Sentenza n. 1784/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione di restituzione di 2.113,58 euro per i costi dell’accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, beneficiario delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento notificato l’8 luglio 2025 che revocava l’accoglienza e gli ingiungeva il rimborso di 2.113,58 euro. La Prefettura aveva rilevato che nel 2024 egli aveva percepito 8.929,81 euro di retribuzione, lavorando per 187 giorni, e che nel 2025 proseguiva l’attività lavorativa. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1 e 6, d.lgs. 142/2015, dell’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 1 CEDU: il superamento della soglia dell’assegno sociale non sarebbe sufficiente senza una valutazione concreta del reddito netto, della stabilità del lavoro e dell’effettiva capacità di mantenersi autonomamente; lo scostamento sarebbe stato minimo e il rapporto precario. Con il secondo motivo ha contestato, in via derivata, la richiesta di rimborso; il difetto di motivazione sul calcolo della somma; il riferimento al pocket money, che assumeva di non avere percepito; e l’irragionevolezza dell’importo, che lo avrebbe collocato sotto la soglia di povertà.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e, per l’effetto, il ricorso, annullando il provvedimento impugnato. Ha ritenuto illegittimo l’automatismo fondato sul mero superamento dell’importo dell’assegno sociale: l’autorità deve accertare in concreto l’effettiva capacità di autosostentamento, considerando la situazione individuale, la stabilità e la durata delle risorse e la proporzionalità della misura. Nel caso concreto il provvedimento non valutava la posizione individuale né la stabilità dei mezzi, con specifico riguardo al titolo e alla durata del rapporto di lavoro, e non documentava l’affermazione che l’attività fosse proseguita nel 2025. Le difese prefettizie basate su precedenti che avrebbero ritenuto sufficiente il superamento della soglia anche per redditi instabili non sono state condivise: le decisioni richiamate erano inesistenti oppure non riguardavano revoche delle misure di accoglienza. Il secondo motivo è stato assorbito, senza autonoma decisione sulle censure relative al calcolo, al pocket money e alla soglia di povertà. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 17, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2013/33/UE
L’art. 17, paragrafi 2 e 3, sancisce l’obbligo per gli Stati membri di garantire condizioni materiali di accoglienza che assicurino una sussistenza adeguata e tutelino la salute fisica e mentale dei richiedenti, subordinando tuttavia tali prestazioni alla condizione che l’interessato “non disponga di mezzi sufficienti a garantire una qualità della vita adeguata”.
Le condizioni materiali di accoglienza spettano al richiedente privo di mezzi sufficienti a garantirgli una qualità di vita adeguata; la sufficienza delle risorse va valutata in modo coerente con tale finalità.
art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE
Il paragrafo 5 dispone testualmente che: “Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità”.
La revoca deve essere individualizzata, motivata e proporzionata, in base alla situazione concreta dell’interessato; non può derivare da un automatismo puramente quantitativo.
art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. 142/2015
In particolare è stato chiarito che il parametro quantitativo dell’assegno sociale di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 non opera quale mero automatismo contabile e non esaurisce l’ambito di valutazione rimesso all’autorità prefettizia: l’accertamento della sussistenza di mezzi sufficienti deve riflettere una reale, concreta e non meramente effimera capacità di autosostentamento.
La soglia dell’assegno sociale costituisce un parametro di riferimento, ma non esaurisce l’accertamento: occorre verificare se le risorse assicurino in concreto una capacità effettiva e non effimera di autosostentamento.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
In particolare è stato chiarito che il parametro quantitativo dell’assegno sociale di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 non opera quale mero automatismo contabile e non esaurisce l’ambito di valutazione rimesso all’autorità prefettizia: l’accertamento della sussistenza di mezzi sufficienti deve riflettere una reale, concreta e non meramente effimera capacità di autosostentamento.
La revoca per disponibilità di mezzi sufficienti richiede un accertamento concreto della capacità di autosostentamento; il mero superamento della soglia dell’assegno sociale non è sufficiente.
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, l’art. 23, comma 3, lett. d) è stato disapplicato dal Consiglio di Stato, con sent. n. 2386/2023, nella quale è affermato che: “lo Stato può ottenere un rimborso parziale o integrale delle spese sostenute per l’erogazione della misura di accoglienza, ma ciò può avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, tenendo conto, a seconda del tipo di revoca, di una serie di fattori come il discostamento dal parametro legislativo dell’assegno sociale, ciò al fine di verificare se vi è stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero e il comportamento del richiedente al fine di verificare l’occultamento di risorse o le eventuali dichiarazioni false poste alla base dell’istanza”.
Il recupero dei costi dell’accoglienza non può applicarsi automaticamente in base al solo superamento della soglia economica: deve rispettare la proporzionalità e considerare i fattori rilevanti per la concreta situazione del richiedente. Nel giudizio in esame la censura specifica sul calcolo del rimborso è stata assorbita.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici sufficienti non può fondarsi sul solo superamento dell’importo dell’assegno sociale: tale parametro non opera come automatismo contabile e occorre accertare una capacità di autosostentamento reale, concreta e non meramente effimera.
- La valutazione della sufficienza dei mezzi e la conseguente revoca devono essere individualizzate e motivate, tenendo conto della situazione del richiedente, dell’effettività, stabilità e durata delle risorse, nonché della proporzionalità della misura.
- La mera affermazione che l’attività lavorativa prosegue nell’anno successivo non prova la stabilità delle risorse se non è supportata da riscontri documentali; il provvedimento deve valutare il titolo e la durata del rapporto di lavoro.
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