Cassazione Penale, Sentenza n. 23860/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Milano aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena di anni uno e mesi sette di reclusione, con sospensione condizionale subordinata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di dieci mesi. L'imputato ha proposto ricorso deducendo la violazione degli artt. 165 c.p., 18-bis disp. coord. trans. c.p. e 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, sostenendo che la durata dell'attività lavorativa imposta come condizione della sospensione non poteva eccedere il limite di sei mesi. La questione ruotava anche attorno alla validità dell'accordo ex art. 444 c.p.p., poiché la durata della prestazione non era stata concretamente determinata dalle parti ma rimessa alla successiva quantificazione giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa al limite massimo della durata dell'attività non retribuita, affermando che tale durata soggiace al limite di sei mesi. Tuttavia ha rilevato che, nel rito ex art. 444 c.p.p., la durata della prestazione è un aspetto negoziabile e non predeterminato dalla legge; poiché nell'accordo tale durata non era stata specificamente concordata ma demandata al giudice, la sentenza non era omologabile. Ne è seguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta, caratterizzato da una componente negoziale che delimita il potere decisionale del giudice in sede di ratifica
art. 165 c.p.
regola la sospensione condizionale della pena e il parametro di commisurazione della durata della prestazione non retribuita, purché entro il limite di legge
art. 18-bis disp. coord. trans. c.p.
concorre a fissare il limite massimo di sei mesi per l'attività non retribuita a favore della collettività subordinata alla sospensione condizionale
art. 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
richiamato quale fonte del limite legale di sei mesi per l'attività non retribuita a favore della collettività
Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191
precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare il limite di sei mesi e la ratio di evitare un eccesso di afflittività della misura
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, il giudice può ratificare l'accordo delle parti ma non introdurre statuizioni non previste o non determinabili dall'accordo quando la legge non ne predetermini integralmente il contenuto.
- La durata dell'attività non retribuita a favore della collettività, quale condizione della sospensione condizionale della pena, non può superare il limite di sei mesi, salvo che il limite legale collegato alla pena sospesa sia inferiore.
- Se un aspetto essenziale della condizione apposta alla sospensione condizionale è rimesso a una successiva quantificazione giudiziale senza essere stato concordato dalle parti, l'accordo non è omologabile in sede di patteggiamento.
- La funzione del limite temporale della prestazione non retribuita è evitare che il parametro di commisurazione si traduca in un aggravio eccessivamente afflittivo di una misura che non sostituisce la pena.
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