Cassazione Civile, Ordinanza n. 05863/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società conduttrice di un immobile contro la richiesta di rimborso di spese di manutenzione avanzata dalla proprietà, il tribunale dispose una consulenza tecnica d'ufficio e ne liquidò il compenso in euro 3.500. Uno dei comproprietari dell'immobile propose opposizione al decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. sostenendo che fosse stata erroneamente applicata la tariffa di cui all'art. 2 dell'allegato al D.M. 30 maggio 2002, invece di quella di cui all'art. 16 del medesimo decreto, più favorevole sotto il profilo del criterio di quantificazione. In via principale chiese la riduzione del compenso entro i limiti indicati dall'art. 16. Il tribunale, in sede di opposizione, ritenne invece corretta l'applicazione dell'art. 2, osservò che il quesito al C.T.U. riguardava due distinti profili della controversia e che non vi era unicità sostanziale e formale dell'incarico; rideterminò quindi il compenso in euro 2.000. Il soccombente in cassazione dedusse: 1) nullità dell'ordinanza per assoluta mancanza di motivazione; 2) violazione delle norme interpretative e delle disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. 30 maggio 2002, lamentando l'errata sussunzione della consulenza nell'art. 16; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per l'ingiustificata compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, affermando che avverso l'ordinanza resa sull'opposizione al decreto di pagamento dell'ausiliario del magistrato, nella disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2011, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; il termine applicabile è quello ordinario di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. Nel merito, ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: la motivazione del tribunale non era mancante, ma esplicitava il criterio seguito confrontando il contenuto dei quesiti con la tariffa applicabile; la consulenza rientrava nella materia contabile e fiscale, perché riguardava detrazioni fiscali e risultanze contabili dei rapporti tra le parti, mentre l'art. 16 si riferisce a consulenze contabili-amministrative concernenti la stima di beni funzionale ad operazioni di bilancio e amministrazione, non ai rapporti dare-avere tra le parti; il vizio motivazionale non era configurabile, perché la censura mirava sostanzialmente a una nuova valutazione di merito; infine, la compensazione delle spese era legittima in presenza di soccombenza reciproca, avendo il tribunale accolto solo parzialmente l'opposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
L'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione non è appellabile.
art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale base dell'opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato.
art. 111 Cost., comma 6
Avverso l'ordinanza definitiva e non altrimenti impugnabile è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di notificazione dell'ordinanza, il ricorso per cassazione è soggetto al termine lungo ordinario.
art. 325 c.p.c.
Se l'ordinanza è notificata, opera il termine breve per il ricorso per cassazione.
art. 134 c.p.c.
È evocato dal ricorrente per la dedotta nullità della motivazione, ma la Corte esclude il vizio.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato per l'interpretazione letterale delle tariffe, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta dal ricorrente.
artt. 50, 51 e 52 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamati nel motivo relativo ai criteri di liquidazione del compenso dell'ausiliario.
art. 2 D.M. 30 maggio 2002, all.
Ritenuto applicabile alla consulenza avente contenuto contabile e fiscale; il compenso va determinato per scaglioni sull'ammontare delle entrate.
art. 16 D.M. 30 maggio 2002, all.
La Corte esclude la sua applicazione, poiché riguarda attività contabili-amministrative diverse da quelle oggetto dell'incarico conferito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di violazione di legge relativo alla tariffa e alle spese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di nullità per asserita mancanza di motivazione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese di lite è legittima in presenza di soccombenza reciproca ed è insindacabile nei suoi profili di graduazione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza resa sull'opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del magistrato, nella disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2011, non è esperibile l'appello; è invece ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento definitivo e decisorio su diritti soggettivi.
- Quando la liquidazione del compenso del consulente tecnico dipende dalla qualificazione dell'attività svolta, il giudice deve confrontare il contenuto concreto dei quesiti con la tariffa applicabile, potendo collocare l'incarico nella voce corrispondente alla sua effettiva natura, anche se la parte invochi una diversa lettura letterale della tabella.
- La censura di motivazione mancante o insufficiente non è fondata se il provvedimento espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito; non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La compensazione delle spese di lite è legittima, nel regime applicabile ratione temporis, quando vi sia soccombenza reciproca, e la graduazione della compensazione non è sindacabile in cassazione se sorretta da una valutazione del giudice di merito.
- Se l'incarico del consulente riguarda profili distinti e autonomamente valutabili della controversia, il compenso può essere determinato per separate valutazioni secondo i relativi scaglioni, salvo che emerga un'unicità sostanziale e formale dell'incarico tale da imporre una liquidazione unitaria.
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