n. 410/22/CONS e n. 416/22/CONS relative alla determinazione e alle modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2023 dai soggetti operanti nel settore dei servizi media

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le delibere con cui l’AGCOM ha determinato, per l’anno 2023, il contributo dovuto dagli operatori dei servizi media e ne ha disciplinato il versamento. Ha dedotto, in particolare, la violazione degli artt. 3, 11, 23, 53 e 97 Cost., della riserva relativa di legge e dei principi di equità contributiva, proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, obiettività, efficienza e buon andamento; la nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies l. 241/1990; la carenza di potere in concreto, l’ingiustizia, l’illogicità e la disparità di trattamento. Secondo la ricorrente, non vi sarebbe adeguata corrispondenza tra il contributo richiesto e i costi delle attività di regolazione riferibili alle concessionarie di pubblicità, poiché la relazione tecnico-finanziaria avrebbe incluso attività estranee alla sua operatività e avrebbe imposto una percentuale sostanzialmente analoga a quella applicata agli operatori direttamente interessati dalle attività finanziate. È stata inoltre contestata la determinazione del contributo nella misura massima del 2 per mille, nonostante un avanzo di amministrazione dell’Autorità pari a 49.046.860,12 euro, nonché l’inclusione di spese generali, strutture trasversali e costi relativi ad altri settori, l’assenza di adeguati obblighi di rendicontazione e la mancanza di un tetto massimo individuale. In subordine, la ricorrente ha chiesto il sollevamento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, l. 266/2005, ove interpretato nel senso di consentire all’AGCOM di assoggettare le concessionarie di pubblicità a oneri relativi ad attività non strettamente riferite alla loro vigilanza e regolazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità delle delibere impugnate e compensando le spese. Ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità relativi alla riserva di legge, poiché l’art. 1, comma 65, l. 266/2005 individua sufficientemente la platea dei contribuenti nei soggetti operanti nel mercato di competenza nel quale l’Autorità esercita i propri poteri di regolazione e controllo, demandando all’Autorità la concreta identificazione delle categorie interessate. L’obbligo contributivo è quindi prevedibile in funzione dell’attività concretamente svolta nel settore dei servizi media. Il Collegio ha escluso l’applicabilità analogica, al settore media, del principio di stretta corrispondenza tra contributi e costi specifici previsto per le comunicazioni elettroniche dall’art. 12 della direttiva 2002/20/CE e dall’art. 34 d.lgs. 259/2003. Ha inoltre ritenuto ragionevole e adeguatamente istruita la metodologia dell’AGCOM, basata sui costi del personale misurati in Full Time Equivalent, sui beni e servizi specifici e sulla ripartizione proporzionale degli oneri congiunti delle strutture trasversali, indispensabili al funzionamento complessivo dell’Autorità. La relazione tecnico-finanziaria esponeva in modo sufficiente i criteri di calcolo: 106,9 FTE complessivi, costi del personale pari a circa 24,85 milioni di euro, 3,27 milioni per beni e servizi specifici e fabbisogno complessivo di circa 28,1 milioni di euro. Il vaglio tecnico-contabile della Ragioneria Generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 1, comma 65, l. 266/2005, rafforzava la tenuta dell’istruttoria, mentre il sindacato giudiziale sulle scelte discrezionali di organizzazione e allocazione delle risorse resta limitato, salvo macroscopiche incongruenze o illogicità, non ravvisate nel caso concreto. L’utilizzo solo parziale dell’avanzo di amministrazione non è stato ritenuto illegittimo, poiché l’avanzo costituisce una guida e non un parametro vincolante e il suo impiego può essere graduale, secondo prudenza e sana gestione finanziaria. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata perché non risultava arbitraria l’individuazione delle attività finanziate né viziata la metodologia di quantificazione del fabbisogno.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 65, l. 266/2005

    La disposizione individua la platea dei contribuenti nei soggetti che operano nel mercato di competenza nel quale l’Autorità esercita i propri poteri di regolazione e controllo, fornendo criteri sufficienti a delimitare la discrezionalità dell’Autorità nella concreta individuazione dei soggetti obbligati e nella determinazione del contributo.

  • art. 23 Cost.

    La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte consente alla legge di demandare a fonti sub-primarie gli aspetti attuativi e tecnici, purché siano previamente fissati criteri direttivi e limiti sufficienti.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Non ricorre la nullità per difetto assoluto di attribuzione, poiché l’AGCOM ha esercitato un potere previsto dalla legge nell’ambito del proprio mercato di competenza.

  • art. 12 direttiva 2002/20/CE

    Il principio di stretta corrispondenza tra contributi e costi specifici riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche e non è automaticamente estensibile al settore dei servizi media.

  • art. 34 d.lgs. 259/2003

    La disciplina della stretta correlazione tra diritti amministrativi e costi specifici è riferita al settore delle comunicazioni elettroniche e non governa la determinazione del contributo AGCOM nel settore media.

  • art. 51 d.lgs. 208/2021

    La disposizione è richiamata nel quadro della contestazione della base legale delle attività regolatorie riferibili al settore media, senza che il TAR ravvisi motivi per dubitare della legittimità costituzionale dell’operazione.

  • art. 3 Cost.

    Non risultano violati i principi di ragionevolezza e uguaglianza, poiché la metodologia contributiva è stata ritenuta coerente con le caratteristiche del settore e con la ripartizione dei costi regolatori.

  • art. 53 Cost.

    Non è stata ravvisata violazione della capacità contributiva o dell’equità contributiva, essendo il contributo calcolato mediante rapporto tra costi stimati dell’attività regolatoria e ricavi complessivi degli operatori del settore.

  • art. 97 Cost.

    La determinazione del contributo è stata ritenuta conforme ai principi di buon andamento, trasparenza e ragionevolezza, alla luce della relazione tecnico-finanziaria e dei controlli tecnico-contabili svolti nel procedimento di approvazione.

Massime di principio

  • La riserva relativa di legge prevista dall’art. 23 Cost. è rispettata quando la legge individua gli elementi essenziali della prestazione patrimoniale e delimita la platea dei soggetti obbligati mediante il riferimento agli operatori sottoposti alle funzioni di regolazione e controllo dell’autorità, anche se la concreta individuazione delle categorie interessate è rimessa all’autorità stessa.
  • Il principio di stretta corrispondenza tra contributi e costi specifici previsto per i diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche non è automaticamente applicabile al contributo imposto agli operatori del settore dei servizi media in base alla disciplina nazionale.
  • Nella determinazione dei contributi destinati a finanziare le funzioni di un’autorità indipendente è legittimo considerare, oltre ai costi direttamente riferibili al settore regolato, una quota proporzionale degli oneri delle strutture trasversali indispensabili al funzionamento complessivo dell’ente.
  • La quantificazione del fabbisogno finanziario dell’autorità può fondarsi su una metodologia basata sui Full Time Equivalent e sulla stima complessiva del carico di lavoro relativo alle macro-funzioni istituzionali, senza necessità di imputare analiticamente il costo di ogni singolo atto amministrativo.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali concernenti l’organizzazione dell’autorità e l’allocazione delle risorse è limitato alla verifica di macroscopiche incongruenze, illogicità o abnormità; il previo vaglio tecnico-contabile degli organi competenti costituisce elemento rilevante della ragionevolezza dell’istruttoria, senza escludere tale sindacato.
  • L’utilizzo solo parziale dell’avanzo di amministrazione nella determinazione del contributo non è di per sé illegittimo, poiché l’avanzo costituisce una guida e non un parametro vincolante e può essere impiegato gradualmente secondo prudenza e sana gestione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Sanzioni amministrative pecuniarieMotivazione del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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