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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25363/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Nel giudizio di merito un agente di assicurazione aveva chiesto il pagamento di ulteriori provvigioni maturate in relazione a una polizza assicurativa e ai rapporti connessi: in particolare, provvigioni su premi aggiuntivi legati a una clausola di malus, provvigioni sui premi incassati tramite l’ufficio legale della società nel periodo 1989-2003, una pretesa di danno da perdita di chance per il mancato recupero degli insoluti e provvigioni relative a proroghe e rinnovi di una polizza originariamente conclusa con un determinato cliente. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte le domande, condannando la società al pagamento di euro 29.408,62 a titolo di provvigioni e respingendo il resto. Con il ricorso per cassazione l’agente proponeva sedici motivi. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha ritenuto invalida la notificazione del ricorso: la notifica telematica era stata eseguita solo all’indirizzo PEC di un avvocato che, nella procura, risultava mero domiciliatario fisico e non destinatario del domicilio digitale; la notifica, quindi, non era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. La successiva costituzione della società resistente non ha sanato il vizio, essendo intervenuta dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato telematicamente al solo difensore domiciliatario fisico, e non al difensore indicato come destinatario delle comunicazioni via PEC nella procura. Ha ritenuto che tale notifica fosse inesistente e insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., con conseguente inapplicabilità del termine breve di impugnazione; ha inoltre escluso che la successiva costituzione della controricorrente potesse sanare il vizio, poiché avvenuta dopo la scadenza del termine breve. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    la notifica telematica eseguita al solo domiciliatario fisico, in assenza di elezione del suo indirizzo PEC come domicilio digitale, è inesistente e non può essere sanata per raggiungimento dello scopo.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese di lite seguono la soccombenza; il ricorrente inammissibile è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    il richiamo serve a determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione telematica dell’impugnazione deve essere effettuata al difensore munito di domicilio digitale; la mera notifica al domiciliatario fisico non è idonea quando non risulti elezione del suo indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte.
  • Una notificazione del ricorso per cassazione eseguita in modo invalido non è sanata dalla costituzione della parte destinataria se questa interviene dopo la scadenza del termine breve per impugnare.
  • L’inesistenza della notificazione impedisce il decorso del termine breve per proporre impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato tardivamente o non ritualmente.
  • Nel giudizio di legittimità, la soccombenza processuale comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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