Cassazione Penale, Sentenza n. 39564/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d\'appello di Torino del 20/12/2021 lamentando la mancata indicazione, nella motivazione, delle conclusioni da essa depositate (conferma della sentenza di primo grado e delle statuizioni civili) e della mancata decisione sulla condanna alle spese del grado, nonostante il regolare deposito delle conclusioni a mezzo PEC.
La decisione
La Procura generale e la difesa della parte civile avevano chiesto l\'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Tuttavia la Corte di cassazione ha acquisito l\'ordinanza della Corte d\'appello di Torino del 20/04/2022 con cui era stata disposta la correzione di errore materiale della sentenza del 20/12/2021, con richiamo alle conclusioni della parte civile e la condanna alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza. Essendo la censura ormai sopravvenuta sanata dalla correzione, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e lo ha dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Ordinanza di correzione di errore materiale (giurisprudenza e prassi processuale)
La Corte ha ritenuto che la correzione di errore materiale operata dalla Corte d\'appello abbia eliminato la pretesa della parte civile relativa alla mancata enunciazione delle conclusioni e delle statuizioni civili; una volta estinto o soddisfatto l\'interesse concreto del ricorrente, il ricorso in cassazione è privo di interesse e va dichiarato inammissibile.
Principio di interesse ad impugnare (normativa processuale e principio generale)
La Cassazione applica il principio secondo cui la legittimità dell\'impugnazione richiede un interesse attuale e concreto; se l\'evento successivo (es. correzione formale) rimuove il vizio dedotto, l\'interesse viene meno e l\'azione è inammissibile.
Massime di principio
- Se una Corte d\'appello corregge un errore materiale che rimuove la censura prospettata, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è fondamentale verificare eventuali provvedimenti successivi (ordinanze correttive, chiarimenti, integrazioni) emessi dal giudice di merito che possano sanare il vizio contestato.
- La parte civile deve assicurarsi che le proprie conclusioni e le relative istanze processuali siano tempestivamente annotate nel provvedimento impugnato; tuttavia, se l\'omissione è rettificata con un\'ordinanza di correzione, la tutela in cassazione può divenire superflua.
- Per evitare l\'inammissibilità per carenza di interesse, il ricorrente in cassazione dovrebbe dimostrare che la correzione non ripristina integralmente la posizione sostanziale o le conseguenze pratiche richieste (ad es. se permangono vizi di motivazione o effetti pregiudizievoli non sanati).
- Le questioni processuali formali possono essere rimosse con provvedimenti di correzione: la strategia difensiva deve valutare se chiedere l\'integrazione del provvedimento o procedere immediatamente con il gravame.
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