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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31678/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso, proposta da una associazione che gestisce una comunità familiare, delle spese sostenute per il mantenimento di cinque minori stranieri non accompagnati rintracciati in un Comune e poi collocati in strutture di accoglienza in base a provvedimenti del Tribunale per i minorenni. La Corte d'appello aveva condannato il Comune di rintraccio a pagare una somma liquidata equitativamente, ritenendo applicabile la disciplina regionale sui servizi sociali e individuando nel Comune in cui si è manifestata la necessità dell'intervento il soggetto tenuto alla spesa. Il Comune ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ha contestato la titolarità passiva del rapporto, sostenendo che il Comune obbligato non fosse quello del rintraccio ma quello della struttura di ricovero; 2) ha dedotto che non potesse sorgere un obbligo di pagamento in assenza di una convenzione tra ente locale e struttura, richiamando anche l'azione di arricchimento senza causa; 3) ha censurato la liquidazione equitativa della somma giornaliera, lamentando mancata indicazione dei criteri equitativi e mancata prova del costo effettivo da parte dell'associazione; 4) ha sostenuto che, avendo la Corte territoriale riconosciuto un obbligo legale, fosse esclusa l'azione ex art. 2041 c.c. e che comunque la liquidazione prescindesse da impoverimento e arricchimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto: ha interpretato la normativa regionale, nel testo applicabile ratione temporis, nel senso che per gli interventi indifferibili relativi a minori stranieri non accompagnati il Comune tenuto a sostenere la spesa è quello nel cui territorio il minore è stato rintracciato; ha affermato che tale obbligo deriva direttamente dalla legge, senza necessità di convenzione; ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa perché la Corte territoriale aveva valorizzato la mancata prova della congruità della somma richiesta e aveva fatto riferimento a propri precedenti; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la ratio decidendi, essendo la decisione fondata sull'obbligo legale e non sull'azione di arricchimento senza causa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello quanto all'individuazione del Comune obbligato al pagamento delle rette per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati rintracciati nel suo territorio, chiarendo che la disciplina regionale applicabile all'epoca portava a identificare come debitore il Comune del rintraccio. Ha escluso che fosse necessaria una convenzione per far sorgere l'obbligo di pagamento, perché la fonte era direttamente la legge. Ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa della retta giornaliera in euro 30,00, poiché la Corte territoriale aveva espresso un parametro motivazionale sufficiente fondato sulla carenza di prova della maggiore somma richiesta e sul richiamo a precedenti analoghi. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sull'azione di arricchimento senza causa, perché estraneo alla ratio decidendi e comunque su questione non trattata nella sentenza impugnata. Spese compensate per la controvertibilità delle questioni; dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa del quantum quando la prova puntuale non è disponibile o non è sufficiente, purché il giudice espliciti un criterio ragionevole di stima.

  • art. 6, comma 4, L. n. 328/2000

    richiamato dal ricorrente e dalla sentenza impugnata; la Cassazione rileva che, per la fattispecie, la disciplina regionale speciale era quella rilevante e che la norma statale non era direttamente applicabile al caso concreto come ritenuto in appello.

  • art. 3, comma 4, L.R. Puglia n. 19/2006

    nella formulazione successiva al 2013 individua il Comune competente in quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore; la Corte usa la modifica legislativa per ricostruire la mens legis della disciplina anteriore.

  • art. 16, comma 4, L.R. Puglia n. 19/2006

    nella versione applicabile ratione temporis viene interpretato nel senso che, per gli interventi indifferibili relativi ai minori stranieri non accompagnati, il Comune tenuto a garantire i servizi è quello del luogo di rintraccio.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    utilizzato come criterio ermeneutico per attribuire alla locuzione normativa il significato coerente con il dato letterale e con la mens legis.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il riferimento della Corte territoriale a un precedente conforme al fine di motivare la quantificazione equitativa.

  • art. 2041 c.c.

    la Corte esclude che la decisione impugnata sia fondata su arricchimento senza causa, poiché l'obbligo di pagamento deriva direttamente dalla legge.

  • art. 1173 c.c.

    citato nel secondo motivo di ricorso quale norma sulla fonte delle obbligazioni, ma non decisivo nella soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi del ricorso per denunciato ultrapetita/omessa pronuncia, ma la censura è respinta o dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza alla ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte ritiene che la parte creditrice non abbia provato la congruità della somma richiesta e che il giudice possa quindi procedere a liquidazione equitativa nei limiti del probabile.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta l'infondatezza o inammissibilità delle censure formulate.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per evidenziare la carenza di interesse del ricorrente a censurare un punto non decisivo della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 20 del Reg. reg. Puglia 18 gennaio 2007, n. 4

    richiamato come meccanismo regionale di anticipazione/compartecipazione della spesa in favore del Comune obbligato, utile a confermare la lettura della disciplina regionale.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale speciale regola in modo specifico gli interventi socio-assistenziali urgenti, essa prevale nell'individuazione del soggetto tenuto alla spesa rispetto al richiamo alla disciplina statale generale, se la fattispecie è integralmente ricompresa nella norma speciale.
  • Per gli interventi indifferibili relativi a minori stranieri non accompagnati, il Comune obbligato è quello nel cui territorio il minore è stato rintracciato, perché è lì che si manifesta la necessità dell'intervento e la relativa esigenza di protezione immediata.
  • La successiva modifica legislativa può essere utilizzata come elemento interpretativo della disciplina previgente quando chiarisce una mens legis già presente in un testo originariamente ambiguo.
  • L'obbligo di pagamento di rette per il mantenimento di minori stranieri non accompagnati può derivare direttamente dalla legge, senza che sia necessaria una convenzione tra ente locale e struttura di accoglienza.
  • In tema di liquidazione del danno o di somme dovute in via equitativa, il giudice deve indicare un criterio logico-argomentativo sufficientemente comprensibile; è legittimo il ricorso a precedenti conformi e alla mancanza di prova della maggiore pretesa economica.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non colpisca la ratio decidendi della sentenza impugnata o che introduca una questione nuova non trattata dal giudice di merito senza adeguata allegazione di precedente deduzione.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinori stranieri non accompagnati
RamiProcesso civileFamigliaResponsabilità civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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